Regulatory supervision deals with rules and regulations relating to aspects of the structure and operations of intermediaries with the aim of limiting and monitoring the risks associated with credit activity. Banking regulation in the EU is prudential and is based on the capital adequacy of banks in light of their operational size and the extent and type of risks they assume. The main banking supervision tool is the capital ratios introduced with the Basel Accords. In the European Union, the reference body for banking supervision is the European Banking Authority (EBA), which is responsible for establishing, updating and monitoring a single code of standard rules for the banking sector and ensuring the communication of data relating to supervision in order to guarantee transparency, market discipline and financial stability. Prudential supervision for Islamic financial intermediaries, on the other hand, is very peculiar, in fact there is the regulatory and coordination body called Islamic Financial Services Board, which publishes standards that banks that offer Islamic services must observe. However, much decision-making autonomy remains with the individual central banks of the jurisdictions where the intermediaries are based. From the data analysis conducted on the Sella Group and Dubai Islamic Bank it was possible to note that among the most important analogies are the minimum regulatory requirements, the main risks that the institutions have to face and the method of calculating the capital requirements, limited to the case in which, in Islamic finance, profits are distributed to the holders of investment accounts, otherwise the method of calculation changes as there is the possibility of deducting the credit and market risk generated by the participatory deposits from the capital absorptions. Among the most significant differences, however, we can certainly include the absence in Islamic finance of the additional binding requirements that are established by the supervisory authority after having conducted a specific prudential review and evaluation process on the intermediary and the non-use of the internal models method in credit risk since in Islamic finance the possibility of applying it is not provided by the IFSB but is deferred to the central banks of the individual jurisdictions that, only under certain conditions, can grant it.
La vigilanza regolamentare si occupa di norme e regolamenti relativi ad aspetti di struttura e operatività degli intermediari con l’obiettivo di limitare e monitorare i rischi connessi all’attività creditizia. La regolamentazione bancaria nell’UE è di tipo prudenziale e si basa sull’adeguatezza patrimoniale delle banche a fronte delle dimensioni operative e dell’entità e della tipologia dei rischi che vengono assunti. Il principale strumento di vigilanza bancaria sono i coefficienti patrimoniali introdotti con gli Accordi di Basilea. Nell’Unione Europea l’organo di riferimento in materia di vigilanza bancaria è l’European Banking Authority (EBA), che si occupa di costituire, aggiornare e presidiare un codice unico di norme standard per il settore bancario ed assicurare la comunicazione dei dati relativi alla vigilanza con il fine di garantire la trasparenza, la disciplina di mercato e la stabilità finanziaria. La vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari islamici, invece, è molto peculiare, vi è infatti l’organo di regolamentazione e coordinamento definito Islamic Financial Services Board, il quale pubblica degli standard che le banche che offrono servizi islamici devono osservare. Molta autonomia decisionale resta però in capo alle singole banche centrali delle giurisdizioni dove gli intermediari hanno sede. Dall’analisi dati condotta sul Gruppo Sella e Dubai Islamic Bank si è potuto constatare come tra le analogie più importanti figurino i requisiti minimi regolamentari, i rischi principali che gli istituti si trovano a dover fronteggiare e la modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali, limitatamente al caso in cui, nella finanza islamica, vengano distribuiti profitti ai titolari dei conti di investimento, in caso contrario la modalità di calcolo cambia in quanto vi è la possibilità di dedurre dagli assorbimenti patrimoniali il rischio di credito e di mercato generato dai depositi partecipativi. Tra le differenze più significative, invece, si possono annoverare sicuramente la non presenza nella finanza islamica dei requisiti aggiuntivi vincolanti che sono stabiliti dall’autorità di vigilanza dopo aver condotto un processo di revisione e valutazione prudenziale specifico sull’intermediario ed il non utilizzo del metodo dei modelli interni nel rischio di credito in quanto nella finanza islamica la possibilità di applicarlo non è disposta dall’IFSB bensì è rimandata alle banche centrali delle singole giurisdizioni che, solo a determinate condizioni, possono concederlo.
La solidità patrimoniale e finanziaria degli intermediari vigilati Islamici e convenzionali: Dubai Islamic Bank e Gruppo Sella.
CARLINO, ANDREA
2023/2024
Abstract
La vigilanza regolamentare si occupa di norme e regolamenti relativi ad aspetti di struttura e operatività degli intermediari con l’obiettivo di limitare e monitorare i rischi connessi all’attività creditizia. La regolamentazione bancaria nell’UE è di tipo prudenziale e si basa sull’adeguatezza patrimoniale delle banche a fronte delle dimensioni operative e dell’entità e della tipologia dei rischi che vengono assunti. Il principale strumento di vigilanza bancaria sono i coefficienti patrimoniali introdotti con gli Accordi di Basilea. Nell’Unione Europea l’organo di riferimento in materia di vigilanza bancaria è l’European Banking Authority (EBA), che si occupa di costituire, aggiornare e presidiare un codice unico di norme standard per il settore bancario ed assicurare la comunicazione dei dati relativi alla vigilanza con il fine di garantire la trasparenza, la disciplina di mercato e la stabilità finanziaria. La vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari islamici, invece, è molto peculiare, vi è infatti l’organo di regolamentazione e coordinamento definito Islamic Financial Services Board, il quale pubblica degli standard che le banche che offrono servizi islamici devono osservare. Molta autonomia decisionale resta però in capo alle singole banche centrali delle giurisdizioni dove gli intermediari hanno sede. Dall’analisi dati condotta sul Gruppo Sella e Dubai Islamic Bank si è potuto constatare come tra le analogie più importanti figurino i requisiti minimi regolamentari, i rischi principali che gli istituti si trovano a dover fronteggiare e la modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali, limitatamente al caso in cui, nella finanza islamica, vengano distribuiti profitti ai titolari dei conti di investimento, in caso contrario la modalità di calcolo cambia in quanto vi è la possibilità di dedurre dagli assorbimenti patrimoniali il rischio di credito e di mercato generato dai depositi partecipativi. Tra le differenze più significative, invece, si possono annoverare sicuramente la non presenza nella finanza islamica dei requisiti aggiuntivi vincolanti che sono stabiliti dall’autorità di vigilanza dopo aver condotto un processo di revisione e valutazione prudenziale specifico sull’intermediario ed il non utilizzo del metodo dei modelli interni nel rischio di credito in quanto nella finanza islamica la possibilità di applicarlo non è disposta dall’IFSB bensì è rimandata alle banche centrali delle singole giurisdizioni che, solo a determinate condizioni, possono concederlo.File | Dimensione | Formato | |
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