All’apertura della successione, che coincide con il decesso o la dichiarazione di scomparsa da parte del tribunale di una persona, i chiamati all’eredità devono decidere se accettare, quindi subentrare al de cuius, oppure rinunciare all’eredità. Non basta infatti la sola delazione per divenire eredi, ma è necessario accettare l’eredità; il nostro ordinamento ha previsto due modalità: accettazione espressa (articolo 475 c.c.) ed accettazione tacita (articolo 476 c.c.). Il delato potrà quindi accettare in maniera espressa, attraverso una dichiarazione necessariamente scritta in cui esprime la volontà di diventare erede; oppure potrà assumere il titolo di erede in documenti aventi altri contenuti. Rientra nella fattispecie di accettazione espressa la c.d. accettazione con beneficio d’inventario, prevista affinché il patrimonio dell’erede non si confonda con quello dell’ereditando. Tale accettazione è obbligatoria per i soggetti incapaci di agire e per le persone giuridiche, escluse le società. L’altra forma di accettazione è quella tacita, la quale prevede l’acquisto dell’eredità attraverso il compimento di un atto volto ad esprimere la volontà di accettare, ma che solo il chiamato avrebbe potuto fare. Devono quindi essere presenti, contemporaneamente, questi due requisiti. Oltre alle azioni previste dalla legge (agli articoli 477 e 478 c.c.), anche la giurisprudenza, attraverso l’interpretazione del comportamento dei delati da parte dei giudici, ha contribuito ad individuare altre azioni che permettono il perfezionamento dell’accettazione tacita. Si accenna inoltre ad una terza categoria, non propriamente catalogabile come accettazione, ma detta acquisto ex lege (articolo 485 c.c.); ovvero il caso di quei chiamati in possesso dei beni ereditari, che non provvedano entro il termine dei tre mesi dall’apertura della successione, ad effettuare l’inventario e la relativa dichiarazione. In quel caso si diventa eredi semplici e puri, anche contro la propria volontà.

LA DIFFERENZA TRA ACCETTAZIONE ESPRESSA E TACITA DELL'EREDITA'

REALE, MARIA GRAZIA
2021/2022

Abstract

All’apertura della successione, che coincide con il decesso o la dichiarazione di scomparsa da parte del tribunale di una persona, i chiamati all’eredità devono decidere se accettare, quindi subentrare al de cuius, oppure rinunciare all’eredità. Non basta infatti la sola delazione per divenire eredi, ma è necessario accettare l’eredità; il nostro ordinamento ha previsto due modalità: accettazione espressa (articolo 475 c.c.) ed accettazione tacita (articolo 476 c.c.). Il delato potrà quindi accettare in maniera espressa, attraverso una dichiarazione necessariamente scritta in cui esprime la volontà di diventare erede; oppure potrà assumere il titolo di erede in documenti aventi altri contenuti. Rientra nella fattispecie di accettazione espressa la c.d. accettazione con beneficio d’inventario, prevista affinché il patrimonio dell’erede non si confonda con quello dell’ereditando. Tale accettazione è obbligatoria per i soggetti incapaci di agire e per le persone giuridiche, escluse le società. L’altra forma di accettazione è quella tacita, la quale prevede l’acquisto dell’eredità attraverso il compimento di un atto volto ad esprimere la volontà di accettare, ma che solo il chiamato avrebbe potuto fare. Devono quindi essere presenti, contemporaneamente, questi due requisiti. Oltre alle azioni previste dalla legge (agli articoli 477 e 478 c.c.), anche la giurisprudenza, attraverso l’interpretazione del comportamento dei delati da parte dei giudici, ha contribuito ad individuare altre azioni che permettono il perfezionamento dell’accettazione tacita. Si accenna inoltre ad una terza categoria, non propriamente catalogabile come accettazione, ma detta acquisto ex lege (articolo 485 c.c.); ovvero il caso di quei chiamati in possesso dei beni ereditari, che non provvedano entro il termine dei tre mesi dall’apertura della successione, ad effettuare l’inventario e la relativa dichiarazione. In quel caso si diventa eredi semplici e puri, anche contro la propria volontà.
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
855845_tesirealem.grazia.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 590.14 kB
Formato Adobe PDF
590.14 kB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/84939