Per ¿fusione transfrontaliera¿ si intende una fusione in cui siano coinvolte società fra le quali almeno una è costituita ai sensi della legge di un diverso Stato. Si tratta di un'operazione che, diversamente dalle fusioni nazionali o domestiche, è soggetta ai limiti previsti dal diritto internazionale privato; l'art. 25, co. 3, l. 218/1995 prevede infatti che le fusioni di enti con sedi in Stati diversi hanno efficacia soltanto se eseguite conformemente alle leggi degli Stati interessati. Il D.Lgs 108/2008 disciplina i principali aspetti di tale operazione prevedendo alcune peculiarità rispetto alle regole applicabili alle fusioni nazionali o domestiche. Anzitutto la fusione transfrontaliera non può mai essere utilizzata per aggirare specifici divieti e vincoli previsti dall'ordinamento interno (art. 3, D.Lgs 108/2008). Inoltre il progetto di fusione deve contenere, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 2501 ter, cod. civ. ulteriori indicazioni di notevole rilevanza per i soci ed i creditori delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, quali: forma, denominazione e sede statutaria della società risultante dalla fusione e della legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società coinvolte nell'operazione (art. 6, D.Lgs 108/2008). Il progetto deve essere pubblicato sia nel registro delle imprese che nella Gazzetta Ufficiale, trenta giorni prima della delibera di fusione (art. 7, D.Lgs 108/2008). Ai soci che non hanno consentito all'operazione spetta il diritto di recesso qualora la società risultante dalla fusione sia estera; la quota di liquidazione deve calcolarsi secondo le regole del codice civile applicabili alla società da cui si recede. Approvata la fusione, ciascuna società partecipante all'operazione deve farsi rilasciare, da un'autorità indicata, un certificato preliminare alla fusione che attesta il regolare e legittimo adempimento di tutti gli atti e le formalità necessarie alla realizzazione dell'operazione, nonché l'inesistenza di circostanze impeditive al suo perfezionamento quali l'opposizione dei creditori. Questo certificato (con il progetto approvato dall'assemblea) deve quindi trasmettersi, entro sei mesi dal suo rilascio, all'autorità dello Stato della società risultante dall'operazione, il quale a sua volta rilascerà un'attestazione. Gli adempimenti pubblicitari sono diversi a seconda che la società risultante dalla fusione sia italiana o estera. Nella prima ipotesi, il deposito per l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società deve avvenire entro trenta giorni dalla data del certificato definitivo. La disciplina della forma, gli effetti dell'atto di fusione e dell'invalidità della fusione transfrontaliera, sono disciplinati dagli artt. 16 e 17, D.Lgs 108/2008).

La fusione transfrontaliera

MODAFFARI, GRETA
2014/2015

Abstract

Per ¿fusione transfrontaliera¿ si intende una fusione in cui siano coinvolte società fra le quali almeno una è costituita ai sensi della legge di un diverso Stato. Si tratta di un'operazione che, diversamente dalle fusioni nazionali o domestiche, è soggetta ai limiti previsti dal diritto internazionale privato; l'art. 25, co. 3, l. 218/1995 prevede infatti che le fusioni di enti con sedi in Stati diversi hanno efficacia soltanto se eseguite conformemente alle leggi degli Stati interessati. Il D.Lgs 108/2008 disciplina i principali aspetti di tale operazione prevedendo alcune peculiarità rispetto alle regole applicabili alle fusioni nazionali o domestiche. Anzitutto la fusione transfrontaliera non può mai essere utilizzata per aggirare specifici divieti e vincoli previsti dall'ordinamento interno (art. 3, D.Lgs 108/2008). Inoltre il progetto di fusione deve contenere, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 2501 ter, cod. civ. ulteriori indicazioni di notevole rilevanza per i soci ed i creditori delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, quali: forma, denominazione e sede statutaria della società risultante dalla fusione e della legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società coinvolte nell'operazione (art. 6, D.Lgs 108/2008). Il progetto deve essere pubblicato sia nel registro delle imprese che nella Gazzetta Ufficiale, trenta giorni prima della delibera di fusione (art. 7, D.Lgs 108/2008). Ai soci che non hanno consentito all'operazione spetta il diritto di recesso qualora la società risultante dalla fusione sia estera; la quota di liquidazione deve calcolarsi secondo le regole del codice civile applicabili alla società da cui si recede. Approvata la fusione, ciascuna società partecipante all'operazione deve farsi rilasciare, da un'autorità indicata, un certificato preliminare alla fusione che attesta il regolare e legittimo adempimento di tutti gli atti e le formalità necessarie alla realizzazione dell'operazione, nonché l'inesistenza di circostanze impeditive al suo perfezionamento quali l'opposizione dei creditori. Questo certificato (con il progetto approvato dall'assemblea) deve quindi trasmettersi, entro sei mesi dal suo rilascio, all'autorità dello Stato della società risultante dall'operazione, il quale a sua volta rilascerà un'attestazione. Gli adempimenti pubblicitari sono diversi a seconda che la società risultante dalla fusione sia italiana o estera. Nella prima ipotesi, il deposito per l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società deve avvenire entro trenta giorni dalla data del certificato definitivo. La disciplina della forma, gli effetti dell'atto di fusione e dell'invalidità della fusione transfrontaliera, sono disciplinati dagli artt. 16 e 17, D.Lgs 108/2008).
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