The creation of a free market is one of the fundamental principles of the Economic European Community: it was one of the main topics discussed during the signature process of the Treaty of the Economic European Community and the EURATOM. The integration process started with the Economic European Community Treaty regards the market as a whole; EU Community has as target to promote a common market between the countries, reducing distance between political economics within the European Union. The concept of common market reaches its maturity with the European Single Act: a program of actions born to revise the EU Treaty that, starting from the 1987, introduces the definition of internal market. According to this document the internal market can be defined as: ¿a space without internal borders where the free trade of goods, people, service and fund is assured¿. Starting from the end of the last century, within the European Union contest, many rights and protections connected to the people were born, becoming part of Charter of Fundamental Rights of Man signed in Nice in 2000. This document, starting from the 2009, becomes the privileged interpretative tool. The juridical scenario emerged with the AGET Iraklis case, offers a fertile ground for the comparison between: application of the labor law within each national legal system and the concept of free market. The reason of ¿rinvio pregiudiziale¿ was connected to the decision of Greek state, to not authorize the dismissal of 236 workers of Chalkida plant. The opportunity offered by this juridical scenario is connected to the possibility to compare the law n°1387/1983 (modified according to the European regulation 98/59/CEE), the rights of the factory art 49 TFUE and the business freedom art 16 Charter of fundamental rights of European union. According to the case AGET Iraklis it is clear that it is an example of an important question concerning the position that labor law has in an European economic contest based on a free market structure. We can conclude that, a national legal order cannot establish rules able to affect the decisions of the employers to proceed with collective redundancies, also if its objective is to increase protections of workers.
La creazione del libero mercato è uno dei principi fondatori della Comunità Economica Europea: tra i principali compiti che furono oggetto di discussione a Roma nel 1957 al momento della firma del Trattato sulla Comunità Economica Europea e dell'EURATOM, vi era quello della costituzione di un mercato comune. Il processo di integrazione avviato con il Trattato CEE travolge il mercato in generale, in quanto la Comunità nasce con il fine di promuovere il mercato comune mediante il graduale riavvicinamento delle politiche economiche dei paesi. La concezione di mercato raggiungerà la sua maturità con l'Atto unico europeo, ovvero con un programma di azioni diretto alla revisione del trattato CEE, che dal 1987 introduce la definizione di mercato interno: ¿spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali ¿ A partire dalla fine del secolo scorso, nel contesto dell'Unione Europea, hanno iniziato a prendere forma anche altri diritti e tutele legate alla persona, che approderanno nella Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo firmata a Nizza nel 2000. Questo documento, che grazie al trattato di Lisbona ottiene lo stesso valore giuridico dei Trattati, diviene dal 2009 uno strumento interpretativo privilegiato atto a ¿ristrutturare¿ la portata dei diritti fondamentali dell'ordinamento dell'Unione. Lo scenario giuridico, che affiora con il caso AGET Iraklis, offre terreno fertile per il confronto tra ambito applicativo del diritto del lavoro degli ordinamenti giuridici nazionali da un lato, e rispetto alla concezione di libero mercato dall'altro. Il motivo del rinvio pregiudiziale è legato alla decisione, da parte dello Stato ellenico, di non autorizzare il licenziamento di 236 lavoratori impiegati nello stabilimento di Chalkida. La posta in gioco nella questione pregiudiziale è quella di valutare quindi la compatibilità tra legge n°1387/1983 (legge modificata in attuazione della normativa europea 98/59/CEE), e quelle che sono la libertà di Stabilimento art 49 TFUE, e la libertà di impresa art 16 Carta di Nizza. Al di là di quelli che sono i rimandi giuridici, l'attenzione deve essere spostata sulla posizione che il diritto del lavoro riveste in un contesto economico europeo inquadrato sulla concezione di libero mercato. Dal giudizio si determina che, in alcun modo, un ordinamento giuridico nazionale può istituire una norma, che seppur volta ad innalzare le tutele dei lavoratori, possa in qualche modo recar un pregiudizio - che nel caso in specie è riconducibile ad una forma di autorizzazione dettata da un ente pubblico - alla facoltà dei datori di lavoro di mettere in atto i licenziamenti collettivi.
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
GIAMBRUNO, CLAUDIO
2016/2017
Abstract
La creazione del libero mercato è uno dei principi fondatori della Comunità Economica Europea: tra i principali compiti che furono oggetto di discussione a Roma nel 1957 al momento della firma del Trattato sulla Comunità Economica Europea e dell'EURATOM, vi era quello della costituzione di un mercato comune. Il processo di integrazione avviato con il Trattato CEE travolge il mercato in generale, in quanto la Comunità nasce con il fine di promuovere il mercato comune mediante il graduale riavvicinamento delle politiche economiche dei paesi. La concezione di mercato raggiungerà la sua maturità con l'Atto unico europeo, ovvero con un programma di azioni diretto alla revisione del trattato CEE, che dal 1987 introduce la definizione di mercato interno: ¿spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali ¿ A partire dalla fine del secolo scorso, nel contesto dell'Unione Europea, hanno iniziato a prendere forma anche altri diritti e tutele legate alla persona, che approderanno nella Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo firmata a Nizza nel 2000. Questo documento, che grazie al trattato di Lisbona ottiene lo stesso valore giuridico dei Trattati, diviene dal 2009 uno strumento interpretativo privilegiato atto a ¿ristrutturare¿ la portata dei diritti fondamentali dell'ordinamento dell'Unione. Lo scenario giuridico, che affiora con il caso AGET Iraklis, offre terreno fertile per il confronto tra ambito applicativo del diritto del lavoro degli ordinamenti giuridici nazionali da un lato, e rispetto alla concezione di libero mercato dall'altro. Il motivo del rinvio pregiudiziale è legato alla decisione, da parte dello Stato ellenico, di non autorizzare il licenziamento di 236 lavoratori impiegati nello stabilimento di Chalkida. La posta in gioco nella questione pregiudiziale è quella di valutare quindi la compatibilità tra legge n°1387/1983 (legge modificata in attuazione della normativa europea 98/59/CEE), e quelle che sono la libertà di Stabilimento art 49 TFUE, e la libertà di impresa art 16 Carta di Nizza. Al di là di quelli che sono i rimandi giuridici, l'attenzione deve essere spostata sulla posizione che il diritto del lavoro riveste in un contesto economico europeo inquadrato sulla concezione di libero mercato. Dal giudizio si determina che, in alcun modo, un ordinamento giuridico nazionale può istituire una norma, che seppur volta ad innalzare le tutele dei lavoratori, possa in qualche modo recar un pregiudizio - che nel caso in specie è riconducibile ad una forma di autorizzazione dettata da un ente pubblico - alla facoltà dei datori di lavoro di mettere in atto i licenziamenti collettivi.File | Dimensione | Formato | |
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