Il seguente elaborato è volto ad analizzare i cambiamenti normativi e giurisprudenziali che hanno coinvolto il fenomeno del disastro ambientale. Dal 1930 le contaminazioni ambientali ed i gravi fatti d'inquinamento non sono stati regolamentati da una specifica disciplina, nel codice penale dell'epoca non era previsto alcun delitto di matrice ambientale. Per molto tempo la repressione di tali fenomeni è stata affidata all'articolo 434 cp, denominato ¿Disastro innominato¿. La norma in questione è nata con l'intento di reprimere ogni evento disastroso, non contemplato dalle figure di reato presenti nel Titolo VI del codice penale. La mutevole varietà dei fatti nella realtà non consentiva di individuare a priori l'evento tipico e per questo motivo è stato necessario inserire una norma di chiusura del sistema dai tratti indefiniti e vaghi. L'interesse tutelato dall'articolo 434 cp non era l'ambiente ma la pubblica incolumità. Gli eventi offensivi erano considerati penalmente rilevanti solo se dall'azione compiuta derivava un pericolo per la pubblica incolumità. Dunque sulla base dei requisiti richiesti dall'articolo 434 cp, i fenomeni di contaminazione o d'inquinamento, che non determinavano una minaccia per la salute e la vita delle persone, non erano penalmente perseguibili. I risvolti offensivi verso l'ambiente potevano, tuttavia, essere incriminati attraverso semplici contravvenzioni per la violazione dei regolamenti del settore. Certamente in rapporto alla gravità dei fenomeni il sistema di tutela, composto da figure di pericolo astratto e contravvenzioni, non dava una risposta sanzionatoria adeguata. Dal 1930 a oggi si sono verificati molti eventi che hanno colpito l'ambiente e che per le loro dimensioni e la portata offensiva sono stati qualificati come ¿disastri¿. Gli episodi Eternit, Ilva di Taranto, Thyssenkupp e la Terra dei Fuochi hanno mostrato nel modo più drammatico i devastanti effetti dell'attività svolta dall'uomo sull'ambiente. Tali vicende hanno reso consapevoli non solo il mondo giuridico e legislativo ma anche la gente più comune. Anche il progresso scientifico e tecnologico hanno fornito un aiuto in tal senso, dimostrando i pericoli che ci circondano e individuando le misure di sicurezza volte ad eliminare i rischi, o almeno a ridurli al minimo. La consapevolezza degli ultimi tempi in materia ambientale ha dato la spinta per un cambiamento legislativo, che si è tradotto nell'emanazione della Legge 22 maggio 2015 n°68, recante ¿Disposizioni in materia di delitti ambientali¿. La riforma ha inserito un nuovo Titolo VI bis nel codice penale, che per la prima volta prevede figure di reato che puniscono le offese arrecate alle matrici ambientali. Oltre ad un sistema sanzionatorio severo ed un allungamento dei tempi di prescrizione, il sistema di tutela, previsto dalla legge, introduce il reato di disastro ambientale. Al contrario dell'articolo 434 cp, il nuovo delitto descrive in modo dettagliato la condotta penalmente rilevante e tutela in modo diretto il bene giuridico ¿ambiente¿.
Dal disastro innominato al disastro ambientale: conseguenze operative
CAVALLO, MARIA CECILIA
2015/2016
Abstract
Il seguente elaborato è volto ad analizzare i cambiamenti normativi e giurisprudenziali che hanno coinvolto il fenomeno del disastro ambientale. Dal 1930 le contaminazioni ambientali ed i gravi fatti d'inquinamento non sono stati regolamentati da una specifica disciplina, nel codice penale dell'epoca non era previsto alcun delitto di matrice ambientale. Per molto tempo la repressione di tali fenomeni è stata affidata all'articolo 434 cp, denominato ¿Disastro innominato¿. La norma in questione è nata con l'intento di reprimere ogni evento disastroso, non contemplato dalle figure di reato presenti nel Titolo VI del codice penale. La mutevole varietà dei fatti nella realtà non consentiva di individuare a priori l'evento tipico e per questo motivo è stato necessario inserire una norma di chiusura del sistema dai tratti indefiniti e vaghi. L'interesse tutelato dall'articolo 434 cp non era l'ambiente ma la pubblica incolumità. Gli eventi offensivi erano considerati penalmente rilevanti solo se dall'azione compiuta derivava un pericolo per la pubblica incolumità. Dunque sulla base dei requisiti richiesti dall'articolo 434 cp, i fenomeni di contaminazione o d'inquinamento, che non determinavano una minaccia per la salute e la vita delle persone, non erano penalmente perseguibili. I risvolti offensivi verso l'ambiente potevano, tuttavia, essere incriminati attraverso semplici contravvenzioni per la violazione dei regolamenti del settore. Certamente in rapporto alla gravità dei fenomeni il sistema di tutela, composto da figure di pericolo astratto e contravvenzioni, non dava una risposta sanzionatoria adeguata. Dal 1930 a oggi si sono verificati molti eventi che hanno colpito l'ambiente e che per le loro dimensioni e la portata offensiva sono stati qualificati come ¿disastri¿. Gli episodi Eternit, Ilva di Taranto, Thyssenkupp e la Terra dei Fuochi hanno mostrato nel modo più drammatico i devastanti effetti dell'attività svolta dall'uomo sull'ambiente. Tali vicende hanno reso consapevoli non solo il mondo giuridico e legislativo ma anche la gente più comune. Anche il progresso scientifico e tecnologico hanno fornito un aiuto in tal senso, dimostrando i pericoli che ci circondano e individuando le misure di sicurezza volte ad eliminare i rischi, o almeno a ridurli al minimo. La consapevolezza degli ultimi tempi in materia ambientale ha dato la spinta per un cambiamento legislativo, che si è tradotto nell'emanazione della Legge 22 maggio 2015 n°68, recante ¿Disposizioni in materia di delitti ambientali¿. La riforma ha inserito un nuovo Titolo VI bis nel codice penale, che per la prima volta prevede figure di reato che puniscono le offese arrecate alle matrici ambientali. Oltre ad un sistema sanzionatorio severo ed un allungamento dei tempi di prescrizione, il sistema di tutela, previsto dalla legge, introduce il reato di disastro ambientale. Al contrario dell'articolo 434 cp, il nuovo delitto descrive in modo dettagliato la condotta penalmente rilevante e tutela in modo diretto il bene giuridico ¿ambiente¿.File | Dimensione | Formato | |
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