La seguente dissertazione si pone l'obiettivo di riflettere su una tematica che, nel corso degli anni, è stata oggetto di studio non soltanto ad opera della dottrina giuridica. Infatti, inserita all'interno di una riflessione di più ampio respiro sulle diseconomie dei mercati, il problema delle asimmetrie informative ha attirato l'attenzione della letteratura economica a partire dalla seconda metà del Novecento. La trattazione, avente ad oggetto l'asimmetria informativa e i doveri di informazione, è stata suddivisa per aree tematiche. Ho iniziato analizzando l'istituto della responsabilità precontrattuale, che rappresenta il terreno sul quale il legislatore è chiamato ad operare, ai fini di arginare il problema dell'asimmetria informativa tra le parti contrattuali, attraverso la previsione di doveri di informazione nella fase precedente al perfezionamento del contratto. Tale analisi si è fondata sul riscontro dell'esistenza di opinioni dottrinali, talvolta tra loro discordanti, e sull'evoluzione delle premesse originarie, senza dimenticare la comparazione di quanto stabilito dal legislatore italiano rispetto alle scelte compiute in altri ordinamenti giuridici. La previsione di doveri informativi trova il proprio fondamento giuridico nel principio di buona fede e correttezza che vieta ai contraenti l'adozione di un comportamento sleale nei confronti della propria controparte contrattuale. Nel secondo capitolo ho quindi analizzato la funzione ricoperta dalla buona fede all'interno dell'ordinamento italiano, tentando di porre in luce come tale principio si sia ritagliato un spazio, cresciuto gradualmente nel corso degli anni, e come ciò abbia prodotto importanti implicazioni sulla potenziale configurabilità di nuovi doveri informativi tra le parti. Nella parte conclusiva di questi primi capitoli ho riportato gli indirizzi dottrinali più recenti, così come emergono dall'analisi dei moderni testi giuridici di soft law (Principi di UNIDROIT, Principi di diritto europeo dei contratti e Draft Common Frame of Reference). Nei capitoli successivi ho cercato di approfondire che cosa si intenda designare con l'espressione ¿doveri di informazione¿, partendo dall'analisi degli artt. 1337-1338 c.c., considerati i capisaldi della responsabilità precontrattuale. Al di là dell'ipotesi specificamente prevista dall'art. 1338 c.c., che impone al contraente informato di mettere al corrente la propria controparte sull'esistenza di una causa di invalidità del contratto, il legislatore italiano ha configurato ulteriori doveri di informazione con riferimento a specifiche fattispecie contrattuali. Un ambito nel quale l'attività legislativa si è dimostrata particolarmente florida è quello dei contratti dei consumatori, che si caratterizzano per lo squilibrio contrattuale derivante dall'inferiorità del bagaglio cognitivo del consumatore rispetto a quello del professionista. Verranno infine trattate le implicazioni che l'adozione di un criterio di matrice economica, quale l'efficienza, può comportare sul piano legislativo. Ci si domanderà se, attraverso una valutazione ex ante compiuta sulla base di parametri oggettivi, sia possibile giungere a risultati apprezzabili anche sul piano del diritto.
Asimmetria informativa e doveri di informazione
LAGNA, STEFANIA
2010/2011
Abstract
La seguente dissertazione si pone l'obiettivo di riflettere su una tematica che, nel corso degli anni, è stata oggetto di studio non soltanto ad opera della dottrina giuridica. Infatti, inserita all'interno di una riflessione di più ampio respiro sulle diseconomie dei mercati, il problema delle asimmetrie informative ha attirato l'attenzione della letteratura economica a partire dalla seconda metà del Novecento. La trattazione, avente ad oggetto l'asimmetria informativa e i doveri di informazione, è stata suddivisa per aree tematiche. Ho iniziato analizzando l'istituto della responsabilità precontrattuale, che rappresenta il terreno sul quale il legislatore è chiamato ad operare, ai fini di arginare il problema dell'asimmetria informativa tra le parti contrattuali, attraverso la previsione di doveri di informazione nella fase precedente al perfezionamento del contratto. Tale analisi si è fondata sul riscontro dell'esistenza di opinioni dottrinali, talvolta tra loro discordanti, e sull'evoluzione delle premesse originarie, senza dimenticare la comparazione di quanto stabilito dal legislatore italiano rispetto alle scelte compiute in altri ordinamenti giuridici. La previsione di doveri informativi trova il proprio fondamento giuridico nel principio di buona fede e correttezza che vieta ai contraenti l'adozione di un comportamento sleale nei confronti della propria controparte contrattuale. Nel secondo capitolo ho quindi analizzato la funzione ricoperta dalla buona fede all'interno dell'ordinamento italiano, tentando di porre in luce come tale principio si sia ritagliato un spazio, cresciuto gradualmente nel corso degli anni, e come ciò abbia prodotto importanti implicazioni sulla potenziale configurabilità di nuovi doveri informativi tra le parti. Nella parte conclusiva di questi primi capitoli ho riportato gli indirizzi dottrinali più recenti, così come emergono dall'analisi dei moderni testi giuridici di soft law (Principi di UNIDROIT, Principi di diritto europeo dei contratti e Draft Common Frame of Reference). Nei capitoli successivi ho cercato di approfondire che cosa si intenda designare con l'espressione ¿doveri di informazione¿, partendo dall'analisi degli artt. 1337-1338 c.c., considerati i capisaldi della responsabilità precontrattuale. Al di là dell'ipotesi specificamente prevista dall'art. 1338 c.c., che impone al contraente informato di mettere al corrente la propria controparte sull'esistenza di una causa di invalidità del contratto, il legislatore italiano ha configurato ulteriori doveri di informazione con riferimento a specifiche fattispecie contrattuali. Un ambito nel quale l'attività legislativa si è dimostrata particolarmente florida è quello dei contratti dei consumatori, che si caratterizzano per lo squilibrio contrattuale derivante dall'inferiorità del bagaglio cognitivo del consumatore rispetto a quello del professionista. Verranno infine trattate le implicazioni che l'adozione di un criterio di matrice economica, quale l'efficienza, può comportare sul piano legislativo. Ci si domanderà se, attraverso una valutazione ex ante compiuta sulla base di parametri oggettivi, sia possibile giungere a risultati apprezzabili anche sul piano del diritto.File | Dimensione | Formato | |
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