Nell'ordinamento italiano, il diritto all'utilizzazione esclusiva del marchio può essere conseguito in due modi, tramite la registrazione ovvero mediante l'uso in fatto del segno. L'obiettivo che questo lavoro si propone è di fare il punto sull'attuale disciplina in tema di marchio di fatto e sulle problematiche inerenti l'istituto, anche alla luce delle innovazioni introdotte nel 2005 dal Codice della proprietà industriale. Il lavoro si occuperà della tutela positiva prevista per il marchio di fatto e, successivamente, del suo potere invalidante nei confronti di un marchio registrato. Il tutto, sia per quel che concerne l'ordinamento italiano, sia per quel che riguarda l'ordinamento comunitario. L'analisi è completata da una panoramica su aspetti di analisi economica e di diritto comparato. Vengono individuati i punti di forza sia del marchio registrato, sia del marchio di fatto secondo le teorie di Law-and-Economics e viene effettuato un confronto rispetto alle previsioni di altri ordinamenti, alcuni molto vicini al nostro, altri decisamente distanti. La tutela, il ius excludendi alios, consiste nel diritto di fare uso esclusivo del segno e di pretendere che altri si astengano dall'utilizzo dello stesso. Per il marchio di fatto, ad essere tutelato è l'uso operato dal titolare del segno in un determinato ambito commerciale, rispetto all'uso del medesimo segno operato da terzi. L'individuazione della disciplina posta alla base della suddetta tutela non è così agevole, e nulla è espressamente previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà industriale. Il diritto di esclusiva dell'utente, inoltre, è interamente condizionato dall'esistenza e dall'estensione della notorietà del segno. Distinta dalla tutela specifica del marchio di fatto è la tutela degli effetti del preuso che, invece, implica la garanzia per il titolare del marchio di fatto della possibilità di continuare nell'uso del proprio segno, anche di fronte ad una registrazione effettuata da terzi. Nonostante il favore dimostrato dall'ordinamento nei confronti del marchio registrato, la normativa in materia di privative industriali tende a difendere il preuso, andando a regolare l'ipotesi in cui sorga un conflitto fra chi abbia usato un certo segno come marchio e chi abbia successivamente registrato un segno uguale o simile per prodotti identici o affini.

Il marchio di fatto

SPINA, FEDERICA
2010/2011

Abstract

Nell'ordinamento italiano, il diritto all'utilizzazione esclusiva del marchio può essere conseguito in due modi, tramite la registrazione ovvero mediante l'uso in fatto del segno. L'obiettivo che questo lavoro si propone è di fare il punto sull'attuale disciplina in tema di marchio di fatto e sulle problematiche inerenti l'istituto, anche alla luce delle innovazioni introdotte nel 2005 dal Codice della proprietà industriale. Il lavoro si occuperà della tutela positiva prevista per il marchio di fatto e, successivamente, del suo potere invalidante nei confronti di un marchio registrato. Il tutto, sia per quel che concerne l'ordinamento italiano, sia per quel che riguarda l'ordinamento comunitario. L'analisi è completata da una panoramica su aspetti di analisi economica e di diritto comparato. Vengono individuati i punti di forza sia del marchio registrato, sia del marchio di fatto secondo le teorie di Law-and-Economics e viene effettuato un confronto rispetto alle previsioni di altri ordinamenti, alcuni molto vicini al nostro, altri decisamente distanti. La tutela, il ius excludendi alios, consiste nel diritto di fare uso esclusivo del segno e di pretendere che altri si astengano dall'utilizzo dello stesso. Per il marchio di fatto, ad essere tutelato è l'uso operato dal titolare del segno in un determinato ambito commerciale, rispetto all'uso del medesimo segno operato da terzi. L'individuazione della disciplina posta alla base della suddetta tutela non è così agevole, e nulla è espressamente previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà industriale. Il diritto di esclusiva dell'utente, inoltre, è interamente condizionato dall'esistenza e dall'estensione della notorietà del segno. Distinta dalla tutela specifica del marchio di fatto è la tutela degli effetti del preuso che, invece, implica la garanzia per il titolare del marchio di fatto della possibilità di continuare nell'uso del proprio segno, anche di fronte ad una registrazione effettuata da terzi. Nonostante il favore dimostrato dall'ordinamento nei confronti del marchio registrato, la normativa in materia di privative industriali tende a difendere il preuso, andando a regolare l'ipotesi in cui sorga un conflitto fra chi abbia usato un certo segno come marchio e chi abbia successivamente registrato un segno uguale o simile per prodotti identici o affini.
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