Il diritto di difesa è uno dei principali diritti riconosciuti all'imputato nel processo penale. E' disciplinato dalla Carta Costituzionale all'art. 24 comma 2: ¿La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento¿. Si collega idealmente alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost.. Il diritto di difesa fa si che il titolare di tali diritti abbia la possibilità di tutelarli ¿contro l'attacco che venga loro mosso con una qualsiasi procedura giudiziaria¿. Tra i soggetti titolari del diritto alla prova nel procedimento penale, rientra sicuramente la persona sottoposta all'indagine o l'imputato. Infatti l'art. 190 c.p.p. sancisce il diritto alla prova delle parti private. Vi rientrano tra queste la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la parte civile e il responsabile civile. Nell'ambito degli interventi normativi che il legislatore ha effettuato in questi ultimi anni, al fine di consolidare il passaggio da un modello processuale penale di tipo inquisitorio ad un tipo accusatorio, un ruolo primario spetta sicuramente alla normativa sulle indagini difensive introdotta con la legge n.397/2000 che ha notevolmente ampliato il potere di iniziativa dei soggetti privati nella ricerca della prova, introducendo l'art. 327-bis rubricato «Attività investigativa del difensore» e il titolo VI-bis del libro quinto del codice di procedura penale, riservato alle investigazioni difensive. Tale innovazione legislativa rappresenta il riconoscimento al difensore di un ruolo centrale nell'ambito del processo penale. L'avvocato penalista oggi è colui che attraverso la sua preparazione, il suo impegno e le sue intuizioni, può fornire al suo assistito la possibilità di far valere i propri diritti e le proprie facoltà. La legge n.397/2000 ha offerto al difensore gli strumenti attraverso i quali può reperire fonti di prova da utilizzare nell'ambito delle diverse strategie processuali prescelte, in modo da perseguire l'interesse del proprio assistito. La normativa attuale sulle indagini difensive prevede la facoltà per il legale di svolgere investigazioni alla ricerca di elementi di prova a favore del proprio assistito, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. Nonostante con la legge n. 397/2000 si sia finalmente pervenuti ad una disciplina organica delle indagini difensive, il ruolo svolto in questo campo della deontologia è ancora significativo in quanto essa completa le lacune lasciate dal testo legislativo e in alcuni punti si dimostra ancora più garantista.
Diritto di difesa e indagini del difensore
ZARBA, GIOVANNA
2011/2012
Abstract
Il diritto di difesa è uno dei principali diritti riconosciuti all'imputato nel processo penale. E' disciplinato dalla Carta Costituzionale all'art. 24 comma 2: ¿La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento¿. Si collega idealmente alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost.. Il diritto di difesa fa si che il titolare di tali diritti abbia la possibilità di tutelarli ¿contro l'attacco che venga loro mosso con una qualsiasi procedura giudiziaria¿. Tra i soggetti titolari del diritto alla prova nel procedimento penale, rientra sicuramente la persona sottoposta all'indagine o l'imputato. Infatti l'art. 190 c.p.p. sancisce il diritto alla prova delle parti private. Vi rientrano tra queste la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la parte civile e il responsabile civile. Nell'ambito degli interventi normativi che il legislatore ha effettuato in questi ultimi anni, al fine di consolidare il passaggio da un modello processuale penale di tipo inquisitorio ad un tipo accusatorio, un ruolo primario spetta sicuramente alla normativa sulle indagini difensive introdotta con la legge n.397/2000 che ha notevolmente ampliato il potere di iniziativa dei soggetti privati nella ricerca della prova, introducendo l'art. 327-bis rubricato «Attività investigativa del difensore» e il titolo VI-bis del libro quinto del codice di procedura penale, riservato alle investigazioni difensive. Tale innovazione legislativa rappresenta il riconoscimento al difensore di un ruolo centrale nell'ambito del processo penale. L'avvocato penalista oggi è colui che attraverso la sua preparazione, il suo impegno e le sue intuizioni, può fornire al suo assistito la possibilità di far valere i propri diritti e le proprie facoltà. La legge n.397/2000 ha offerto al difensore gli strumenti attraverso i quali può reperire fonti di prova da utilizzare nell'ambito delle diverse strategie processuali prescelte, in modo da perseguire l'interesse del proprio assistito. La normativa attuale sulle indagini difensive prevede la facoltà per il legale di svolgere investigazioni alla ricerca di elementi di prova a favore del proprio assistito, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. Nonostante con la legge n. 397/2000 si sia finalmente pervenuti ad una disciplina organica delle indagini difensive, il ruolo svolto in questo campo della deontologia è ancora significativo in quanto essa completa le lacune lasciate dal testo legislativo e in alcuni punti si dimostra ancora più garantista.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/73149