This script illustrates the Italian legislature's different stages about worker's resignation. The civil code gave the same freedom to resign to both contractors, without substance and form's restriction, according to the article 2118 of the same code. When the legislator realised this possibility was simply an illusion, this two-own way. The dismissal was regulated in 1966, instead the resignation was regulated by the same civil code. This legislative gap brang about the ¿dimissioni in bianco¿: that means the employer forces the employee to resign himself. Since 2007 the legislator tried to remedy about this problem introducing an ad substantiam rule opposed to this illegal practise. This first try was hade by the law n. 188/2007 that introduced a new procedure but this one never worked. After its fast abrogation, the civil code was applied again to regulate this aspect. In 2012, with Riforma Fornero (l. 92/2012), the legislator for first time introduced the resignation is regulation only for not new parent's workers: it is characterised by two elements that are the ¿convalida generale¿ and ¿sottoscrizione in calce¿. This reformation wanted to increase the control on the true resignation of new parents. Then this script analyses law in force that abrogated almost all art. 4 of l. 92/2012 (Riforma Fornero), except validation procedure for the new parent's workers. The beginning of the Jobs Act, d.lgs. 151/2015, may be defined a mixture of previous laws: the creation of a formal restriction for the employee who decides to resign (2007) and the application of the right of revocation (2012). Finally, this script closes with an analysis of law in force's problematic aspect about the gaps that were left by Jobs Act and those have never been resolved.

Questo elaborato illustra le varie tappe della legislatura italiana sulle dimissioni del lavoratore. Il codice civile diede ad entrambi i contraenti eguale libertà di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, senza vincoli di sostanza e di forma, ai sensi dell'art. 2118 c.c. Quando ci si rese conto che questa uguaglianza fosse illusoria, i due atti recettizi presero strade diverse. Il licenziamento fu vincolato a partire dal 1966, mentre per quanto concerne le dimissioni esse rimasero ancora disciplinate dal medesimo dispositivo codicistico. La mancanza di regolamentazione portò la diffusione dell'evento delle dimissioni ¿in bianco¿, le pratiche elusive condotte dal datore di lavoro intento a risolvere il contratto di lavoro forzando il lavoratore a recedere per sua volontà. A partire dal 2007 il legislatore cercò di porre rimedio a questo problema iniziando ad imporre una regola ad substantiam che potesse contrastare la pratica abusiva. Il primo tentativo fu fatto con la legge n. 188/2007, la quale introdusse una procedura macchinosa e la cui attuazione non si verificò. Dopo la sua tempestiva abrogazione, si ritornò al vuoto normativo del codice civile. Nel 2012, con la Riforma Fornero (l. 92/2012), il legislatore creò la prima regolamentazione generale sulle dimissioni, valida per i soli lavoratori non neo genitori, creando due strumenti: la convalida ¿generale¿ e la sottoscrizione ¿in calce¿ di dimissioni. La riforma mirò inoltre a rafforzare il controllo di genuinità delle dimissioni di lavoratori neo genitori, costituita da una procedura di convalida ¿storica¿, molto più scrupolosa di quella generale. In seguito si passa alla normativa vigente, la quale ha abrogato quasi tutto l'art. 4 della l. 92/2012 lasciando immutata la procedura di convalida riservata ai lavoratori neo genitori. L'avvento del Jobs Act, d.lgs. 151/2015, si può definire un mix tra le normative precedentemente esposte. La volontà di creare un vincolo formale al lavoratore dimissionario, imponendogli di comunicare le proprie volontà di recesso per mezzo di un sistema procedurale telematico, rappresentò l'intento del legislatore del 2007. Inoltre l'idea di applicare un diritto di revoca in capo al dimissionario dopo aver concluso la procedura di rassegnazione, corrispose ad un richiamo alla normativa del 2012. L'elaborato conclude con un'analisi dei profili problematici della normativa vigente, sulle lacune portate con il Jobs Act e quelle che non sono ancora mai state colmate.

Il recesso unilaterale del contraente debole: le dimissioni del lavoratore.

SAVOIA, ROBERTA
2017/2018

Abstract

Questo elaborato illustra le varie tappe della legislatura italiana sulle dimissioni del lavoratore. Il codice civile diede ad entrambi i contraenti eguale libertà di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, senza vincoli di sostanza e di forma, ai sensi dell'art. 2118 c.c. Quando ci si rese conto che questa uguaglianza fosse illusoria, i due atti recettizi presero strade diverse. Il licenziamento fu vincolato a partire dal 1966, mentre per quanto concerne le dimissioni esse rimasero ancora disciplinate dal medesimo dispositivo codicistico. La mancanza di regolamentazione portò la diffusione dell'evento delle dimissioni ¿in bianco¿, le pratiche elusive condotte dal datore di lavoro intento a risolvere il contratto di lavoro forzando il lavoratore a recedere per sua volontà. A partire dal 2007 il legislatore cercò di porre rimedio a questo problema iniziando ad imporre una regola ad substantiam che potesse contrastare la pratica abusiva. Il primo tentativo fu fatto con la legge n. 188/2007, la quale introdusse una procedura macchinosa e la cui attuazione non si verificò. Dopo la sua tempestiva abrogazione, si ritornò al vuoto normativo del codice civile. Nel 2012, con la Riforma Fornero (l. 92/2012), il legislatore creò la prima regolamentazione generale sulle dimissioni, valida per i soli lavoratori non neo genitori, creando due strumenti: la convalida ¿generale¿ e la sottoscrizione ¿in calce¿ di dimissioni. La riforma mirò inoltre a rafforzare il controllo di genuinità delle dimissioni di lavoratori neo genitori, costituita da una procedura di convalida ¿storica¿, molto più scrupolosa di quella generale. In seguito si passa alla normativa vigente, la quale ha abrogato quasi tutto l'art. 4 della l. 92/2012 lasciando immutata la procedura di convalida riservata ai lavoratori neo genitori. L'avvento del Jobs Act, d.lgs. 151/2015, si può definire un mix tra le normative precedentemente esposte. La volontà di creare un vincolo formale al lavoratore dimissionario, imponendogli di comunicare le proprie volontà di recesso per mezzo di un sistema procedurale telematico, rappresentò l'intento del legislatore del 2007. Inoltre l'idea di applicare un diritto di revoca in capo al dimissionario dopo aver concluso la procedura di rassegnazione, corrispose ad un richiamo alla normativa del 2012. L'elaborato conclude con un'analisi dei profili problematici della normativa vigente, sulle lacune portate con il Jobs Act e quelle che non sono ancora mai state colmate.
ITA
This script illustrates the Italian legislature's different stages about worker's resignation. The civil code gave the same freedom to resign to both contractors, without substance and form's restriction, according to the article 2118 of the same code. When the legislator realised this possibility was simply an illusion, this two-own way. The dismissal was regulated in 1966, instead the resignation was regulated by the same civil code. This legislative gap brang about the ¿dimissioni in bianco¿: that means the employer forces the employee to resign himself. Since 2007 the legislator tried to remedy about this problem introducing an ad substantiam rule opposed to this illegal practise. This first try was hade by the law n. 188/2007 that introduced a new procedure but this one never worked. After its fast abrogation, the civil code was applied again to regulate this aspect. In 2012, with Riforma Fornero (l. 92/2012), the legislator for first time introduced the resignation is regulation only for not new parent's workers: it is characterised by two elements that are the ¿convalida generale¿ and ¿sottoscrizione in calce¿. This reformation wanted to increase the control on the true resignation of new parents. Then this script analyses law in force that abrogated almost all art. 4 of l. 92/2012 (Riforma Fornero), except validation procedure for the new parent's workers. The beginning of the Jobs Act, d.lgs. 151/2015, may be defined a mixture of previous laws: the creation of a formal restriction for the employee who decides to resign (2007) and the application of the right of revocation (2012). Finally, this script closes with an analysis of law in force's problematic aspect about the gaps that were left by Jobs Act and those have never been resolved.
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