Il presente elaborato è volto ad analizzare la disciplina delle sommarie informazioni fornite dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini di cui all’art. 350, c.p.p. A tali fini sarà esposta la disciplina di specie, descrivendo in primo luogo le dichiarazioni che sono assunte dalla polizia giudiziaria ex commi I – IV, art. 350 c.p.p., successivamente le notizie e le indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini sul luogo o nell’immediatezza del fatto di cui ai commi V – VI, art. 350, c.p.p. e, infine, le dichiarazioni spontanee richiamate dal VII comma, art. 350, c.p.p. Quanto alla prima fattispecie richiamata, sarà evidenziato il rapporto tra la disciplina della stessa e quella dell’interrogatorio formale, in riferimento al quale rapporto emerge una differenza fondamentale stante la circostanza che l’interrogatorio rappresenta anche uno strumento difensivo mentre l’assunzione delle sommarie informazioni costituisce un mezzo di indagine benché queste ultime mutuino parte della propria disciplina da quella dell’interrogatorio. Con riferimento alla seconda fattispecie si evidenzierà, invece, il suo carattere derogatorio rispetto alla prima ipotesi descritta, nonché le analogie e le differenze rispetto alla disciplina previgente, dalla quale trae ispirazione. La finalità della norma vigente volge a consentire che le indagini possano proseguire senza interruzioni e soluzione di continuità di modo che le informazioni così acquisite hanno quale unica funzione quella di indirizzare le indagini. Infine, con riferimento alla fattispecie delle dichiarazioni spontanee, il comma VII, art. 350, c.p.p. vuole fare riguardo alle dichiarazioni rese dall’indagato le quali non siano state “provocate” dall’autorità promanando in modalità volontaria dalla persona sottoposta alle indagini. Tale assunto è confermato dal tenore letterale della norma la quale, stipulando che gli ufficiali di polizia giudiziaria “ricevono” le dichiarazioni, induce ad eleggere quest’ultimi a soggetti destinatari dell’atto. L’analisi in oggetto si incentrerà inoltre sulla pronuncia della Corte di cassazione del 28 marzo 2018, n. 14320 inerente a un caso dalla stessa affrontato ad oggetto il rapporto fra la previsione dell'art. 350, c.p.p., che detta la disciplina di informazioni sommarie fornite ad opera di una persona nei cui confronti è avviato un procedimento istruttorio, e la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione dell'indagato, recepita dall’ordinamento italiano con d. lgs. 1° luglio 2014, n. 101, recante, “Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali”, il quale, pur tuttavia, non ha modificato l'art. 350 c.p.p. Risolvendo le problematiche giuridiche eccepite dalle parti la Corte ha sancito che «In tema di utilizzabilità delle dichiarazioni dell’indagato, le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione; si tratta peraltro di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed ai riti a prova contratta, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento».
ASSUNZIONI DI SOMMARIE INFORMAZIONI DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI DA PARTE DELLA PG EX ART.350 C.P.P..docx
MAZZINI, MATTIA
2021/2022
Abstract
Il presente elaborato è volto ad analizzare la disciplina delle sommarie informazioni fornite dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini di cui all’art. 350, c.p.p. A tali fini sarà esposta la disciplina di specie, descrivendo in primo luogo le dichiarazioni che sono assunte dalla polizia giudiziaria ex commi I – IV, art. 350 c.p.p., successivamente le notizie e le indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini sul luogo o nell’immediatezza del fatto di cui ai commi V – VI, art. 350, c.p.p. e, infine, le dichiarazioni spontanee richiamate dal VII comma, art. 350, c.p.p. Quanto alla prima fattispecie richiamata, sarà evidenziato il rapporto tra la disciplina della stessa e quella dell’interrogatorio formale, in riferimento al quale rapporto emerge una differenza fondamentale stante la circostanza che l’interrogatorio rappresenta anche uno strumento difensivo mentre l’assunzione delle sommarie informazioni costituisce un mezzo di indagine benché queste ultime mutuino parte della propria disciplina da quella dell’interrogatorio. Con riferimento alla seconda fattispecie si evidenzierà, invece, il suo carattere derogatorio rispetto alla prima ipotesi descritta, nonché le analogie e le differenze rispetto alla disciplina previgente, dalla quale trae ispirazione. La finalità della norma vigente volge a consentire che le indagini possano proseguire senza interruzioni e soluzione di continuità di modo che le informazioni così acquisite hanno quale unica funzione quella di indirizzare le indagini. Infine, con riferimento alla fattispecie delle dichiarazioni spontanee, il comma VII, art. 350, c.p.p. vuole fare riguardo alle dichiarazioni rese dall’indagato le quali non siano state “provocate” dall’autorità promanando in modalità volontaria dalla persona sottoposta alle indagini. Tale assunto è confermato dal tenore letterale della norma la quale, stipulando che gli ufficiali di polizia giudiziaria “ricevono” le dichiarazioni, induce ad eleggere quest’ultimi a soggetti destinatari dell’atto. L’analisi in oggetto si incentrerà inoltre sulla pronuncia della Corte di cassazione del 28 marzo 2018, n. 14320 inerente a un caso dalla stessa affrontato ad oggetto il rapporto fra la previsione dell'art. 350, c.p.p., che detta la disciplina di informazioni sommarie fornite ad opera di una persona nei cui confronti è avviato un procedimento istruttorio, e la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione dell'indagato, recepita dall’ordinamento italiano con d. lgs. 1° luglio 2014, n. 101, recante, “Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali”, il quale, pur tuttavia, non ha modificato l'art. 350 c.p.p. Risolvendo le problematiche giuridiche eccepite dalle parti la Corte ha sancito che «In tema di utilizzabilità delle dichiarazioni dell’indagato, le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione; si tratta peraltro di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed ai riti a prova contratta, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento».File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/86951