Da quanto detto precedentemente emerge che la valutazione generale e non speciale delle condizioni vessatorie ha come parametri la conoscenza e la conoscibilità. Ciò che acquista primaria importanza nel giudizio di vessatorietà della clausola indicata con le lett. l) e c) agli artt. 33 e 36 cod. cons. sono il tempo e la consapevolezza del regolamento contrattuale o di parte di esso. Da ciò deriva che <<se il consumatore si trova vincolato a regole negoziali, delle quali egli non ha avuto conoscenza o anche possibilità di conoscenza, la regola oggetto di valutazione è da considerarsi vessatoria nonostante la sussistenza del procedimento previsto e voluto dalle parti della estensione del regolamento>>. Il consumatore sarà vincolato dal contratto solo nei termini e nei modi in base ai quali il contratto è stato concluso; non rileva e non ha effetto l'estensione del contratto ad altre clausole. O meglio, affinchè l'estensione operi validamente ed efficacemente occorre che il consumatore abbia voluto sia il procedimento (abbia voluto, quindi, il rinvio a clausole esterne) e sia che ne abbia avuto conoscenza o almeno possibilità di conoscenza. Da quest'ultima espressione, ovvero ¿possibilità di conoscenza¿, si può desumere che l'accertamento riguardi anche l'esistenza del ¿poter conoscere¿ le disposizioni oggetto del rinvio prima della conclusione del contratto. Ciò perchè la possibilità di conoscenza del consumatore implica il dover conoscere: se il consumatore poteva conoscere, allora doveva conoscere.

Adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere.

BONALDO, VALENTINA
2009/2010

Abstract

Da quanto detto precedentemente emerge che la valutazione generale e non speciale delle condizioni vessatorie ha come parametri la conoscenza e la conoscibilità. Ciò che acquista primaria importanza nel giudizio di vessatorietà della clausola indicata con le lett. l) e c) agli artt. 33 e 36 cod. cons. sono il tempo e la consapevolezza del regolamento contrattuale o di parte di esso. Da ciò deriva che <>. Il consumatore sarà vincolato dal contratto solo nei termini e nei modi in base ai quali il contratto è stato concluso; non rileva e non ha effetto l'estensione del contratto ad altre clausole. O meglio, affinchè l'estensione operi validamente ed efficacemente occorre che il consumatore abbia voluto sia il procedimento (abbia voluto, quindi, il rinvio a clausole esterne) e sia che ne abbia avuto conoscenza o almeno possibilità di conoscenza. Da quest'ultima espressione, ovvero ¿possibilità di conoscenza¿, si può desumere che l'accertamento riguardi anche l'esistenza del ¿poter conoscere¿ le disposizioni oggetto del rinvio prima della conclusione del contratto. Ciò perchè la possibilità di conoscenza del consumatore implica il dover conoscere: se il consumatore poteva conoscere, allora doveva conoscere.
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