Two different claims are designated with the terms of wrongful birth and wrongful life: what they have in common is the fact that the event giving rise to the damage is in both claims represented by the birth of an unwanted child. In the so-called wrongful birth claim the mother sues the physician because she holds him responsible for not informing her of the fetus deformity, thus not enabling her to consciously choose to terminate the pregnancy. Instead, in the so-called wrongful life claim it's the handicapped child himself who sues the physician for not having allowed his mother to have an abortion. This work addresses the most significant court decisions on the matter, regarding mostly, but not only, the causal relationship existing between the damages suffered by the mother and the conduct of the physician, as well as the debated possibility to identify a damage suffered by the child, which would hypothetically lie in his own life. The most commented decisions of the italian Corte di Cassazione are two, n° 16754/2012, which first recognized compensation for the child, and n° 25767/2015, which instead seems to definitively deny reparation in favour of the child. Also the subject of medical liability is inevitably discussed, though briefly, with special attention to the last legislative reform, legge 24/2017 (so-called legge Gelli-Bianco).
Con il termine di nascita indesiderata si usano definire due diversi tipi di richieste di risarcimento danni, le quali hanno in comune il fatto che l'evento dannoso è rappresentato dalla nascita di un bambino. La prima ipotesi riguarda la richiesta avanzata dalla madre di un bambino nato disabile, la quale non ha potuto abortire perché il medico ha colposamente omesso di riferirle le malformazioni del feto e quindi le ha tolto la possibilità di decidere consapevolmente di interrompere la gravidanza (c.d. wrongful birth). La seconda ipotesi fa riferimento alla richiesta avanzata in proprio dal figlio, il quale si lamenta del fatto di essere venuto al mondo malformato e ritiene responsabile il medico che non ha messo la madre nelle condizioni di poter ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (c.d. wrongful life). Facendo riferimento alle più significative pronunce giurisprudenziali il presente lavoro si sofferma sui problemi principali legati a tali tipi di azioni, i quali riguardano soprattutto, ma non solo, il nesso causale tra i danni e la condotta del medico, nonché la possibilità di riconoscere un danno in capo al bambino derivante dalla sua stessa nascita. Due sono nello specifico le sentenze della Corte di Cassazione che maggiormente sono commentate, la n° 16754/2012, che ha per prima riconosciuto al minore il diritto al risarcimento, e la n° 25767/2015, che invece sembra aver definitivamente escluso il diritto al risarcimento del bambino. Anche il tema della responsabilità medica viene inevitabilmente toccato, seppur brevemente, in particolare con riguardo alla recente riforma legislativa rappresentata dalla legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
Il danno da nascita indesiderata
BARELLI INNOCENTI, MARCO
2016/2017
Abstract
Con il termine di nascita indesiderata si usano definire due diversi tipi di richieste di risarcimento danni, le quali hanno in comune il fatto che l'evento dannoso è rappresentato dalla nascita di un bambino. La prima ipotesi riguarda la richiesta avanzata dalla madre di un bambino nato disabile, la quale non ha potuto abortire perché il medico ha colposamente omesso di riferirle le malformazioni del feto e quindi le ha tolto la possibilità di decidere consapevolmente di interrompere la gravidanza (c.d. wrongful birth). La seconda ipotesi fa riferimento alla richiesta avanzata in proprio dal figlio, il quale si lamenta del fatto di essere venuto al mondo malformato e ritiene responsabile il medico che non ha messo la madre nelle condizioni di poter ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (c.d. wrongful life). Facendo riferimento alle più significative pronunce giurisprudenziali il presente lavoro si sofferma sui problemi principali legati a tali tipi di azioni, i quali riguardano soprattutto, ma non solo, il nesso causale tra i danni e la condotta del medico, nonché la possibilità di riconoscere un danno in capo al bambino derivante dalla sua stessa nascita. Due sono nello specifico le sentenze della Corte di Cassazione che maggiormente sono commentate, la n° 16754/2012, che ha per prima riconosciuto al minore il diritto al risarcimento, e la n° 25767/2015, che invece sembra aver definitivamente escluso il diritto al risarcimento del bambino. Anche il tema della responsabilità medica viene inevitabilmente toccato, seppur brevemente, in particolare con riguardo alla recente riforma legislativa rappresentata dalla legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/88046