Although personal freedom appears as a constant and unchanging concept of the legal system, this has not always been true. Since its first elaboration, the principle suffered mainfold changes, occasionally expanding, sometimes narrowing its scope. Protected by Article 13 of the Constitution, as an inviolable right and an essential prerequisite of all civil liberties, personal freedom precede the latter, at least in operational terms. As a leading principle, it has produced new implications and new issues within our legal system, bringing us to reflect upon the enforcement of protection, with the inclusion of criminal offences, as well as to reconsider existing and problematic institutions, in the light of the impact of the relationship between national and international provisions and the interaction between constitutional and conventional case law. At the same time, personal freedom represents the core of individuals in the criminal justice system, so it is necessary to frame its specific effects in prison. This work aims to take an historical approach to the worth of personal freedom, from its origins into Greek-Roman and Christian roots, through all its evolving phases marked by the most significant historical milestones of modern constitutionalism, between the Statuto Albertino and Fascism, up to the agonising transitional period that led to the establishment of the Constitutional Draft Assembly. It permits us to grasp its contemporary shape, as included within our constitutional framework, exploring its connection with other principles. Concerning the actual defence of personal freedom, also in the light of systemic problems existing in our jurisdiction, we would like to focus on the consequences of such principle in the area of human dignity and the convict's right to hope. It is worth contextualising the latter by examining the lifelong imprisonment in Italy, in comparison with its French analogue, based on the recent pronouncements of the European Court of Human Rights. In this regard, it is paramount to provide a snapshot of the correctional institutions, where the clearest disparities lurk in terms of the guardianship of the personal freedom of the restricted subject, more notably in the matter of implementing inner rules.
Sebbene la libertà personale ci appaia, nelle sue componenti teoriche, come un concetto costante e immutabile dell’ordinamento, ciò non è sempre stato così. Dalla sua primissima elaborazione, sino a oggi, il principio ha subito numerosi mutamenti, ora espandendo, ora comprimendo la propria portata. Specificamente tutelata dall’art. 13 della nostra Costituzione, quale diritto inviolabile e presupposto essenziale di tutte le libertà civili, la libertà personale precede e condiziona queste ultime sul piano operativo. In quanto principio dirimente, esso ha prodotto e continua a produrre nuove conseguenze e nuovi interrogativi in seno all’ordinamento italiano, portandoci a riflettere sull’implementazione delle tutele, con introduzione di fattispecie criminose ad hoc, nonché a ridiscutere istituti già esistenti e particolarmente problematici, anche alla luce dell’incidenza dei rapporti tra fonti nazionali e sovranazionali, nonché dell’interazione tra la giurisprudenza costituzionale e quella convenzionale. La libertà personale costituisce, al contempo, quel nucleo irriducibile dell’individuo in fase di esecuzione penale, sicché è necessario inquadrare le sue specifiche ricadute intra moenia. Il presente contributo si propone di ripercorrere, con approccio storico, il precipuo valore della libertà personale, dalle sue origini nelle tradizioni greco-romane e cristiane, lungo tutte le sue fasi evolutive segnate dalle tappe storiche più significative del costituzionalismo moderno, dallo Statuto albertino al periodo fascista, fino a giungere alla travagliata transizione che conduce all’insediamento dell’Assemblea Costituente. Ciò consente di comprendere la sua attuale fisionomia, così come inserita entro i confini della cornice costituzionale, e di analizzarne la correlazione con altri principi dell’ordinamento stesso. In ordine alla effettiva tutela della libertà personale, in relazione alle conseguenti criticità sistemiche emerse nel nostro ordinamento, ci si propone di esaminare le implicazioni di tale principio nell’ambito della dignità umana e del diritto alla speranza del detenuto. Quest’ultimo vale la pena d’essere contestualizzato attraverso una disamina dell’ergastolo ostativo in Italia, anche in chiave comparatistica rispetto al suo omologo previsto dall’ordinamento francese, tenuto conto delle recenti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In tale prospettiva, non si può prescindere dal fornire uno spaccato del contesto penitenziario, ove si annidano le più evidenti discrasie nei riguardi della tutela alla libertà personale del soggetto ristretto, più significativamente nell’alveo dell’adozione del regolamento interno ai singoli istituti penitenziari.
La libertà personale e le libertà dagli arresti. Spunti comparatitici
DIANA, MARTINA
2021/2022
Abstract
Sebbene la libertà personale ci appaia, nelle sue componenti teoriche, come un concetto costante e immutabile dell’ordinamento, ciò non è sempre stato così. Dalla sua primissima elaborazione, sino a oggi, il principio ha subito numerosi mutamenti, ora espandendo, ora comprimendo la propria portata. Specificamente tutelata dall’art. 13 della nostra Costituzione, quale diritto inviolabile e presupposto essenziale di tutte le libertà civili, la libertà personale precede e condiziona queste ultime sul piano operativo. In quanto principio dirimente, esso ha prodotto e continua a produrre nuove conseguenze e nuovi interrogativi in seno all’ordinamento italiano, portandoci a riflettere sull’implementazione delle tutele, con introduzione di fattispecie criminose ad hoc, nonché a ridiscutere istituti già esistenti e particolarmente problematici, anche alla luce dell’incidenza dei rapporti tra fonti nazionali e sovranazionali, nonché dell’interazione tra la giurisprudenza costituzionale e quella convenzionale. La libertà personale costituisce, al contempo, quel nucleo irriducibile dell’individuo in fase di esecuzione penale, sicché è necessario inquadrare le sue specifiche ricadute intra moenia. Il presente contributo si propone di ripercorrere, con approccio storico, il precipuo valore della libertà personale, dalle sue origini nelle tradizioni greco-romane e cristiane, lungo tutte le sue fasi evolutive segnate dalle tappe storiche più significative del costituzionalismo moderno, dallo Statuto albertino al periodo fascista, fino a giungere alla travagliata transizione che conduce all’insediamento dell’Assemblea Costituente. Ciò consente di comprendere la sua attuale fisionomia, così come inserita entro i confini della cornice costituzionale, e di analizzarne la correlazione con altri principi dell’ordinamento stesso. In ordine alla effettiva tutela della libertà personale, in relazione alle conseguenti criticità sistemiche emerse nel nostro ordinamento, ci si propone di esaminare le implicazioni di tale principio nell’ambito della dignità umana e del diritto alla speranza del detenuto. Quest’ultimo vale la pena d’essere contestualizzato attraverso una disamina dell’ergastolo ostativo in Italia, anche in chiave comparatistica rispetto al suo omologo previsto dall’ordinamento francese, tenuto conto delle recenti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In tale prospettiva, non si può prescindere dal fornire uno spaccato del contesto penitenziario, ove si annidano le più evidenti discrasie nei riguardi della tutela alla libertà personale del soggetto ristretto, più significativamente nell’alveo dell’adozione del regolamento interno ai singoli istituti penitenziari.File | Dimensione | Formato | |
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