Capitolo 1 DISCIPLINA ED EVOLUZIONE DEL CONTRATTO D'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Il contratto d'associazione in partecipazione trova il suo principale fondamento nel codice civile e negli ultimi anni a livello legislativo è stato oggetto di importanti interventi volti a recuperare i tratti di legittimità di una forma contrattuale che, stando anche ai dati rilevati in sede ispettiva, si presta molto ad essere utilizzata in maniera non corretta al fine di celare in realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Spesso poi, questa tipologia contrattuale può diventare una valida alternativa all'utilizzo o dei contratti di collaborazione, anche a progetto, o di collaborazioni intrattenute con titolari di partita Iva, pur mantenendo la gestione del rapporto nell'ambito del lavoro autonomo. Resta comunque il rischio di incorrere in errori di ¿gestione¿ del contratto esponendo così gli operatori a pesanti interventi di carattere sanzionatorio. 1.4. Definizione. Disciplina contrattuale. L'associazione in partecipazione è una tipologia contrattuale tipica disciplinata nel nostro Codice Civile in particolare nel libro V del lavoro, titolo VII dell'associazione in partecipazione negli articoli da 2549 a 2553. Concentrando la nostra attenzione sul primo comma, notiamo che questo contiene la definizione della tipologia contrattuale presa in esame. Si individuano nettamente due soggetti contrattuali: il primo è l'associante, che nella maggior parte dei casi è l'imprenditore. Ma la legge così come formulata consente la possibilità di costituire un'associazione in partecipazione anche ai non imprenditori: chi compie un solo, sporadico affare speculativo infatti, purché non sia di grandi dimensioni, non diventa automaticamente imprenditore; la legge quindi ha lasciato la possibilità per cui ci si può associare sia all'impresa, sia ai singoli affari dell'associante. L'ipotesi comunque dell'associante non imprenditore è un'ipotesi residuale. Il secondo soggetto è l'associato. Questi versa un 'apporto', ossia un contributo di vario genere, purchè dotato di valore economico ricevendo dall'impresa associante una partecipazione agli utili. L'apporto è solitamente in denaro, in natura, in crediti o anche nell'opera dell'associato stesso (in questo caso si parla di 'associato d'opera' ). Così come viene presentato il contratto d'associazione in partecipazione per cui a fronte di un apporto corrisponde una quota di partecipazione agli utili si può pensare a qualche somiglianza con il contratto di società. Tuttavia le due tipologie contrattuali presentano una notevole differenza: se nel contratto di società i soci versano un conferimenti per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, l'associato in partecipazione non contribuisce a tale esercizio.

L'associazione in partecipazione

FREGUIA, ALESSIA
2014/2015

Abstract

Capitolo 1 DISCIPLINA ED EVOLUZIONE DEL CONTRATTO D'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Il contratto d'associazione in partecipazione trova il suo principale fondamento nel codice civile e negli ultimi anni a livello legislativo è stato oggetto di importanti interventi volti a recuperare i tratti di legittimità di una forma contrattuale che, stando anche ai dati rilevati in sede ispettiva, si presta molto ad essere utilizzata in maniera non corretta al fine di celare in realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Spesso poi, questa tipologia contrattuale può diventare una valida alternativa all'utilizzo o dei contratti di collaborazione, anche a progetto, o di collaborazioni intrattenute con titolari di partita Iva, pur mantenendo la gestione del rapporto nell'ambito del lavoro autonomo. Resta comunque il rischio di incorrere in errori di ¿gestione¿ del contratto esponendo così gli operatori a pesanti interventi di carattere sanzionatorio. 1.4. Definizione. Disciplina contrattuale. L'associazione in partecipazione è una tipologia contrattuale tipica disciplinata nel nostro Codice Civile in particolare nel libro V del lavoro, titolo VII dell'associazione in partecipazione negli articoli da 2549 a 2553. Concentrando la nostra attenzione sul primo comma, notiamo che questo contiene la definizione della tipologia contrattuale presa in esame. Si individuano nettamente due soggetti contrattuali: il primo è l'associante, che nella maggior parte dei casi è l'imprenditore. Ma la legge così come formulata consente la possibilità di costituire un'associazione in partecipazione anche ai non imprenditori: chi compie un solo, sporadico affare speculativo infatti, purché non sia di grandi dimensioni, non diventa automaticamente imprenditore; la legge quindi ha lasciato la possibilità per cui ci si può associare sia all'impresa, sia ai singoli affari dell'associante. L'ipotesi comunque dell'associante non imprenditore è un'ipotesi residuale. Il secondo soggetto è l'associato. Questi versa un 'apporto', ossia un contributo di vario genere, purchè dotato di valore economico ricevendo dall'impresa associante una partecipazione agli utili. L'apporto è solitamente in denaro, in natura, in crediti o anche nell'opera dell'associato stesso (in questo caso si parla di 'associato d'opera' ). Così come viene presentato il contratto d'associazione in partecipazione per cui a fronte di un apporto corrisponde una quota di partecipazione agli utili si può pensare a qualche somiglianza con il contratto di società. Tuttavia le due tipologie contrattuali presentano una notevole differenza: se nel contratto di società i soci versano un conferimenti per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, l'associato in partecipazione non contribuisce a tale esercizio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/74356