La tesi è divisa in tre parti. La prima parte è ulteriormente divisa idealmente in due sezioni: la prima, dedicata alla descrizione, delle ragioni economiche e sociali, che hanno suggerito il progressivo riconoscimento, negli ordinamenti europei, dell'istituto dell'apparenza giuridica. La seconda, dedicata alla descrizione della ricostruzione dogmatica dominante dell'apparenza giuridica, indi ad una critica di tale ricostruzione. Anche la seconda parte è ulteriormente divisibile in due sezioni: la prima è dedicata al diritto romano e al diritto comune, e contiene uno spoglio delle fonti giuridiche storiche e della dottrina, che riguardano il pagamento eseguito nelle mani di un destinatario, solo apparentemente legittimato a riceverlo. La seconda sezione è dedicata ad un'analisi dell'istituto dell'apparenza giuridica nella tradizione francese e tedesca. La terza parte contiene una proposta di ricostruzione dogmatica dell'apparenza giuridica, diversa da quella elaborata dalla dottrina dominante: di questa proposta viene fornita una dimostrazione. In particolare, la terza parte cerca di dimostrare, che l'apparenza giuridica non il nesso di significazione socialmente apprezzabile, che si instaura tra un fatto segnaletico qualsiasi, della realtà materiale, ed una situazione giuridica. Secondo la proposta di ricostruzione dogmatica, infatti, l'apparenza giuridica è un imperativo ipotetico normativo inefficace nel caso concreto: in altri termini, l'apparenza giuridica è un enunciato normativo adattato al caso concreto. Facciamo un esempio. Caio è istituito erede universale col testamento T1. Apertasi la successione, Caio è vocato per tutti i diritti dell'asse, e aliena uno di questi diritti ad un terzo. Si scopre in seguito che T1 è inefficace perché revocato da un successivo testamento T2, ignoto al tempo dell'acquisto del terzo. Il terzo sa, che le norme giuridiche stabiliscono, che la delazione ereditaria si compie in favore del successibile istituito (vocato) nel testamento. Il terzo allora applica le norme successorie al caso concreto, e ritrae una regola individuale, adattata al caso concreto. Questa regola, ossia questa proposizione normativa incondizionata, vale: ¿Caio è erede in forza del testamento T1¿. Nella misura in cui nel caso concreto questa regola è inefficace, e Caio non è erede, a causa della revoca contenuta in T2, questa proposizione normativa è l'apparenza giuridica.
Apparenza - Pagamento al creditore apparente
MACARIO BAN, GIULIO
2018/2019
Abstract
La tesi è divisa in tre parti. La prima parte è ulteriormente divisa idealmente in due sezioni: la prima, dedicata alla descrizione, delle ragioni economiche e sociali, che hanno suggerito il progressivo riconoscimento, negli ordinamenti europei, dell'istituto dell'apparenza giuridica. La seconda, dedicata alla descrizione della ricostruzione dogmatica dominante dell'apparenza giuridica, indi ad una critica di tale ricostruzione. Anche la seconda parte è ulteriormente divisibile in due sezioni: la prima è dedicata al diritto romano e al diritto comune, e contiene uno spoglio delle fonti giuridiche storiche e della dottrina, che riguardano il pagamento eseguito nelle mani di un destinatario, solo apparentemente legittimato a riceverlo. La seconda sezione è dedicata ad un'analisi dell'istituto dell'apparenza giuridica nella tradizione francese e tedesca. La terza parte contiene una proposta di ricostruzione dogmatica dell'apparenza giuridica, diversa da quella elaborata dalla dottrina dominante: di questa proposta viene fornita una dimostrazione. In particolare, la terza parte cerca di dimostrare, che l'apparenza giuridica non il nesso di significazione socialmente apprezzabile, che si instaura tra un fatto segnaletico qualsiasi, della realtà materiale, ed una situazione giuridica. Secondo la proposta di ricostruzione dogmatica, infatti, l'apparenza giuridica è un imperativo ipotetico normativo inefficace nel caso concreto: in altri termini, l'apparenza giuridica è un enunciato normativo adattato al caso concreto. Facciamo un esempio. Caio è istituito erede universale col testamento T1. Apertasi la successione, Caio è vocato per tutti i diritti dell'asse, e aliena uno di questi diritti ad un terzo. Si scopre in seguito che T1 è inefficace perché revocato da un successivo testamento T2, ignoto al tempo dell'acquisto del terzo. Il terzo sa, che le norme giuridiche stabiliscono, che la delazione ereditaria si compie in favore del successibile istituito (vocato) nel testamento. Il terzo allora applica le norme successorie al caso concreto, e ritrae una regola individuale, adattata al caso concreto. Questa regola, ossia questa proposizione normativa incondizionata, vale: ¿Caio è erede in forza del testamento T1¿. Nella misura in cui nel caso concreto questa regola è inefficace, e Caio non è erede, a causa della revoca contenuta in T2, questa proposizione normativa è l'apparenza giuridica.File | Dimensione | Formato | |
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