Il mio elaborato di tesi si concentra sul tema del segreto bancario, nello specifico nel primo capitolo verrà effettuato un approfondimento dell’origine del concetto di segreto bancario, il quale, ad oggi, non ha una definizione precisa, tuttavia nel corso degli anni gli studiosi hanno certato di approfondire il tema facendo delle assunzioni e ricercando una fonte normativa dalla quale partire. Inizialmente l’origine del segreto bancario era stata attribuita all’art. 10 della Legge Bancaria, oggi art. 7 del Testo Unico Bancario, tale interpretazione ha creato dei fraintendimenti tra il concetto di segreto bancario e quelle di segreto d’ufficio applicato alle banche. La tesi che poi ha raccolto più successo è quella che individua l’origine del segreto bancario nell’art. 1374 del codice civile, secondo la quale “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”. Ed è proprio nell’articolato citato che si esplica il rapporto tra l’istituto bancario ed il cliente, un rapporto di fiducia che, se gestito bene, facilita un afflusso maggiore di introito all’istituto bancario che sarà così in grado di aumentare la portata dei propri investimenti. Anche la Corte Costituzionale si è espressa sul tema definendo il segreto bancario come «la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari direttamente strumentale all’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali» Passerò poi all’approfondimento della differenza tra il concetto di segreto bancario e quello di segreto d’ufficio, in quanto i due termini vengono spesso accostati. Nello specifico con il termine segreto bancario ci si riferisce prevalentemente alle informazioni di carattere patrimoniale, il cui esempio più calzante è riferibile alla normativa svizzera, dove fino a poco tempo fa gli istituti bancari applicavano una regolamentazione nazionale molto protettiva e ben strutturata verso la propria clientela; tanto protettiva e strutturata da assimilare il segreto bancario ad un diritto della persona tutelato dagli articoli 27 e 28 del codice civile svizzero, la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni penali di rilevante portata. Al contempo per segreto d’ufficio in ambito bancario ci si riferisce alle informazioni trattate dall’istituto bancario di natura riservata ed utilizzate dai pubblici ufficiali nell’espletamento delle loro mansioni lavorative. Nel secondo capitolo verrà approfondito il rapporto tra il segreto bancario ed il codice in materia di protezione dei dati personali, dove nel documento non viene esplicitamente fatto riferimento al concetto di segreto bancario ma la dottrina di riferimento ritiene che vi siano delle assonanze tra le due materie. Nel terzo capitolo ed ultimo capitolo, effettuerò un approfondimento dettagliato sulle deroghe ad oggi presenti nell’ambito del segreto bancario. Nello specifico verranno trattate analiticamente le fattispecie più importanti come: la deroga al segreto riscontrata nell’art. 255 c.p.p., quella prevista dall’art. 248 c.p.p., la deroga riconosciuta dalla legge “Rognoni - La Torre”, l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

I LIMITI DEL SEGRETO BANCARIO

PROCHILO, PAOLO
2021/2022

Abstract

Il mio elaborato di tesi si concentra sul tema del segreto bancario, nello specifico nel primo capitolo verrà effettuato un approfondimento dell’origine del concetto di segreto bancario, il quale, ad oggi, non ha una definizione precisa, tuttavia nel corso degli anni gli studiosi hanno certato di approfondire il tema facendo delle assunzioni e ricercando una fonte normativa dalla quale partire. Inizialmente l’origine del segreto bancario era stata attribuita all’art. 10 della Legge Bancaria, oggi art. 7 del Testo Unico Bancario, tale interpretazione ha creato dei fraintendimenti tra il concetto di segreto bancario e quelle di segreto d’ufficio applicato alle banche. La tesi che poi ha raccolto più successo è quella che individua l’origine del segreto bancario nell’art. 1374 del codice civile, secondo la quale “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”. Ed è proprio nell’articolato citato che si esplica il rapporto tra l’istituto bancario ed il cliente, un rapporto di fiducia che, se gestito bene, facilita un afflusso maggiore di introito all’istituto bancario che sarà così in grado di aumentare la portata dei propri investimenti. Anche la Corte Costituzionale si è espressa sul tema definendo il segreto bancario come «la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari direttamente strumentale all’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali» Passerò poi all’approfondimento della differenza tra il concetto di segreto bancario e quello di segreto d’ufficio, in quanto i due termini vengono spesso accostati. Nello specifico con il termine segreto bancario ci si riferisce prevalentemente alle informazioni di carattere patrimoniale, il cui esempio più calzante è riferibile alla normativa svizzera, dove fino a poco tempo fa gli istituti bancari applicavano una regolamentazione nazionale molto protettiva e ben strutturata verso la propria clientela; tanto protettiva e strutturata da assimilare il segreto bancario ad un diritto della persona tutelato dagli articoli 27 e 28 del codice civile svizzero, la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni penali di rilevante portata. Al contempo per segreto d’ufficio in ambito bancario ci si riferisce alle informazioni trattate dall’istituto bancario di natura riservata ed utilizzate dai pubblici ufficiali nell’espletamento delle loro mansioni lavorative. Nel secondo capitolo verrà approfondito il rapporto tra il segreto bancario ed il codice in materia di protezione dei dati personali, dove nel documento non viene esplicitamente fatto riferimento al concetto di segreto bancario ma la dottrina di riferimento ritiene che vi siano delle assonanze tra le due materie. Nel terzo capitolo ed ultimo capitolo, effettuerò un approfondimento dettagliato sulle deroghe ad oggi presenti nell’ambito del segreto bancario. Nello specifico verranno trattate analiticamente le fattispecie più importanti come: la deroga al segreto riscontrata nell’art. 255 c.p.p., quella prevista dall’art. 248 c.p.p., la deroga riconosciuta dalla legge “Rognoni - La Torre”, l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/84236