A seguito della stagione di revisione degli Statuti regionali, avviata dopo le riforme del 1999 e del 2001, tutte le Regioni che si sono dotate di un nuovo Statuto, ad eccezione della Regione Marche, hanno introdotto al loro interno un organo regionale di garanzia statutaria. Otto leggi regionali ne hanno poi disciplinato la concreta istituzione. Questi organi svolgono principalmente tre funzioni: di verifica di conformità delle leggi e dei regolamenti regionali allo Statuto; di interpretazione dello Statuto finalizzata alla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione; di controllo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e le petizioni referendarie. Dall'analisi della loro disciplina, questa risulta tendenzialmente uniforme, nonostante non manchino alcune differenze. In particolare, ciascuna Regione attribuisce molta importanza ai requisiti di indipendenza e di elevata professionalità dei membri che compongono questi organi. Prendendo atto della differenza ontologica tra giustizia costituzionale e statutaria, ci si interroga sulla natura dei nuovi organi, non intesa in modo univoco, dando voce a diversi filoni dottrinali. Parte della dottrina elabora la costruzione teorica che li definisce come organi amministrativi indipendenti dalla coloratura giurisdizionale, altri li definiscono organi giusdicenti, altri ancora sostengono che questi organi siano di garanzia e di controllo, inscindibilmente insieme. Verranno poi analizzati il caso dell'Alta corte siciliana e la sentenza enunciativa del principio di unicità della giurisdizione, seguiti dal più recente iter giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia. La Corte, infatti, a partire dal 2004, si è espressa sul tema con diverse sentenze, e non solo ha riconosciuto piena legittimità costituzionale a questi organi, nel complessivo assetto di attribuzione che contraddistingue l'organizzazione dei poteri statali e regionali, ma ha definito le loro decisioni come amministrative, dall'efficacia vincolante, andando addirittura oltre alle stesse previsioni statutarie. Questa ricerca non ha voluto svolgere un bilancio circa l'effettiva operatività di questi organi (peraltro risalente solo al 2008), ma interrogarsi sulla loro necessarietà, o, al contratio, mera opportunità, nel panorama della giustizia costituzionale italiana. Il caso dell'improvvisa abrogazione della Consulta calabrese da parte del Consiglio regionale, analizzato in chiusura, offre un importante spunto di riflessione, che mette in luce l'indubbia utilità degli organi di garanzia statutaria, per un'equilibrata forma di governo regionale.
Gli organi di garanzia statutaria
FERRO FIORASO, SILVIA
2011/2012
Abstract
A seguito della stagione di revisione degli Statuti regionali, avviata dopo le riforme del 1999 e del 2001, tutte le Regioni che si sono dotate di un nuovo Statuto, ad eccezione della Regione Marche, hanno introdotto al loro interno un organo regionale di garanzia statutaria. Otto leggi regionali ne hanno poi disciplinato la concreta istituzione. Questi organi svolgono principalmente tre funzioni: di verifica di conformità delle leggi e dei regolamenti regionali allo Statuto; di interpretazione dello Statuto finalizzata alla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione; di controllo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e le petizioni referendarie. Dall'analisi della loro disciplina, questa risulta tendenzialmente uniforme, nonostante non manchino alcune differenze. In particolare, ciascuna Regione attribuisce molta importanza ai requisiti di indipendenza e di elevata professionalità dei membri che compongono questi organi. Prendendo atto della differenza ontologica tra giustizia costituzionale e statutaria, ci si interroga sulla natura dei nuovi organi, non intesa in modo univoco, dando voce a diversi filoni dottrinali. Parte della dottrina elabora la costruzione teorica che li definisce come organi amministrativi indipendenti dalla coloratura giurisdizionale, altri li definiscono organi giusdicenti, altri ancora sostengono che questi organi siano di garanzia e di controllo, inscindibilmente insieme. Verranno poi analizzati il caso dell'Alta corte siciliana e la sentenza enunciativa del principio di unicità della giurisdizione, seguiti dal più recente iter giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia. La Corte, infatti, a partire dal 2004, si è espressa sul tema con diverse sentenze, e non solo ha riconosciuto piena legittimità costituzionale a questi organi, nel complessivo assetto di attribuzione che contraddistingue l'organizzazione dei poteri statali e regionali, ma ha definito le loro decisioni come amministrative, dall'efficacia vincolante, andando addirittura oltre alle stesse previsioni statutarie. Questa ricerca non ha voluto svolgere un bilancio circa l'effettiva operatività di questi organi (peraltro risalente solo al 2008), ma interrogarsi sulla loro necessarietà, o, al contratio, mera opportunità, nel panorama della giustizia costituzionale italiana. Il caso dell'improvvisa abrogazione della Consulta calabrese da parte del Consiglio regionale, analizzato in chiusura, offre un importante spunto di riflessione, che mette in luce l'indubbia utilità degli organi di garanzia statutaria, per un'equilibrata forma di governo regionale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/73174