La trattazione si concentra sull'evoluzione normativa dell'impresa sociale, un istituto che deve i suoi natali alla crescente attenzione e sensibilità sociale verso il settore non profit e verso il fenomeno della moralizzazione delle attività economiche. L'impresa sociale viene definita e disciplinata per la prima volta dal legislatore con il decreto legislativo n. 155 del 24 marzo del 2006; in tal modo viene favorito un riordino della disciplina del non profit. I caratteri essenziali dell'impresa sociale come delineati dal legislatore del 2006 sono in sintesi a) lo svolgimento di un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi attuato attraverso un'organizzazione, secondo il modello generale dettato dall'art. 2082 c.c.; b) l'impresa sociale si caratterizza per l'assenza di scopo di lucro, essendo vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione; c) l'impresa sociale non può avere forma di impresa individuale, ma può essere costituita solo in forma di ente privato con esclusione delle pubbliche amministrazioni. A tutela di questi limiti la legge ha introdotto vincoli alla struttura proprietaria delle imprese sociali e una particolare disciplina dei gruppi, al fine di evitare che attraverso questi strumenti potessero essere aggirate le norme sulle caratteristiche fondamentali dell'istituto. Tuttavia, il quadro normativo ha fatto emergere delle perplessità a partire dal divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, stabilito dall'art. 3 del decreto, che, se non rispettato, comporta la perdita della qualifica di ¿impresa sociale¿, alla mancanza di qualsiasi disposizione agevolativa fiscale a favore delle imprese sociali, esprimendo dubbi sulla capacità attrattiva dell'istituto rispetto alla varietà dei soggetti nel settore non profit. Quest'ultima lacuna è stata in parte colmata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 attuativo della legge delega del 6 giugno 2016, n. 106. In tale contesto il legislatore ha cercato anzitutto di fissare un quadro normativo più organico e coerente del Terzo settore in generale e dell'impresa sociale in particolare con un decreto attuativo espressamente dedicatogli. Tuttavia, il punto centrale, la novità, della riforma è l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, che ha il compito di svolgere funzioni di controllo amministrativo sugli enti del Terzo settore e di garantire un sistema di pubblicità legale modellato sull'esempio del Registro delle imprese. Infine, il legislatore è intervenuto disciplinando norme tributarie agevolative a favore degli enti del Terzo settore tra cui le imprese sociali. Dunque, l'elaborato di seguito si articola in quattro parti: la prima vuole offrire al lettore uno sguardo su un Terzo settore, nel quale non esisteva giuridicamente l'impresa sociale, ma già si usava nel linguaggio comune l'espressione ¿impresa sociale¿ con un'accezione particolare; la seconda e la terza parte si concentrano sull'analisi in primo luogo del D. Lgs. 155/2006 in secondo luogo del D. Lgs. 112/2017 nel tentativo di metterli a confronto grazie a un gioco di rimandi, al fine di evidenziare l'evoluzione dell'istituto facendo emergere sia i punti di forza sia le debolezze che l'hanno accompagnato; la quarta parte si propone di mettere in luce i risvolti della riforma del 2017 per arrivare alle vicende più recenti, che hanno portato il Terzo settore e l'impresa sociale al centro di un forte dibattito.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'IMPRESA SOCIALE

PACE, GRETA
2018/2019

Abstract

La trattazione si concentra sull'evoluzione normativa dell'impresa sociale, un istituto che deve i suoi natali alla crescente attenzione e sensibilità sociale verso il settore non profit e verso il fenomeno della moralizzazione delle attività economiche. L'impresa sociale viene definita e disciplinata per la prima volta dal legislatore con il decreto legislativo n. 155 del 24 marzo del 2006; in tal modo viene favorito un riordino della disciplina del non profit. I caratteri essenziali dell'impresa sociale come delineati dal legislatore del 2006 sono in sintesi a) lo svolgimento di un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi attuato attraverso un'organizzazione, secondo il modello generale dettato dall'art. 2082 c.c.; b) l'impresa sociale si caratterizza per l'assenza di scopo di lucro, essendo vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione; c) l'impresa sociale non può avere forma di impresa individuale, ma può essere costituita solo in forma di ente privato con esclusione delle pubbliche amministrazioni. A tutela di questi limiti la legge ha introdotto vincoli alla struttura proprietaria delle imprese sociali e una particolare disciplina dei gruppi, al fine di evitare che attraverso questi strumenti potessero essere aggirate le norme sulle caratteristiche fondamentali dell'istituto. Tuttavia, il quadro normativo ha fatto emergere delle perplessità a partire dal divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, stabilito dall'art. 3 del decreto, che, se non rispettato, comporta la perdita della qualifica di ¿impresa sociale¿, alla mancanza di qualsiasi disposizione agevolativa fiscale a favore delle imprese sociali, esprimendo dubbi sulla capacità attrattiva dell'istituto rispetto alla varietà dei soggetti nel settore non profit. Quest'ultima lacuna è stata in parte colmata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 attuativo della legge delega del 6 giugno 2016, n. 106. In tale contesto il legislatore ha cercato anzitutto di fissare un quadro normativo più organico e coerente del Terzo settore in generale e dell'impresa sociale in particolare con un decreto attuativo espressamente dedicatogli. Tuttavia, il punto centrale, la novità, della riforma è l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, che ha il compito di svolgere funzioni di controllo amministrativo sugli enti del Terzo settore e di garantire un sistema di pubblicità legale modellato sull'esempio del Registro delle imprese. Infine, il legislatore è intervenuto disciplinando norme tributarie agevolative a favore degli enti del Terzo settore tra cui le imprese sociali. Dunque, l'elaborato di seguito si articola in quattro parti: la prima vuole offrire al lettore uno sguardo su un Terzo settore, nel quale non esisteva giuridicamente l'impresa sociale, ma già si usava nel linguaggio comune l'espressione ¿impresa sociale¿ con un'accezione particolare; la seconda e la terza parte si concentrano sull'analisi in primo luogo del D. Lgs. 155/2006 in secondo luogo del D. Lgs. 112/2017 nel tentativo di metterli a confronto grazie a un gioco di rimandi, al fine di evidenziare l'evoluzione dell'istituto facendo emergere sia i punti di forza sia le debolezze che l'hanno accompagnato; la quarta parte si propone di mettere in luce i risvolti della riforma del 2017 per arrivare alle vicende più recenti, che hanno portato il Terzo settore e l'impresa sociale al centro di un forte dibattito.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/97151