Quello <<di consentire o di sbarrare l'ingresso>> della prova illecita nel processo civile è un quesito che, pur essendo stato oggetto di attenzione sin dalla vigenza del codice di procedure civile del 1865, permane tuttora irrisolto. Una parte considerevole della dottrina propende, infatti, per l'esclusione della prova illecita dal compendio probatorio concorrente alla formazione del libero convincimento del giudice, acconsentendo tutt'al più ad un giudizio di inammissibilità e di inutilizzabilità della stessa <<a carattere flessibile>>. Tenendo, cioè, in considerazione il rango degli interessi coinvolti. La giurisprudenza, per converso, si è mostrata sempre più aperta verso l'ammissibilità e l'utilizzabilità della prova illecita ai fini della decisione della causa. A ben vedere, le difficoltà che si rinvengono a conseguire una soluzione al quesito che ci occupa e che verranno compiutamente approfondite nella presente indagine, sono riconducibili ad almeno tre ragioni. Anzitutto, nel processo civile manca una disposizione idonea a regolare specificamente il fenomeno della prova illecita. Nel processo penale, invece, è stata introdotta una disposizione che statuisce in via generale l'inutilizzabilità delle prove illecitamente acquisite. Si tratta dell'art. 191 c.p.p. che, pur avendo dato luogo ad incertezze interpretative, offre un aggancio testuale viceversa assente nel codice di procedura civile. Secondariamente occorre prendere nota di una certa confusione intorno al significato da attribuire alla locuzione <<prova illecita>> dal momento che si riscontra un'indebita interferenza tra la categoria della prova ammessa ed assunta dal giudice in violazione delle norme processuali e la categoria della prova regolarmente acquisita al processo ma entrata illecitamente in possesso della parte che intende avvalersene. Da ultimo non si può sottacere come, la difficoltà di addivenire ad una soluzione il più possibile coerente con il diritto positivo e i principi ispiratori del sistema giuridico, sia aggravata dal fatto che il dibattito sulle prove illecite non è scevro da considerazioni di matrice etica. Schierarsi a favore o contro l'ammissibilità e l'utilizzabilità delle prove illecite è, infatti, tutt'altro che marginale dal momento che contribuisce a determinare <<una precisa direttrice di politica del diritto di un ordinamento>>. Ciononostante, è stata costantemente avvertita la necessità di pervenire ad una soluzione definitiva rispetto al dilemma sull'opportunità di consentire, o meno, l'ingresso alla prova illecita nel processo civile. Necessità che, con lo sviluppo delle tecnologie digitali e il ricorso agli strumenti informatici, si è tramutata in una vera e propria urgenza. In un momento storico nel quale si assiste alla frequente digitalizzazione della nostra vita quotidiana e alla raccolta e trasmissione di una cospicua mole di dati, si prospettano dei rischi senza precedenti rispetto alla possibilità che questi ultimi vengano sottratti illecitamente ed eventualmente utilizzati in un processo sotto forma di prova.
Il regime della prova illecita nel processo civile.
QUARANTA, FEDERICA
2020/2021
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