Attorno al concetto o all'idea del diritto naturale si muovono da secoli ricostruzioni e teorie che hanno segnato la storia dell'intero pensiero giuridico e delle istituzioni e della politica. Eppure appare difficile tentare una definizione di diritto naturale, se non per relazione e contrapposizione al tradizionale termine di raffronto, rappresentato dal diritto positivo. Quando si insiste sul diritto positivo come quello stabilito dal legislatore si intende che nella eventuale contrapposizione tra valutazioni afferenti alla sfera del diritto naturale e giudizi discendenti sono queste ultime a prevalere e a trovare applicazione. Il legislatore può comandare e farsi obbedire, o, con altre parole ancora, egli ha la meglio e ottiene la vittoria nel conflitto con indicazioni provenienti da ogni altra fonte. Ne discende come corollario per il giurista quasi una delimitazione dei confini della sua attività che impedirebbe di prestare attenzione alle valutazioni riconducibili al diritto naturale e al suo "patrimonio" ideologico, per il fatto che ciò rappresenterebbe una sorta di contaminazione di metodologia e di sovrapposizione di campi, suscettibile di gettare ombre negative sull'attività dell'interprete, il quale, al contrario, dovrebbe mostrare lealtà nei confronti dell'ordinamento. Nel panorama europeo, l’impostazione di diritto naturale trova indubbiamente in Spagna un fertilissimo terreno in cui le tesi, gli argomenti e le considerazioni proprie di questa impostazione trovano un’attenzione amplissima e si impongono, quasi incondizionatamente, nel dibattito filosofico-giuridico. Per tale ragione, appare estremamente utile, laddove si voglia interrogare questo concetto di diritto naturale, seguire l’evoluzione che esso stesso ha subito nella dottrina spagnola che, unico caso in Europa, affronterà differentemente l’avanzare delle critiche proposte nei confronti del Giusnaturalismo nel XX secolo. Verrà poi analizzata la relazione, certamente imprescindibile, tra le istanze proprie del diritto naturale e l’identificazione di quelli che riconosciamo come diritti umani inalienabili. La questione del fondamento dei diritti umani, d’altra parte, è assai complessa e controversa: uno sguardo alle differenti dottrine e concezioni elaborate rispetto alla individuazione del fondamento, a partire dalla sua stessa possibilità, consente di percepire come in discussione vi sia non solo la qualità di questo fondamento, ma più essenzialmente la sua stessa possibilità.
IL DIRITTO NATURALE COME FONDAMENTO IMPRESCINDIBILE PER IL DIRITTO
CORSARO, PAOLO
2020/2021
Abstract
Attorno al concetto o all'idea del diritto naturale si muovono da secoli ricostruzioni e teorie che hanno segnato la storia dell'intero pensiero giuridico e delle istituzioni e della politica. Eppure appare difficile tentare una definizione di diritto naturale, se non per relazione e contrapposizione al tradizionale termine di raffronto, rappresentato dal diritto positivo. Quando si insiste sul diritto positivo come quello stabilito dal legislatore si intende che nella eventuale contrapposizione tra valutazioni afferenti alla sfera del diritto naturale e giudizi discendenti sono queste ultime a prevalere e a trovare applicazione. Il legislatore può comandare e farsi obbedire, o, con altre parole ancora, egli ha la meglio e ottiene la vittoria nel conflitto con indicazioni provenienti da ogni altra fonte. Ne discende come corollario per il giurista quasi una delimitazione dei confini della sua attività che impedirebbe di prestare attenzione alle valutazioni riconducibili al diritto naturale e al suo "patrimonio" ideologico, per il fatto che ciò rappresenterebbe una sorta di contaminazione di metodologia e di sovrapposizione di campi, suscettibile di gettare ombre negative sull'attività dell'interprete, il quale, al contrario, dovrebbe mostrare lealtà nei confronti dell'ordinamento. Nel panorama europeo, l’impostazione di diritto naturale trova indubbiamente in Spagna un fertilissimo terreno in cui le tesi, gli argomenti e le considerazioni proprie di questa impostazione trovano un’attenzione amplissima e si impongono, quasi incondizionatamente, nel dibattito filosofico-giuridico. Per tale ragione, appare estremamente utile, laddove si voglia interrogare questo concetto di diritto naturale, seguire l’evoluzione che esso stesso ha subito nella dottrina spagnola che, unico caso in Europa, affronterà differentemente l’avanzare delle critiche proposte nei confronti del Giusnaturalismo nel XX secolo. Verrà poi analizzata la relazione, certamente imprescindibile, tra le istanze proprie del diritto naturale e l’identificazione di quelli che riconosciamo come diritti umani inalienabili. La questione del fondamento dei diritti umani, d’altra parte, è assai complessa e controversa: uno sguardo alle differenti dottrine e concezioni elaborate rispetto alla individuazione del fondamento, a partire dalla sua stessa possibilità, consente di percepire come in discussione vi sia non solo la qualità di questo fondamento, ma più essenzialmente la sua stessa possibilità.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/80664