Le norme europee in materia di concorrenza e di aiuti alle imprese stabiliscono l'illegittimità degli aiuti pubblici. Il decreto-legge del 23 aprile 2008, n.80 adottato dal Governo italiano, dispone a favore di Alitalia¿linee aeree s.p.a. al fine di ¿consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di 300 milioni di euro¿. Il 23 aprile 2008 le autorità italiane informano la Commissione europea della concessione del prestito di 300 milioni di euro a beneficio di Alitalia. Il giorno successivo la Commissione non avendo ricevuto notifica preventiva riguardo al prestito, richiede le informazioni utili per lo studio della misura in conformità con l'Art. 88 del Trattato. La Commissione il 12 novembre 2008 adotta una Decisione negativa in merito al prestito, in quanto l'operazione soddisfa le tre condizioni cumulative ostative: vantaggio mediante risorse statali, vantaggio selettivo e pregiudizio alla concorrenza, e dispone che l'Italia si adoperi ad ottenere il rimborso dell'aiuto dal beneficiario. Tuttavia nei mesi successivi Alitalia giunge allo stato di insolvenza. La strategia del Governo italiano consiste nella scissione di Alitalia in una good company, in cui sono allocati gli assets redditizi, e in una bad company cui rimangono i debiti e gli esuberi di personale. In conclusione, l'aiuto di stato erogato illegalmente dal Governo italiano e poi dichiarato non compatibile con il mercato interno ha comunque sortito i suoi effetti: da una parte quello di distorsione del mercato, permettendo ad Alitalia di continuare ad operare a danno dei concorrenti, dall'altra, quello di allungare i tempi per permettere la predisposizione di una strategia che concluda definitivamente la vicenda della compagnia di bandiera italiana. Il rimborso, il cui piano di recupero è stato comunicato alla Commissione il 20 gennaio 2009, non potrà avere luogo fintanto che non saranno sanati tutti i debiti che Alitalia ha lasciato in sospeso, questo a causa del DL 93 del 2008 che ha permesso ad Alitalia di imputare il prestito-ponte in conto capitale, postergandone la soddisfazione rispetto agli altri debiti. Dal momento che la bad company è di proprietà pubblica, il debito residuo, superiore al miliardo di euro, e il prestito ponte ricadono sulle spalle del contribuente italiano. Inoltre si può sostenere che il vero aiuto di Stato nella vicenda Alitalia non sia il prestito, ma la divisione fra ¿good¿ e ¿bad company¿ operata in favore della vendita a CAI. Probabilmente la Commissione ha accettato la cessione di Alitalia soprattutto per motivi politici. La Commissione non ha comunque potuto e voluto avvallare il prestito-ponte, giuridicamente indifendibile.
GLI AIUTI DI STATO - IL CASO ALITALIA
GRINDATTO, LUCA
2009/2010
Abstract
Le norme europee in materia di concorrenza e di aiuti alle imprese stabiliscono l'illegittimità degli aiuti pubblici. Il decreto-legge del 23 aprile 2008, n.80 adottato dal Governo italiano, dispone a favore di Alitalia¿linee aeree s.p.a. al fine di ¿consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di 300 milioni di euro¿. Il 23 aprile 2008 le autorità italiane informano la Commissione europea della concessione del prestito di 300 milioni di euro a beneficio di Alitalia. Il giorno successivo la Commissione non avendo ricevuto notifica preventiva riguardo al prestito, richiede le informazioni utili per lo studio della misura in conformità con l'Art. 88 del Trattato. La Commissione il 12 novembre 2008 adotta una Decisione negativa in merito al prestito, in quanto l'operazione soddisfa le tre condizioni cumulative ostative: vantaggio mediante risorse statali, vantaggio selettivo e pregiudizio alla concorrenza, e dispone che l'Italia si adoperi ad ottenere il rimborso dell'aiuto dal beneficiario. Tuttavia nei mesi successivi Alitalia giunge allo stato di insolvenza. La strategia del Governo italiano consiste nella scissione di Alitalia in una good company, in cui sono allocati gli assets redditizi, e in una bad company cui rimangono i debiti e gli esuberi di personale. In conclusione, l'aiuto di stato erogato illegalmente dal Governo italiano e poi dichiarato non compatibile con il mercato interno ha comunque sortito i suoi effetti: da una parte quello di distorsione del mercato, permettendo ad Alitalia di continuare ad operare a danno dei concorrenti, dall'altra, quello di allungare i tempi per permettere la predisposizione di una strategia che concluda definitivamente la vicenda della compagnia di bandiera italiana. Il rimborso, il cui piano di recupero è stato comunicato alla Commissione il 20 gennaio 2009, non potrà avere luogo fintanto che non saranno sanati tutti i debiti che Alitalia ha lasciato in sospeso, questo a causa del DL 93 del 2008 che ha permesso ad Alitalia di imputare il prestito-ponte in conto capitale, postergandone la soddisfazione rispetto agli altri debiti. Dal momento che la bad company è di proprietà pubblica, il debito residuo, superiore al miliardo di euro, e il prestito ponte ricadono sulle spalle del contribuente italiano. Inoltre si può sostenere che il vero aiuto di Stato nella vicenda Alitalia non sia il prestito, ma la divisione fra ¿good¿ e ¿bad company¿ operata in favore della vendita a CAI. Probabilmente la Commissione ha accettato la cessione di Alitalia soprattutto per motivi politici. La Commissione non ha comunque potuto e voluto avvallare il prestito-ponte, giuridicamente indifendibile.File | Dimensione | Formato | |
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