La seguente trattazione si propone di mettere in luce diverse situazioni secondo cui il codice penale militare sia in tempo di pace che in tempo di guerra, come anche previsto nel codice penale, il concetto di simulata o procurata infermità, viene punito in maniera grave e decisa dalle Istituzioni. A tale scopo quindi si ritiene di fondamentale importanza partire dalla definizione etimologica del termine "infermità" per comprendere i suoi lineamenti ed arrivare in seguito alla sua delimitazione nel codice penale, richiamata già nella definizione stessa. Il primo capitolo si apre con la spiegazione del codice penale militare e sulla sua suddivisione per arrivare meglio a chiarire quelli che sono i libri sui quali andrò ad operare il mio studio. Successivamente mi soffermo sullo studio del caso con sentenza n. 37123/14 sotto il profilo del diritto penale militare in tempo di pace.Il secondo capitolo, verterà il suo discorso sulle fattispecie di procurata e simulata infermità sotto la lente d'ingrandimento del codice penale militare in tempo di guerra. Per poter studiare una sentenza emanata con riferimento ad un articolo del codice penale militare di guerra si deve risalire ad uno dei periodo più bui della nostra storia: la Grande Guerra.La sentenza presa in esame è quella di un soldato in forza al 7° reggimento alpini che viene accusato di essersi reso incapace di poter combattere quando si è trovato "in faccia al nemico". Per poter avere la minima speranza di poter tornare a casa, i soldati avevano iniziato ad auto-mutilarsi le parti del corpo come le mani, i piedi e persino gli occhi e le orecchie.Il capitolo si chiuderà con una riflessione personale sull'uso che viene oggi fatto del codice penale militare di guerra, nei nuovi conflitti e teatri di guerra dove l'Italia è chiamata ad operare. Il terzo capito, infine, verterà sulla fattispecie sotto la lente d'ingrandimento del codice penale ¿comune¿. Come vedremo è molto comune associare la simulata infermità con l'illecito della truffa.Sarà inoltre descritto come sia particolare l'attribuzione della giurisdizione tra il tribunale ordinario e quello militare in un determinato caso dove il soggetto, militare, veniva giudicato sotto due aspetti differenti sia dalla giurisdizione ordinaria con l'accusa di truffa ai danni dello Stato e sia dalla giurisdizione militare per il reato di truffa ai danni dell'Amministrazione Difesa per simulazione d'infermità.

LE FATTISPECIE DI PROCURATA E SIMULATA INFERMITÀ

SFORZA, COSIMO
2016/2017

Abstract

La seguente trattazione si propone di mettere in luce diverse situazioni secondo cui il codice penale militare sia in tempo di pace che in tempo di guerra, come anche previsto nel codice penale, il concetto di simulata o procurata infermità, viene punito in maniera grave e decisa dalle Istituzioni. A tale scopo quindi si ritiene di fondamentale importanza partire dalla definizione etimologica del termine "infermità" per comprendere i suoi lineamenti ed arrivare in seguito alla sua delimitazione nel codice penale, richiamata già nella definizione stessa. Il primo capitolo si apre con la spiegazione del codice penale militare e sulla sua suddivisione per arrivare meglio a chiarire quelli che sono i libri sui quali andrò ad operare il mio studio. Successivamente mi soffermo sullo studio del caso con sentenza n. 37123/14 sotto il profilo del diritto penale militare in tempo di pace.Il secondo capitolo, verterà il suo discorso sulle fattispecie di procurata e simulata infermità sotto la lente d'ingrandimento del codice penale militare in tempo di guerra. Per poter studiare una sentenza emanata con riferimento ad un articolo del codice penale militare di guerra si deve risalire ad uno dei periodo più bui della nostra storia: la Grande Guerra.La sentenza presa in esame è quella di un soldato in forza al 7° reggimento alpini che viene accusato di essersi reso incapace di poter combattere quando si è trovato "in faccia al nemico". Per poter avere la minima speranza di poter tornare a casa, i soldati avevano iniziato ad auto-mutilarsi le parti del corpo come le mani, i piedi e persino gli occhi e le orecchie.Il capitolo si chiuderà con una riflessione personale sull'uso che viene oggi fatto del codice penale militare di guerra, nei nuovi conflitti e teatri di guerra dove l'Italia è chiamata ad operare. Il terzo capito, infine, verterà sulla fattispecie sotto la lente d'ingrandimento del codice penale ¿comune¿. Come vedremo è molto comune associare la simulata infermità con l'illecito della truffa.Sarà inoltre descritto come sia particolare l'attribuzione della giurisdizione tra il tribunale ordinario e quello militare in un determinato caso dove il soggetto, militare, veniva giudicato sotto due aspetti differenti sia dalla giurisdizione ordinaria con l'accusa di truffa ai danni dello Stato e sia dalla giurisdizione militare per il reato di truffa ai danni dell'Amministrazione Difesa per simulazione d'infermità.
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