L’elaborato analizza la recente evoluzione giurisprudenziale della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, scaturita dalla sentenza n. 25201/2016 della Corte di Cassazione. Tale pronuncia, affermando che rientrano nella nozione di giustificato motivo oggettivo anche le riorganizzazioni aziendali finalizzate ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa, ha contribuito a riaprire il dibattito sull’interpretazione della legge n. 604/1966. Punto focale è l’esposizione e l’analisi approfondita degli elementi che sono posti dalla dottrina a sostegno sia dell’impostazione che riconduce al giustificato motivo oggettivo di licenziamento la soppressione del posto di lavoro attuata per finalità di miglioramento della produttività dell’impresa, sia di quella che richiede, ai fini della legittimità del licenziamento, che la riorganizzazione aziendale sia posta in essere esclusivamente per far fronte a una situazione di crisi dell’impresa. Infine, nell’ultima parte del lavoro si conclude che la norma in questione non identifica una precisa accezione di giustificato motivo oggettivo e, pertanto, risulta decisivo l’indirizzo del legislatore, che ha riformato il sistema di tutela per i lavoratori contro i licenziamenti illegittimi in favore di una maggiore flessibilità del lavoro, influenzando così anche l’interpretazione delle causali del giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604/1966. ​

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento tra motivazioni economiche e necessità organizzative dell'impresa ​

GROSSO, SILVIO
2021/2022

Abstract

L’elaborato analizza la recente evoluzione giurisprudenziale della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, scaturita dalla sentenza n. 25201/2016 della Corte di Cassazione. Tale pronuncia, affermando che rientrano nella nozione di giustificato motivo oggettivo anche le riorganizzazioni aziendali finalizzate ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa, ha contribuito a riaprire il dibattito sull’interpretazione della legge n. 604/1966. Punto focale è l’esposizione e l’analisi approfondita degli elementi che sono posti dalla dottrina a sostegno sia dell’impostazione che riconduce al giustificato motivo oggettivo di licenziamento la soppressione del posto di lavoro attuata per finalità di miglioramento della produttività dell’impresa, sia di quella che richiede, ai fini della legittimità del licenziamento, che la riorganizzazione aziendale sia posta in essere esclusivamente per far fronte a una situazione di crisi dell’impresa. Infine, nell’ultima parte del lavoro si conclude che la norma in questione non identifica una precisa accezione di giustificato motivo oggettivo e, pertanto, risulta decisivo l’indirizzo del legislatore, che ha riformato il sistema di tutela per i lavoratori contro i licenziamenti illegittimi in favore di una maggiore flessibilità del lavoro, influenzando così anche l’interpretazione delle causali del giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604/1966. ​
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