The thesis has the purpose of analyzing the European Directive 2004/25/EC on public takeover and exchange offers, subsequently OPAS, examining, in the first pages, the events that led the European legislator to issue a univocal discipline in the field of corporate acquisitions. The elaboration of the directive and the achievement of an overall harmonization that would bring together all the Member States was by no means easy, generating strong opposition. The agreement on the European Directive was reached through a compromise, which would allow member states to overcome the obstacles represented respectively by art. 9, on the rule of passivity and on art. 11, on the neutralization of multiple votes. From the surveys carried out, it emerged that the European legislator has not prepared a rigid and binding discipline for every aspect, but, on the contrary, has achieved minimal harmonization, allowing Member States to have areas of discretion. Each national legal system has the burden of autonomously identifying the competent authority to supervise each phase of the offering operation and identifying the percentage of shares necessary to bind the bidder to submit an offer addressed to all shareholders of the issuing company. Within this European space, as usual, the Italian legislator has transposed Directive 25/2004/EC into national law, which governs the areas of discretion granted by the EU. Specifically, art. 101-ter of the TUF provides that the competent authority for the control of the tender procedure is Consob. As regards, instead, the obligation to offer, it is necessary to recall art. 106, which indicates as a binding percentage for the offeror that of 30% of the shares of the issuing company. This quantity is not unique but undergoes a reduction in reference to small and medium-sized enterprises by imposing a stock of 25% in the absence of another shareholder with a larger stake. Another issue of particular interest concerns the Passivity rule and the Breakthrough rule. As is known, the liability rule refers to all the maneuvers that could be carried out by the Board of Directors, when the bidder submits a purchase offer, in order to prevent the transaction. Different is the concept of neutralization (Breakthrough rule), which configures a company that cannot be scaled ex ante. The defensive measures have undergone several changes over time. If initially their use was prohibited by law 149 of 1992, later, first by article 104 of the T.U.F. and subsequently with the law n. 2 of January 28, 2009, at the same time as the financial crisis, their use has become optional, operating exclusively in cases where the by-laws had provided for it. Like Italy, the Croatian government, a member of the EU, has also worked to implement the European Directive on takeover bids into its legislation, identifying the necessary measures to fill the areas of discretion. Through the legislative text n. 148 of 2013, the community legislation was implemented, establishing in art. 7 the obligation to offer to any investor who, following an acquisition, had held a quantity of shares equal to or greater than 25%. As far as control is concerned, the body in charge is the Croatian Agency, composed mainly of professional figures such as auditors and auditing firms. As regards the limits that the Board of Directors and the Supervisory Body are required to respect during the tender, please refer to art. 28 of Law 148.
L’elaborato ha la finalità di analizzare la Direttiva europea 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio, esaminando, inizialmente, le vicende che hanno condotto il legislatore europeo ad emanare una disciplina univoca nell’ambito delle acquisizioni societarie. L’elaborazione della suddetta direttiva e il raggiungimento di una armonizzazione complessiva che accumunasse tutti gli Stati membri, non è stata per nulla facile, generando convinte opposizioni. L’accordo sulla Direttiva Europea è stato raggiunto per mezzo di un compromesso, che consentisse, agli Stati membri, di superare gli ostacoli rappresentati rispettivamente dall’art. 9, in materia di passivity rule e sull’art. 11, sulla neutralizzazione dei voti plurimi. Dagli approfondimenti svolti, è emerso come il legislatore europeo non abbia impostato una regolamentazione rigida e vincolante per ogni aspetto, ma, al contrario, abbia realizzato un’armonizzazione minima consentendo agli Stati membri degli ambiti di discrezionalità. In particolare, ciascun ordinamento nazionale ha l’onere di individuare, in autonomia, l’autorità competente a supervisionare ogni fase dell’operazione di offerta e l’individuazione della percentuale di azioni necessaria per vincolare l’offerente a presentare un’offerta rivolta a tutti gli azionisti della società emittente. All’interno di questo scenario comunitario, come da prassi, il legislatore italiano ha provveduto a recepire la Direttiva 25/2004/CE nell’ordinamento nazionale, disciplinando gli ambiti di discrezionalità concessi dall’UE. Nello specifico, l’art. 101-ter del Testo Unico della Finanza afferma che l’autorità competente a controllare il procedimento di offerta è la Consob. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di Opa, è necessario fare riferimento all’art. 106, il quale indica come percentuale vincolante per l’offerente quella del 30% di azioni della società emittente. Tale quantitativo non è univoco, ma subisce una riduzione in riferimento alle piccole e medie imprese imponendo uno stock del 25% in assenza di altro socio con partecipazione più elevata. Come l’Italia, anche il Governo croato, membro dell’UE, si è adoperato ad adottare la Direttiva europea in materia di Opa nel proprio ordinamento giuridico, individuando le misure necessarie per colmare gli ambiti di discrezionalità. Attraverso il testo legislativo n. 148 del 2013 è stata recepita la normativa comunitaria, stabilendo all’art. 7 l’obbligo di Opa per qualunque investitore che a seguito di un’acquisizione avesse detenuto un quantitativo di azioni pari o superiore al 25%. In merito al controllo, l’organo deputato è l’Agenzia croata, composta prevalentemente da figure professionali quali revisori di conti e società di revisione contabile. Per quanto riguarda le limitazioni che il Consiglio di Amministrazione e di Vigilanza sono chiamati a rispettare durante il procedimento di offerta, si fa riferimento all’art. 28 della L. 148, con cui si impone la necessità del consenso dell’Assemblea Generale.
Analisi della normativa sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio: applicazione della direttiva europea nell'ordinamento giuridico italiano e croato
CUNA, FABIANA
2020/2021
Abstract
L’elaborato ha la finalità di analizzare la Direttiva europea 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio, esaminando, inizialmente, le vicende che hanno condotto il legislatore europeo ad emanare una disciplina univoca nell’ambito delle acquisizioni societarie. L’elaborazione della suddetta direttiva e il raggiungimento di una armonizzazione complessiva che accumunasse tutti gli Stati membri, non è stata per nulla facile, generando convinte opposizioni. L’accordo sulla Direttiva Europea è stato raggiunto per mezzo di un compromesso, che consentisse, agli Stati membri, di superare gli ostacoli rappresentati rispettivamente dall’art. 9, in materia di passivity rule e sull’art. 11, sulla neutralizzazione dei voti plurimi. Dagli approfondimenti svolti, è emerso come il legislatore europeo non abbia impostato una regolamentazione rigida e vincolante per ogni aspetto, ma, al contrario, abbia realizzato un’armonizzazione minima consentendo agli Stati membri degli ambiti di discrezionalità. In particolare, ciascun ordinamento nazionale ha l’onere di individuare, in autonomia, l’autorità competente a supervisionare ogni fase dell’operazione di offerta e l’individuazione della percentuale di azioni necessaria per vincolare l’offerente a presentare un’offerta rivolta a tutti gli azionisti della società emittente. All’interno di questo scenario comunitario, come da prassi, il legislatore italiano ha provveduto a recepire la Direttiva 25/2004/CE nell’ordinamento nazionale, disciplinando gli ambiti di discrezionalità concessi dall’UE. Nello specifico, l’art. 101-ter del Testo Unico della Finanza afferma che l’autorità competente a controllare il procedimento di offerta è la Consob. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di Opa, è necessario fare riferimento all’art. 106, il quale indica come percentuale vincolante per l’offerente quella del 30% di azioni della società emittente. Tale quantitativo non è univoco, ma subisce una riduzione in riferimento alle piccole e medie imprese imponendo uno stock del 25% in assenza di altro socio con partecipazione più elevata. Come l’Italia, anche il Governo croato, membro dell’UE, si è adoperato ad adottare la Direttiva europea in materia di Opa nel proprio ordinamento giuridico, individuando le misure necessarie per colmare gli ambiti di discrezionalità. Attraverso il testo legislativo n. 148 del 2013 è stata recepita la normativa comunitaria, stabilendo all’art. 7 l’obbligo di Opa per qualunque investitore che a seguito di un’acquisizione avesse detenuto un quantitativo di azioni pari o superiore al 25%. In merito al controllo, l’organo deputato è l’Agenzia croata, composta prevalentemente da figure professionali quali revisori di conti e società di revisione contabile. Per quanto riguarda le limitazioni che il Consiglio di Amministrazione e di Vigilanza sono chiamati a rispettare durante il procedimento di offerta, si fa riferimento all’art. 28 della L. 148, con cui si impone la necessità del consenso dell’Assemblea Generale.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
816213_tesi_magistrale_finale_cuna_fabiana_2020_2021.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.29 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.29 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/80653