The expression “contiguity to the Mafia” refers to the relationships between the Mafia association and people from sectors important to the association. This relationships allow the Mafia to infiltrate the legal economy, politics, even influencing citizen voting; with this relationships the Mafia can obtain the important trial modifications because of the help of judges, lawyers, for example. In these situations, mafia associations are strong and expand the control of places. In the past the lawmaker has responded to this problem with criminal figures to crack down on behaviour favourable to criminal groups, as early as the Codes before the Unification of Italy. Today, the criminal figures of contiguity to the Mafia, provided for in the Italian legal system, are characterized, in general, by interpretative uncertainties and weaknesses, because there is a lack of precision in the law. There are: the “concorso eventuale nel reato associativo di tipo mafioso”, also known “concorso esterno”, given by Articles 110 and 416-bis of Criminal Code; the crime of “scambio elettorale politico-mafioso”, Article 416- ter of the Criminal Code, reformed in 2014 and 2019, and the “aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa” in article 416-bis.1 of the Criminal Code. That said, the aim of this work was to analyse the main problems. In particular, because of the vagueness of the law on concurrence of people in crime and that of associative crimes, the judges identified the fundamental elements of the “concorso eventuale nel reato associative”, through three important rulings – called Demitry in 1994, Carnevale in 2002, Mannino 2005- when the judges affirmed the admissibility of the “concorso esterno”. According to the Court, the person outside the mafia association must make a concrete, specific, conscious and voluntary contribution to the mafia. This contribution must have causal relevance for the preservation or reinforcement of the association; this contribution be directed to the implementation of the criminal program of the mafia organization. But majority doctrine wants a law to figure out which behaviours of contiguity to the mafia have criminal relevance; this solution respects the principle of legality of the Constitution, considering also the ruling on the case Contrada of the European Court of Human Rights. The crime of the Article 416-ter of the Criminal Code, was intended to fight the mafia pressure on the exercise of voting rights, but the prosecution in anticipated at the time of the exchange of promises, even if unrealized afterwards. This derogates the guarantees of Article 115 of the Criminal Code., and some authors disagree. Finally, if the aggravating circumstance is applied to people belonging to the mafia, it ricks violating the principle of the ne bis in idem. This circumstance does not respect some constitutional principles even though the agent person, outside the mafia association, does not have to use the mafia method to be punished, when he acts in territories where there is the mafia, historically .

Con l’espressione “contiguità alla mafia” ci si riferisce a rapporti esistenti tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e soggetti operanti in settori di interesse per i sodalizi mafiosi. Queste relazioni permettono alle cosche di infiltrarsi nell’economia legale, nella politica, anche condizionando il voto dei cittadini; di ottenere il c.d. “aggiustamento dei processi”, a causa di legami con esponenti del mondo giudiziario. In tale situazione le stesse si rafforzano, mantenendo ed ampliando il controllo dei territori. La risposta del diritto penale a questo fenomeno si riscontra già in alcuni codici preunitari, con disposizioni per la repressione di condotte vantaggiose per i gruppi criminali. Ad oggi le fattispecie penali riconducibili alla contiguità alla mafia, previste nell’ordinamento giuridico italiano, sono ancora caratterizzate, in generale, da incertezze interpretative e punti di debolezza, per l’assenza di precisione delle disposizioni che le contemplano; le stesse sono espressione di una legislazione di emergenza, frutto di un interesse a colpire forme di contiguità e di sostegno alle organizzazioni mafiose. Si tratta, in particolare, del concorso eventuale nel reato associativo di tipo mafioso, anche detto concorso esterno, risultante dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.; del reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p., riformato nel 2014 e nel 2019; dell’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa, prevista all’art. 416-bis.1 c.p. Ciò premesso, con il presente lavoro di tesi si è avuto l’obiettivo di analizzare le maggiori criticità in materia. In merito al concorso esterno, l’indeterminatezza della normativa sul concorso di persone nel reato e di quella dei reati associativi, ha portato la giurisprudenza ad individuare gli elementi costitutivi del reato, per mezzo di tre importanti sentenze delle Sezioni Unite – Demitry del 1994, Carnevale del 2002, Mannino del 2005 – chiamate ad esprimersi sull’ammissibilità o meno del concorso esterno. Per i giudici il contributo dell’extraneus, penalmente rilevante, deve essere “concreto, specifico, consapevole e volontario”, avente “effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell’associazione”. Per la dottrina maggioritaria, in tale contesto, è necessaria una norma ad hoc, per avere chiarezza su quali siano le condotte di sostegno alla mafia che devono essere punite; ciò nel rispetto del principio costituzionale di legalità, anche alla luce della pronuncia della Corte EDU, sul caso Contrada. Il reato di cui all’art. 416-ter c.p., introdotto per contrastare l’influenza della mafia nell’esercizio del diritto di voto, è invece caratterizzato da una rilevante anticipazione della risposta penale: il momento consumativo, infatti, coincide con quello della formulazione delle promesse reciproche, non rilevando la successiva realizzazione, con deroga, per alcuni autori non tollerabile, alle garanzie di cui all’art. 115 c.p. In ultimo, l’aggravante sopracitata, se applicata anche agli associati, rischia di violare il principio del ne bis in idem sostanziale. Altri principi costituzionali rischiano di essere violati, qualora si ritenga sufficiente il rinvio del soggetto esterno, agente in territori di forte radicalizzazione mafiosa, al potere criminale dell’associazione senza l’effettivo utilizzo del metodo mafioso

Contiguità alla mafia e limiti della responsabilità penale

SPADA, FEDERICA
2021/2022

Abstract

Con l’espressione “contiguità alla mafia” ci si riferisce a rapporti esistenti tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e soggetti operanti in settori di interesse per i sodalizi mafiosi. Queste relazioni permettono alle cosche di infiltrarsi nell’economia legale, nella politica, anche condizionando il voto dei cittadini; di ottenere il c.d. “aggiustamento dei processi”, a causa di legami con esponenti del mondo giudiziario. In tale situazione le stesse si rafforzano, mantenendo ed ampliando il controllo dei territori. La risposta del diritto penale a questo fenomeno si riscontra già in alcuni codici preunitari, con disposizioni per la repressione di condotte vantaggiose per i gruppi criminali. Ad oggi le fattispecie penali riconducibili alla contiguità alla mafia, previste nell’ordinamento giuridico italiano, sono ancora caratterizzate, in generale, da incertezze interpretative e punti di debolezza, per l’assenza di precisione delle disposizioni che le contemplano; le stesse sono espressione di una legislazione di emergenza, frutto di un interesse a colpire forme di contiguità e di sostegno alle organizzazioni mafiose. Si tratta, in particolare, del concorso eventuale nel reato associativo di tipo mafioso, anche detto concorso esterno, risultante dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.; del reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p., riformato nel 2014 e nel 2019; dell’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa, prevista all’art. 416-bis.1 c.p. Ciò premesso, con il presente lavoro di tesi si è avuto l’obiettivo di analizzare le maggiori criticità in materia. In merito al concorso esterno, l’indeterminatezza della normativa sul concorso di persone nel reato e di quella dei reati associativi, ha portato la giurisprudenza ad individuare gli elementi costitutivi del reato, per mezzo di tre importanti sentenze delle Sezioni Unite – Demitry del 1994, Carnevale del 2002, Mannino del 2005 – chiamate ad esprimersi sull’ammissibilità o meno del concorso esterno. Per i giudici il contributo dell’extraneus, penalmente rilevante, deve essere “concreto, specifico, consapevole e volontario”, avente “effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell’associazione”. Per la dottrina maggioritaria, in tale contesto, è necessaria una norma ad hoc, per avere chiarezza su quali siano le condotte di sostegno alla mafia che devono essere punite; ciò nel rispetto del principio costituzionale di legalità, anche alla luce della pronuncia della Corte EDU, sul caso Contrada. Il reato di cui all’art. 416-ter c.p., introdotto per contrastare l’influenza della mafia nell’esercizio del diritto di voto, è invece caratterizzato da una rilevante anticipazione della risposta penale: il momento consumativo, infatti, coincide con quello della formulazione delle promesse reciproche, non rilevando la successiva realizzazione, con deroga, per alcuni autori non tollerabile, alle garanzie di cui all’art. 115 c.p. In ultimo, l’aggravante sopracitata, se applicata anche agli associati, rischia di violare il principio del ne bis in idem sostanziale. Altri principi costituzionali rischiano di essere violati, qualora si ritenga sufficiente il rinvio del soggetto esterno, agente in territori di forte radicalizzazione mafiosa, al potere criminale dell’associazione senza l’effettivo utilizzo del metodo mafioso
ITA
The expression “contiguity to the Mafia” refers to the relationships between the Mafia association and people from sectors important to the association. This relationships allow the Mafia to infiltrate the legal economy, politics, even influencing citizen voting; with this relationships the Mafia can obtain the important trial modifications because of the help of judges, lawyers, for example. In these situations, mafia associations are strong and expand the control of places. In the past the lawmaker has responded to this problem with criminal figures to crack down on behaviour favourable to criminal groups, as early as the Codes before the Unification of Italy. Today, the criminal figures of contiguity to the Mafia, provided for in the Italian legal system, are characterized, in general, by interpretative uncertainties and weaknesses, because there is a lack of precision in the law. There are: the “concorso eventuale nel reato associativo di tipo mafioso”, also known “concorso esterno”, given by Articles 110 and 416-bis of Criminal Code; the crime of “scambio elettorale politico-mafioso”, Article 416- ter of the Criminal Code, reformed in 2014 and 2019, and the “aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa” in article 416-bis.1 of the Criminal Code. That said, the aim of this work was to analyse the main problems. In particular, because of the vagueness of the law on concurrence of people in crime and that of associative crimes, the judges identified the fundamental elements of the “concorso eventuale nel reato associative”, through three important rulings – called Demitry in 1994, Carnevale in 2002, Mannino 2005- when the judges affirmed the admissibility of the “concorso esterno”. According to the Court, the person outside the mafia association must make a concrete, specific, conscious and voluntary contribution to the mafia. This contribution must have causal relevance for the preservation or reinforcement of the association; this contribution be directed to the implementation of the criminal program of the mafia organization. But majority doctrine wants a law to figure out which behaviours of contiguity to the mafia have criminal relevance; this solution respects the principle of legality of the Constitution, considering also the ruling on the case Contrada of the European Court of Human Rights. The crime of the Article 416-ter of the Criminal Code, was intended to fight the mafia pressure on the exercise of voting rights, but the prosecution in anticipated at the time of the exchange of promises, even if unrealized afterwards. This derogates the guarantees of Article 115 of the Criminal Code., and some authors disagree. Finally, if the aggravating circumstance is applied to people belonging to the mafia, it ricks violating the principle of the ne bis in idem. This circumstance does not respect some constitutional principles even though the agent person, outside the mafia association, does not have to use the mafia method to be punished, when he acts in territories where there is the mafia, historically .
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