La gran parte della disciplina sul contratto di vendita è dedicata agli istituti della garanzia, che rappresentano una speciale tutela per il compratore contro la violazione della lex contractus. In particolare nel codice civile spiccano le norme sulla vendita di cosa altrui (artt. 1478-1480), sul pericolo di rivendica (art. 1481), sulla vendita di cosa gravata da garanzie reali o vincoli di espropriabilità (art. 1482), sulla garanzia per evizione (artt. 1483- 1488), sulla vendita di cosa gravata da oneri o diritti che ne diminuiscono il godimento (art. 1489), sulla garanzia per vizi (artt. 1490-1495), sulla mancanza di qualità (art. 1497), sulla garanzia di buon funzionamento (art. 1452). Questi istituti della garanzia sollevano numerosi problemi, soprattutto in relazione alla loro natura che sembra possa essere ricondotta a una speciale responsabilità del venditore, che presenta alcune differenze con la responsabilità ordinaria per inadempimento. Differenze che consistono, non tanto nei rimedi a tutela del compratore, il quale può esperire la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, anche se con alcune peculiarità applicative, ma piuttosto nel presupposto della responsabilità stessa. La responsabilità ordinaria sorge se si riscontra un comportamento inadempiente di uno dei contraenti, mentre la responsabilità speciale, cui è soggetto il venditore, sorge nel caso di inattuazione o imperfetta attuazione dell'effetto traslativo che non dipende da un comportamento inadempiente del venditore ma da cause preesistenti al contratto, quali l'illegittimità a disporre del venditore sulla cosa o la presenza di irregolarità giuridiche o di difettosità materiale della cosa. La previsione della garanzia, come fonte di una speciale forma di responsabilità che grava sul venditore nel caso di inattuazione o imperfetta attuazione dell'effetto traslativo per cause preesistenti al contratto, consente una maggiore tutela del compratore il quale può esperire i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo senza che sia necessario un comportamento inadempiente del venditore e tanto meno che quest'ultimo sia in colpa. Solo per il risarcimento del danno è essenziale la colpa del venditore. Inoltre la presenza di queste norme appositamente dettate per il contratto di vendita non esclude l'applicabilità dei rimedi previsti per la responsabilità ordinaria per inadempimento. Il compratore ha quindi a propria tutela, sia i mezzi derivanti dalle norme generali sulle obbligazioni e sui contratti, sia i mezzi derivanti dalle norme speciali sul contratto di compravendita. Il quadro delle regole in materia di tutele contrattuali contro le violazioni del contratto di vendita non si esaurisce a livello del codice civile ma è completato a livello europeo con direttiva 99/44/CE recepita di recente in Italia con il decreto legislativo del 2002 n. 24. La disciplina a tutela del compratore non si esaurisce quindi con le disposizioni codicistiche, ma bisogna considerare anche le norme di derivazione europea concernenti la garanzia legale per difetto di conformità del bene al contratto che, in relazione alle sole vendite dei beni di consumo, configura una speciale responsabilità del venditore per inadempimento o dell'obbligazione di consegnare beni conformi al contratto o dell'obbligazione di conformità.
gli istituti della "garanzia" nel contratto di vendita
SANNA, ELENA
2009/2010
Abstract
La gran parte della disciplina sul contratto di vendita è dedicata agli istituti della garanzia, che rappresentano una speciale tutela per il compratore contro la violazione della lex contractus. In particolare nel codice civile spiccano le norme sulla vendita di cosa altrui (artt. 1478-1480), sul pericolo di rivendica (art. 1481), sulla vendita di cosa gravata da garanzie reali o vincoli di espropriabilità (art. 1482), sulla garanzia per evizione (artt. 1483- 1488), sulla vendita di cosa gravata da oneri o diritti che ne diminuiscono il godimento (art. 1489), sulla garanzia per vizi (artt. 1490-1495), sulla mancanza di qualità (art. 1497), sulla garanzia di buon funzionamento (art. 1452). Questi istituti della garanzia sollevano numerosi problemi, soprattutto in relazione alla loro natura che sembra possa essere ricondotta a una speciale responsabilità del venditore, che presenta alcune differenze con la responsabilità ordinaria per inadempimento. Differenze che consistono, non tanto nei rimedi a tutela del compratore, il quale può esperire la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, anche se con alcune peculiarità applicative, ma piuttosto nel presupposto della responsabilità stessa. La responsabilità ordinaria sorge se si riscontra un comportamento inadempiente di uno dei contraenti, mentre la responsabilità speciale, cui è soggetto il venditore, sorge nel caso di inattuazione o imperfetta attuazione dell'effetto traslativo che non dipende da un comportamento inadempiente del venditore ma da cause preesistenti al contratto, quali l'illegittimità a disporre del venditore sulla cosa o la presenza di irregolarità giuridiche o di difettosità materiale della cosa. La previsione della garanzia, come fonte di una speciale forma di responsabilità che grava sul venditore nel caso di inattuazione o imperfetta attuazione dell'effetto traslativo per cause preesistenti al contratto, consente una maggiore tutela del compratore il quale può esperire i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo senza che sia necessario un comportamento inadempiente del venditore e tanto meno che quest'ultimo sia in colpa. Solo per il risarcimento del danno è essenziale la colpa del venditore. Inoltre la presenza di queste norme appositamente dettate per il contratto di vendita non esclude l'applicabilità dei rimedi previsti per la responsabilità ordinaria per inadempimento. Il compratore ha quindi a propria tutela, sia i mezzi derivanti dalle norme generali sulle obbligazioni e sui contratti, sia i mezzi derivanti dalle norme speciali sul contratto di compravendita. Il quadro delle regole in materia di tutele contrattuali contro le violazioni del contratto di vendita non si esaurisce a livello del codice civile ma è completato a livello europeo con direttiva 99/44/CE recepita di recente in Italia con il decreto legislativo del 2002 n. 24. La disciplina a tutela del compratore non si esaurisce quindi con le disposizioni codicistiche, ma bisogna considerare anche le norme di derivazione europea concernenti la garanzia legale per difetto di conformità del bene al contratto che, in relazione alle sole vendite dei beni di consumo, configura una speciale responsabilità del venditore per inadempimento o dell'obbligazione di consegnare beni conformi al contratto o dell'obbligazione di conformità.File | Dimensione | Formato | |
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