La confisca e il riutilizzo dei beni di cui ai procedimenti per reati di criminalità organizzata: disamina dell'evoluzione della normativa antimafia italiana, studio e confronto delle modifiche apportate alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere, fino a giungere al decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, rubricato Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50, e alla redazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Altresì, si affronta il procedimento di sequestro e di confisca dei beni sottratti alla criminalità organizzata, concentrandosi, segnatamente sul procedimento di gestione e di destinazione dei beni confiscati, stante il disposto degli artt. 47 e 48, d. lgs. 159/2011. Giova sottolineare come per ogni classe di bene (bene immobile, bene mobile registrato e bene aziendale) si configura un processo di affidamento e di assegnazione differente; nondimeno, sussiste un criterio gerarchico che ¿governa¿ le destinazioni ovvero si privilegia il riutilizzo sociale mediante la restituzione alla collettività dei patrimoni confiscati e la vendita dei medesimi destinata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nella seconda parte della dissertazione si delineano le problematiche della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 e le criticità riscontrate nella fase della gestione e della destinazione dei patrimoni, per poi dedicarsi all'analisi di quattro beni confiscati nel territorio piemontese ovvero "Cascina Caccia", "Castello di Miasino" e "Bar Italia Libera". Da ultimo, si illustra il tema della ¿Riforma del Codice antimafia¿ che ha la sua ¿genesi¿ nelle criticità che derivano dall'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 109 e del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L' iter del progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2015, risulta avviato mediante una proposta di iniziativa popolare avanzata da numerose associazioni il 3 giugno 2013 (AC. 1138), rubricata Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Confisca e riutilizzo dei beni di cui ai procedimenti per reati di criminalità organizzata
RIZZO, VANESSA
2015/2016
Abstract
La confisca e il riutilizzo dei beni di cui ai procedimenti per reati di criminalità organizzata: disamina dell'evoluzione della normativa antimafia italiana, studio e confronto delle modifiche apportate alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere, fino a giungere al decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, rubricato Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50, e alla redazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Altresì, si affronta il procedimento di sequestro e di confisca dei beni sottratti alla criminalità organizzata, concentrandosi, segnatamente sul procedimento di gestione e di destinazione dei beni confiscati, stante il disposto degli artt. 47 e 48, d. lgs. 159/2011. Giova sottolineare come per ogni classe di bene (bene immobile, bene mobile registrato e bene aziendale) si configura un processo di affidamento e di assegnazione differente; nondimeno, sussiste un criterio gerarchico che ¿governa¿ le destinazioni ovvero si privilegia il riutilizzo sociale mediante la restituzione alla collettività dei patrimoni confiscati e la vendita dei medesimi destinata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nella seconda parte della dissertazione si delineano le problematiche della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 e le criticità riscontrate nella fase della gestione e della destinazione dei patrimoni, per poi dedicarsi all'analisi di quattro beni confiscati nel territorio piemontese ovvero "Cascina Caccia", "Castello di Miasino" e "Bar Italia Libera". Da ultimo, si illustra il tema della ¿Riforma del Codice antimafia¿ che ha la sua ¿genesi¿ nelle criticità che derivano dall'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 109 e del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L' iter del progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2015, risulta avviato mediante una proposta di iniziativa popolare avanzata da numerose associazioni il 3 giugno 2013 (AC. 1138), rubricata Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.File | Dimensione | Formato | |
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