The study aims to investigate whether there is and what problems the post-mortem protection of information poses, through the analysis of legal philosophical models and the responses of the European and US legal systems. Starting from the analysis of the hybrid nature of information, halfway between good and personal information, the widening of the audience of interested parties is highlighted, with the consequent birth of new interests, which have no precedent in inheritance law. Digital death also highlights the presence of mediators, Service Providers who not only have their own interests in information, but aspire, through the contract, to modify the inheritance regime and redesign the property.The opportunity for posthumous protection is highlighted by the need to complete the recognition of personal autonomy, from a theoretical point of view and from risks to the safety of individuals from a practical one. The solutions to operate it are those of post-mortem privacy or quasi-ownership: these two models are recognizable in different European systems with that French which stands as the most advanced form of post-mortem privacy protection. Nevertheless, Article 2-terdecies stands as a hybrid that looks at both models that seems to be inspired by a Bona Fide Defuncti of Kantian mold, responding to the persistence of the stored data with a persistence of rights from 15 to 22 of the GDPR. In addition, the heirs are entitled but also third parties who want to act for their own interest or for the benefit of the deceased.

La tutela post-mortem dei dati dei defunti. Analisi delle problematiche relative alla persistenza dei dati senza un controllore. Analisi modelli teorici fondativi di una tutela post-mortem, in particolare il modello di privacy e quasi-proprietà. Analisi della legislazione italiana. Una tutela post mortem è possibile e risponde ad esigenze concrete della nostra società. Lo studio si prefigge di indagare se esista e quali problemi ponga la tutela post-mortem delle informazioni, attraverso l’analisi di modelli filosofico legali e delle risposte degli ordinamenti europei e di quello statunitense. Partendo dall’analisi della natura ibrida delle informazioni, a metà tra bene e informazione personale si mette in luce la l’allargamento della platea di soggetti interessati, con conseguente nascita di nuovi interessi, che non hanno precedenti del diritto successorio. La morte digitale mette anche in luce la presenza di mediatori, i Service Provider che non solo hanno interessi propri rispetto alle informazioni, ma ambiscono, tramite il contratto, a modificare il regime successorio e a ridisegnare la proprietà. L’opportunità di una tutela postuma è evidenziata dalla necessità di completare il riconoscimento dell’autonomia personale, da un punto di vista teorico e da rischi per la sicurezza degli individui da quello pratico. Le soluzioni per operarla sono quelle della privacy post-mortem o della quasi proprietà: questi due modelli sono ravvisabili in diversi ordinamenti europei con quello francese che si pone come la più avanzata forma di tutela della privacy post-mortem. Nondimeno l’art 2-terdecies si pone come un ibrido che guarda ad entrambi i modelli che pare ispirarsi ad una bona fide defuncti di stampo kantiano, rispondendo alla persistenza dei dati archiviati con una persistenza dei diritti dal 15 al 22 del GDPR. Inoltre legittimati attivi sono gli eredi ma anche i terzi che vogliano agire per interesse proprio o a beneficio del defunto.

Morte Digitale

MUROTTO, GABRIELE
2021/2022

Abstract

La tutela post-mortem dei dati dei defunti. Analisi delle problematiche relative alla persistenza dei dati senza un controllore. Analisi modelli teorici fondativi di una tutela post-mortem, in particolare il modello di privacy e quasi-proprietà. Analisi della legislazione italiana. Una tutela post mortem è possibile e risponde ad esigenze concrete della nostra società. Lo studio si prefigge di indagare se esista e quali problemi ponga la tutela post-mortem delle informazioni, attraverso l’analisi di modelli filosofico legali e delle risposte degli ordinamenti europei e di quello statunitense. Partendo dall’analisi della natura ibrida delle informazioni, a metà tra bene e informazione personale si mette in luce la l’allargamento della platea di soggetti interessati, con conseguente nascita di nuovi interessi, che non hanno precedenti del diritto successorio. La morte digitale mette anche in luce la presenza di mediatori, i Service Provider che non solo hanno interessi propri rispetto alle informazioni, ma ambiscono, tramite il contratto, a modificare il regime successorio e a ridisegnare la proprietà. L’opportunità di una tutela postuma è evidenziata dalla necessità di completare il riconoscimento dell’autonomia personale, da un punto di vista teorico e da rischi per la sicurezza degli individui da quello pratico. Le soluzioni per operarla sono quelle della privacy post-mortem o della quasi proprietà: questi due modelli sono ravvisabili in diversi ordinamenti europei con quello francese che si pone come la più avanzata forma di tutela della privacy post-mortem. Nondimeno l’art 2-terdecies si pone come un ibrido che guarda ad entrambi i modelli che pare ispirarsi ad una bona fide defuncti di stampo kantiano, rispondendo alla persistenza dei dati archiviati con una persistenza dei diritti dal 15 al 22 del GDPR. Inoltre legittimati attivi sono gli eredi ma anche i terzi che vogliano agire per interesse proprio o a beneficio del defunto.
ITA
The study aims to investigate whether there is and what problems the post-mortem protection of information poses, through the analysis of legal philosophical models and the responses of the European and US legal systems. Starting from the analysis of the hybrid nature of information, halfway between good and personal information, the widening of the audience of interested parties is highlighted, with the consequent birth of new interests, which have no precedent in inheritance law. Digital death also highlights the presence of mediators, Service Providers who not only have their own interests in information, but aspire, through the contract, to modify the inheritance regime and redesign the property.The opportunity for posthumous protection is highlighted by the need to complete the recognition of personal autonomy, from a theoretical point of view and from risks to the safety of individuals from a practical one. The solutions to operate it are those of post-mortem privacy or quasi-ownership: these two models are recognizable in different European systems with that French which stands as the most advanced form of post-mortem privacy protection. Nevertheless, Article 2-terdecies stands as a hybrid that looks at both models that seems to be inspired by a Bona Fide Defuncti of Kantian mold, responding to the persistence of the stored data with a persistence of rights from 15 to 22 of the GDPR. In addition, the heirs are entitled but also third parties who want to act for their own interest or for the benefit of the deceased.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/85087