L'oggetto di analisi del presente elaborato è l'evoluzione normativa nel contesto del diritto dell'UE sulla tratta degli esseri umani; una tematica ampliamente dibattuta e regolamentata nell'ambito del diritto internazionale. Infatti i primi documenti internazionali appaiono sulla scena del diritto internazionale già intorno alla seconda metà dell'800. Tuttavia, la strategia attuata dalla comunità internazionale in merito al suddetto tema, continuò a restare in prevalenza di natura repressiva invece che riabilitativa o focalizzata alla tutela. Fu solo nel primo dopoguerra, quando tale azione venne intrapresa nel contesto della Società delle Nazioni, che si approda alla convenzione sulla schiavitù. Questa fu adottata nel 1926 in relazione a un rapporto sull'abolizione della schiavitù in ogni sua modalità, presentato dalla Società delle Nazioni alla Commissione temporanea sulla schiavitù. È in tale convenzione che fu definito per la prima volta il concetto di schiavitù; passo importante poiché diretto a contrastare specificatamente la riduzione in schiavitù di una persona, considerata adesso come manifestazione dell'esercizio del diritto di proprietà. Un ulteriore passo avanti venne fatto nel 1956, quando le Nazioni Unite organizzarono una Conferenza internazionale a Ginevra. In questa sede venne adottata la Convenzione supplementare riguardante l'abolizione della schiavitù, del traffico degli esseri umani e delle attività simili alla schiavitù. Rispetto alle precedenti Convenzioni questa definì la schiavitù in maniera più dettagliata. Quest'ultima precisava meglio alcune disposizioni della schiavo acquistato al fine di farne oggetto di vendita o scambio e, in generale, ogni atto che costituisca commercio o trasporto di schiavi. Avvicinandoci ai giorni nostri, il 16 maggio 2005 è stata adottata la Convenzione del Consiglio d'Europa,il cui obiettivo è la prevenzione e la lotta contro il traffico delle persone in tutte le sue modalità, a livello nazionale e internazionale, sia essa legata alla criminalità organizzata o meno. L'elemento cardine di tale Convenzione consiste nell'attuazione di una prospettiva basata sui diritti dell'uomo, la cura orientata alla tutela delle vittime e le sue dinamiche di controllo autonomo che assicurano il rispetto di quelle parti di convenzione che a questo tema si riferiscono. Per conoscere più a fondo il problema del traffico degli esseri umani, le Nazioni Unite hanno creato alcuni Organismi che con funzioni diverse, studiavano la problematica prestando particolare attenzione ai diritti umani sia sul piano prettamente politico sia su quello normativo. Tra i tanti Organismi,meritano di essere citati: il Gruppo di lavoro sulla schiavitù,Il Relatore speciale sulla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pornografia infantile; la Relatrice speciale sulla violenza contro la donna e la Relatrice speciale sui diritti umani dei migranti. I problemi inerenti al traffico, alla schiavitù e allo sfruttamento hanno a che fare con le questioni cruciali relative alle violazioni dei diritti umani. Le implicazioni del fenomeno in questione spaziano dai diritti civili e politici a quelli economici sociali e culturali, coinvolgendo le norme che tutelano la persona e sanciscono il divieto di induzione e sfruttamento della prostituzione e tutte quelle che il legislatore ha posto per affermare in modo assoluto la proibizione di ogni forma di lavoro riconducibile alla riduzione dello stato di schiavitù o servitù.
IL PROBLEMA DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI NEL DIRITTO DELL'UE
INTRAVAIA, KATHUSCIA
2016/2017
Abstract
L'oggetto di analisi del presente elaborato è l'evoluzione normativa nel contesto del diritto dell'UE sulla tratta degli esseri umani; una tematica ampliamente dibattuta e regolamentata nell'ambito del diritto internazionale. Infatti i primi documenti internazionali appaiono sulla scena del diritto internazionale già intorno alla seconda metà dell'800. Tuttavia, la strategia attuata dalla comunità internazionale in merito al suddetto tema, continuò a restare in prevalenza di natura repressiva invece che riabilitativa o focalizzata alla tutela. Fu solo nel primo dopoguerra, quando tale azione venne intrapresa nel contesto della Società delle Nazioni, che si approda alla convenzione sulla schiavitù. Questa fu adottata nel 1926 in relazione a un rapporto sull'abolizione della schiavitù in ogni sua modalità, presentato dalla Società delle Nazioni alla Commissione temporanea sulla schiavitù. È in tale convenzione che fu definito per la prima volta il concetto di schiavitù; passo importante poiché diretto a contrastare specificatamente la riduzione in schiavitù di una persona, considerata adesso come manifestazione dell'esercizio del diritto di proprietà. Un ulteriore passo avanti venne fatto nel 1956, quando le Nazioni Unite organizzarono una Conferenza internazionale a Ginevra. In questa sede venne adottata la Convenzione supplementare riguardante l'abolizione della schiavitù, del traffico degli esseri umani e delle attività simili alla schiavitù. Rispetto alle precedenti Convenzioni questa definì la schiavitù in maniera più dettagliata. Quest'ultima precisava meglio alcune disposizioni della schiavo acquistato al fine di farne oggetto di vendita o scambio e, in generale, ogni atto che costituisca commercio o trasporto di schiavi. Avvicinandoci ai giorni nostri, il 16 maggio 2005 è stata adottata la Convenzione del Consiglio d'Europa,il cui obiettivo è la prevenzione e la lotta contro il traffico delle persone in tutte le sue modalità, a livello nazionale e internazionale, sia essa legata alla criminalità organizzata o meno. L'elemento cardine di tale Convenzione consiste nell'attuazione di una prospettiva basata sui diritti dell'uomo, la cura orientata alla tutela delle vittime e le sue dinamiche di controllo autonomo che assicurano il rispetto di quelle parti di convenzione che a questo tema si riferiscono. Per conoscere più a fondo il problema del traffico degli esseri umani, le Nazioni Unite hanno creato alcuni Organismi che con funzioni diverse, studiavano la problematica prestando particolare attenzione ai diritti umani sia sul piano prettamente politico sia su quello normativo. Tra i tanti Organismi,meritano di essere citati: il Gruppo di lavoro sulla schiavitù,Il Relatore speciale sulla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pornografia infantile; la Relatrice speciale sulla violenza contro la donna e la Relatrice speciale sui diritti umani dei migranti. I problemi inerenti al traffico, alla schiavitù e allo sfruttamento hanno a che fare con le questioni cruciali relative alle violazioni dei diritti umani. Le implicazioni del fenomeno in questione spaziano dai diritti civili e politici a quelli economici sociali e culturali, coinvolgendo le norme che tutelano la persona e sanciscono il divieto di induzione e sfruttamento della prostituzione e tutte quelle che il legislatore ha posto per affermare in modo assoluto la proibizione di ogni forma di lavoro riconducibile alla riduzione dello stato di schiavitù o servitù.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/89480