La tesi spiega in maniera esauriente l'iter legislativo che ha portato alla emanazione del Testo Unico in materia di stupefacenti ed in particolare si è voluto esaminare lo sviluppo dell'associazione a delinquere disciplinata dall'art. 74. Non potendo racchiudere in poche pagine tutto il lavoro svolto nella presente tesi, intendo sottolineare i punti peculiari della fattispecie di cui all'art. 74. La legislazione penale in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope è stata inserita dal legislatore nel Titolo VIII^ del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ed in particolare negli articoli 72-83. In questo particolare contesto normativo si inserisce l'art. 74 del t.u. sugli stupefacenti che prevede e punisce il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Più in particolare, l'associazione è un'unione con il carattere della stabilità e della permanenza, munita di un minimo di organizzazione che si presenti adeguata rispetto al programma delittuoso che si prefigge di realizzare. Fatte queste brevi ma doverose premesse, ampliamente approfondite nella tesi, si osserva che il delitto di cui all'art. 74 può essere definito come un reato comune, di pericolo, di mera condotta ed a forma libera; inoltre si tratta di un reato permanente, sicché la consumazione si protrae finché l'associazione criminale resta in vita. Inoltre, sono d'accordo nel sostenere che la figura del tentativo sia sicuramente configurabile per il delitto de quo. Come si è avuto modo di leggere nelle diverse pronunce, la disciplina del reato tentato coinvolge tutti gli aspetti della tipicità compresi quelli inerenti alle circostanze: ne consegue che è configurabile, in materia di delitti concernenti gli stupefacenti, l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309 del 1990 allorché vi sia prova che, se l'operazione illecita di traffico di droga fosse riuscita, essa avrebbe riguardato un quantitativo ingente di sostanza (comma secondo). In tema di tentativo, non vi sono ostacoli alla configurabilità di una fattispecie tentata in cui figuri anche una circostanza parimenti tentata e quindi non ancora compiutamente realizzata . In merito alle diverse posizioni dottrinali sulla natura del reato oggetto del mio lavoro, condivido l'orientamento secondo il quale il delitto in esame ha natura plurioffensiva, in quanto è in grado di ledere sia la salute delle persone che gli interessi generali dello Stato, ossia l'ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, con turbamento all'allarme sociale, a prescindere dalla realizzazione dei singoli delitti. L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico consistente nella coscienza e nella volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con lo scopo di commettere delitti; inoltre, si osserva che non è necessario che i singoli associati si conoscano tra di loro.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

LAMANNA, SAMANTHA
2009/2010

Abstract

La tesi spiega in maniera esauriente l'iter legislativo che ha portato alla emanazione del Testo Unico in materia di stupefacenti ed in particolare si è voluto esaminare lo sviluppo dell'associazione a delinquere disciplinata dall'art. 74. Non potendo racchiudere in poche pagine tutto il lavoro svolto nella presente tesi, intendo sottolineare i punti peculiari della fattispecie di cui all'art. 74. La legislazione penale in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope è stata inserita dal legislatore nel Titolo VIII^ del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ed in particolare negli articoli 72-83. In questo particolare contesto normativo si inserisce l'art. 74 del t.u. sugli stupefacenti che prevede e punisce il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Più in particolare, l'associazione è un'unione con il carattere della stabilità e della permanenza, munita di un minimo di organizzazione che si presenti adeguata rispetto al programma delittuoso che si prefigge di realizzare. Fatte queste brevi ma doverose premesse, ampliamente approfondite nella tesi, si osserva che il delitto di cui all'art. 74 può essere definito come un reato comune, di pericolo, di mera condotta ed a forma libera; inoltre si tratta di un reato permanente, sicché la consumazione si protrae finché l'associazione criminale resta in vita. Inoltre, sono d'accordo nel sostenere che la figura del tentativo sia sicuramente configurabile per il delitto de quo. Come si è avuto modo di leggere nelle diverse pronunce, la disciplina del reato tentato coinvolge tutti gli aspetti della tipicità compresi quelli inerenti alle circostanze: ne consegue che è configurabile, in materia di delitti concernenti gli stupefacenti, l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309 del 1990 allorché vi sia prova che, se l'operazione illecita di traffico di droga fosse riuscita, essa avrebbe riguardato un quantitativo ingente di sostanza (comma secondo). In tema di tentativo, non vi sono ostacoli alla configurabilità di una fattispecie tentata in cui figuri anche una circostanza parimenti tentata e quindi non ancora compiutamente realizzata . In merito alle diverse posizioni dottrinali sulla natura del reato oggetto del mio lavoro, condivido l'orientamento secondo il quale il delitto in esame ha natura plurioffensiva, in quanto è in grado di ledere sia la salute delle persone che gli interessi generali dello Stato, ossia l'ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, con turbamento all'allarme sociale, a prescindere dalla realizzazione dei singoli delitti. L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico consistente nella coscienza e nella volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con lo scopo di commettere delitti; inoltre, si osserva che non è necessario che i singoli associati si conoscano tra di loro.
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