Alla base di questo studio vi è l’analisi della tutela del diritto alla salute, in particolare dal punto di vista del triage e del conseguente accesso alle cure durante l’emergenza pandemica. Una prima riflessione conseguente ad un’attenta considerazione dell’argomento potrebbe essere se questo diritto subisca mutazioni in caso di emergenza, se l’equilibrio della tutela alla salute cambi in condizioni di emergenza ed infine se ciò sia giustificabile da un punto di vista costituzionale. Il diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione, può essere tradotto nella tutela per tutti gli individui dell’integrità psicofisica, del diritto ad un ambiente salubre, del diritto alle prestazioni sanitarie e della cosiddetta libertà di cura. Di fatto il concetto di salute può essere declinato in diverse dimensioni, tra cui rientrano: la dimensione fisica, che riguarda la fisiologia dell’organismo; la dimensione psichica, con cui si intende la capacità di pensare con lucidità e coerenza; la dimensione emotiva, che consiste nella capacità di riconoscere emozioni come paura, gioia, dolore e rabbia e nell’esprimerle appropriamente; la dimensione relazionale, che consiste nell’essere in grado di mantenere relazioni con gli altri; la dimensione spirituale, che per alcuni è legata strettamente al proprio credo religioso e alla sua pratica, mentre per altri il proprio sistema di valori e principi di comportamento e alle scelte che portano a sentirsi in pace con stessi; infine la dimensione sociale in cui la salute di un individuo è inestricabilmente collegata all’ambiente ed è impossibile essere sani in una società malata che non provvede ai bisogni fisici e psichici fondamentali.
IL DIRITTO ALLA SALUTE ALL’EPOCA DEL COVID-19: LE DIFFICILI SCELTE IN SEDE DI TRIAGE
PIERRO, IRENE
2020/2021
Abstract
Alla base di questo studio vi è l’analisi della tutela del diritto alla salute, in particolare dal punto di vista del triage e del conseguente accesso alle cure durante l’emergenza pandemica. Una prima riflessione conseguente ad un’attenta considerazione dell’argomento potrebbe essere se questo diritto subisca mutazioni in caso di emergenza, se l’equilibrio della tutela alla salute cambi in condizioni di emergenza ed infine se ciò sia giustificabile da un punto di vista costituzionale. Il diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione, può essere tradotto nella tutela per tutti gli individui dell’integrità psicofisica, del diritto ad un ambiente salubre, del diritto alle prestazioni sanitarie e della cosiddetta libertà di cura. Di fatto il concetto di salute può essere declinato in diverse dimensioni, tra cui rientrano: la dimensione fisica, che riguarda la fisiologia dell’organismo; la dimensione psichica, con cui si intende la capacità di pensare con lucidità e coerenza; la dimensione emotiva, che consiste nella capacità di riconoscere emozioni come paura, gioia, dolore e rabbia e nell’esprimerle appropriamente; la dimensione relazionale, che consiste nell’essere in grado di mantenere relazioni con gli altri; la dimensione spirituale, che per alcuni è legata strettamente al proprio credo religioso e alla sua pratica, mentre per altri il proprio sistema di valori e principi di comportamento e alle scelte che portano a sentirsi in pace con stessi; infine la dimensione sociale in cui la salute di un individuo è inestricabilmente collegata all’ambiente ed è impossibile essere sani in una società malata che non provvede ai bisogni fisici e psichici fondamentali.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/83093