Il mio lavoro intende trattare due fra gli istituti che a seguito della riforma del 2003 caratterizzano la ¿nuova¿ società a responsabilità limitata. Trattasi, in primo luogo, delle competenze gestorie che i soci di s.r.l. possono assumere; in secondo luogo, della responsabilità che consegue al negligente esercizio delle stesse. Per quanto concerne il primo tema, sono principalmente tre le fonti delle suddette competenze: la legge (in particolare l'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.), l'atto costitutivo ¿ che può attribuire funzioni gestorie alla collettività dei soci ex art. 2479, comma 1, c.c. ovvero a singoli quotisti in virtù di un particolare diritto riguardante l'amministrazione della società (art. 2468, comma 3, c.c.) ¿ ed infine il potere di devoluzione e avocazione (seconda parte dell'art. 2479, comma 1, c.c.). Laddove da un atto gestorio intenzionalmente deciso o autorizzato dal socio si arrechino dei danni a società, altri soci o terzi, il nuovo art. 2476, comma 7, c.c. chiama in responsabilità il socio stesso. In riferimento a quest'ultima disposizione, da un lato se ne indagherà la portata ¿rivoluzionaria¿ ¿ rappresenta infatti un'importante deroga al principio di irresponsabilità del socio per il voto espresso ¿ dall'altro, si cercherà di trattare le questioni interpretative più controverse che il suo dettato normativo presenta.
Competenze e responsabilità dei soci di s.r.l. in materia di gestione
CROSETTI, MATTEO
2011/2012
Abstract
Il mio lavoro intende trattare due fra gli istituti che a seguito della riforma del 2003 caratterizzano la ¿nuova¿ società a responsabilità limitata. Trattasi, in primo luogo, delle competenze gestorie che i soci di s.r.l. possono assumere; in secondo luogo, della responsabilità che consegue al negligente esercizio delle stesse. Per quanto concerne il primo tema, sono principalmente tre le fonti delle suddette competenze: la legge (in particolare l'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.), l'atto costitutivo ¿ che può attribuire funzioni gestorie alla collettività dei soci ex art. 2479, comma 1, c.c. ovvero a singoli quotisti in virtù di un particolare diritto riguardante l'amministrazione della società (art. 2468, comma 3, c.c.) ¿ ed infine il potere di devoluzione e avocazione (seconda parte dell'art. 2479, comma 1, c.c.). Laddove da un atto gestorio intenzionalmente deciso o autorizzato dal socio si arrechino dei danni a società, altri soci o terzi, il nuovo art. 2476, comma 7, c.c. chiama in responsabilità il socio stesso. In riferimento a quest'ultima disposizione, da un lato se ne indagherà la portata ¿rivoluzionaria¿ ¿ rappresenta infatti un'importante deroga al principio di irresponsabilità del socio per il voto espresso ¿ dall'altro, si cercherà di trattare le questioni interpretative più controverse che il suo dettato normativo presenta.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/73192