The right to health is an integral part of internationally recognized fundamental human rights: the right of every person to enjoy the best conditions of physical and mental health that he or she is capable of achieving, was mentioned for the first time in 1946 in the Constitution of the World Health Organization (WHO), in whose Preamble, the concept of health is defined as "a complete state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". Immigration to Italy is a fairly recent phenomenon, which began to take hold around the early 1970s, becoming a distinctive element of Italian demography in the early years of the twenty-first century. Legislative Decree no. 38/2014 implements Directive 2011/24/EU, which concerns patients' rights in cross-border healthcare. Furthermore, Legislative Decree no. 30 guarantees Italian and foreign citizens equal opportunities for mandatory registration with the National Health Service, in accordance with Directive 2004/38/EC, which establishes the right of citizens of the European Union and their families to move and reside freely in the Member States. Starting from Article 32 of the Constitution which states: "The Republic protects health as a fundamental right of the individual and an interest of the community" it is natural that the State must also deal with the fundamental right "health", relating to those people who are present in Italy without a regular residence permit. Case law has consistently maintained that all essential services for the life of foreigners must be considered guaranteed, giving priority to the universal and constitutional value of health over the interest of the State to expel foreigners without a residence permit from the national space. Access to health services by irregular foreigners does not entail reporting to the authorities (Legislative Decree 286/98, art. 5, paragraph 5). The prohibition on reporting also prevails over the obligation to report the crime of illegal residence (Legislative Decree 286/98, art. 10 bis).

ll diritto alla salute costituisce parte integrante dei diritti umani fondamentali internazionalmente riconosciuti: il diritto di ogni persona a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire, è stato menzionato per la prima volta nel 1946 nella Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel cui Preambolo, il concetto di salute, viene definito come “uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattie o infermità”. L’immigrazione in Italia è un fenomeno piuttosto recente, che ha iniziato a prendere piede intorno ai primi anni Settanta, diventando un elemento distintivo della demografia italiana nei primi anni del ventunesimo secolo. Il decreto legislativo n. 38/2014 attua la direttiva 2011/24/UE, che riguarda i diritti dei pazienti nell’ambito dell’assistenza sanitaria transfrontaliera. Inoltre, il decreto legislativo del 6 febbraio 2007 n. 30 garantisce a cittadini italiani e stranieri pari opportunità per l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, in conformità con la direttiva 2004/38/CE, che stabilisce il diritto dei cittadini dell’Unione Europea e delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri. Partendo dall’articolo 32 della Costituzione che recita: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” è naturale che lo Stato debba occuparsi anche del Diritto fondamentale “salute”, relativo a quelle persone che sono presenti in Italia senza un regolare permesso di soggiorno. La Giurisprudenza ha costantemente sostenuto che tutte le prestazioni fondamentali per la vita delle persone straniere devono essere considerate garantite, dando priorità al valore universale e costituzionale della salute rispetto all’interesse dello Stato di espellere dallo spazio nazionale gli stranieri privi di permesso di soggiorno. L'accesso ai servizi sanitari da parte di stranieri irregolari non comporta la segnalazione alle autorità (D.Lgs 286/98, art. 5, comma 5). Il divieto di segnalazione prevale anche sull'obbligo di denuncia previsto per il reato di soggiorno illegale (D.Lgs 286/98, art. 10 bis).

IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA PER GLI STRANIERI IN ITALIA

LA SPINA, IRENE
2023/2024

Abstract

ll diritto alla salute costituisce parte integrante dei diritti umani fondamentali internazionalmente riconosciuti: il diritto di ogni persona a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire, è stato menzionato per la prima volta nel 1946 nella Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel cui Preambolo, il concetto di salute, viene definito come “uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattie o infermità”. L’immigrazione in Italia è un fenomeno piuttosto recente, che ha iniziato a prendere piede intorno ai primi anni Settanta, diventando un elemento distintivo della demografia italiana nei primi anni del ventunesimo secolo. Il decreto legislativo n. 38/2014 attua la direttiva 2011/24/UE, che riguarda i diritti dei pazienti nell’ambito dell’assistenza sanitaria transfrontaliera. Inoltre, il decreto legislativo del 6 febbraio 2007 n. 30 garantisce a cittadini italiani e stranieri pari opportunità per l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, in conformità con la direttiva 2004/38/CE, che stabilisce il diritto dei cittadini dell’Unione Europea e delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri. Partendo dall’articolo 32 della Costituzione che recita: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” è naturale che lo Stato debba occuparsi anche del Diritto fondamentale “salute”, relativo a quelle persone che sono presenti in Italia senza un regolare permesso di soggiorno. La Giurisprudenza ha costantemente sostenuto che tutte le prestazioni fondamentali per la vita delle persone straniere devono essere considerate garantite, dando priorità al valore universale e costituzionale della salute rispetto all’interesse dello Stato di espellere dallo spazio nazionale gli stranieri privi di permesso di soggiorno. L'accesso ai servizi sanitari da parte di stranieri irregolari non comporta la segnalazione alle autorità (D.Lgs 286/98, art. 5, comma 5). Il divieto di segnalazione prevale anche sull'obbligo di denuncia previsto per il reato di soggiorno illegale (D.Lgs 286/98, art. 10 bis).
THE RIGHT TO HEALTH CARE FOR FOREIGNERS IN ITALY
The right to health is an integral part of internationally recognized fundamental human rights: the right of every person to enjoy the best conditions of physical and mental health that he or she is capable of achieving, was mentioned for the first time in 1946 in the Constitution of the World Health Organization (WHO), in whose Preamble, the concept of health is defined as "a complete state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". Immigration to Italy is a fairly recent phenomenon, which began to take hold around the early 1970s, becoming a distinctive element of Italian demography in the early years of the twenty-first century. Legislative Decree no. 38/2014 implements Directive 2011/24/EU, which concerns patients' rights in cross-border healthcare. Furthermore, Legislative Decree no. 30 guarantees Italian and foreign citizens equal opportunities for mandatory registration with the National Health Service, in accordance with Directive 2004/38/EC, which establishes the right of citizens of the European Union and their families to move and reside freely in the Member States. Starting from Article 32 of the Constitution which states: "The Republic protects health as a fundamental right of the individual and an interest of the community" it is natural that the State must also deal with the fundamental right "health", relating to those people who are present in Italy without a regular residence permit. Case law has consistently maintained that all essential services for the life of foreigners must be considered guaranteed, giving priority to the universal and constitutional value of health over the interest of the State to expel foreigners without a residence permit from the national space. Access to health services by irregular foreigners does not entail reporting to the authorities (Legislative Decree 286/98, art. 5, paragraph 5). The prohibition on reporting also prevails over the obligation to report the crime of illegal residence (Legislative Decree 286/98, art. 10 bis).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/7458