Il legato di alimenti è disciplinato dall'art. 660 c.c. il quale rinvia, quanto alla disciplina, all'art. 438 c.c.Ed è proprio tale rimando che fa sorgere una delle questioni più discusse tanto in dottrina quanto in giurisprudenza ed avente ad oggetto lo stato di bisogno del legatario; si discute, infatti, se esso debba considerarsi quale presupposto fondamentale per l'esistenza dell'istituto in oggetto. Appare preferibile la soluzione che eleva, lo stato di bisogno del legatario a presupposto fondamentale per l'esistenza del legato di alimenti. Ci si chiede inoltre in che misura incidano le condizioni economiche dell'onerato: occorre distinguere il caso in cui onerato sia erede che abbia accettato puramente e semplicemente l'eredità, dal caso in cui onerato sia erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario o legatario. In quest'ultimo caso l'ammontare del patrimonio ereditario e il valore della cosa legata costituiscono un limite al complesso delle prestazioni alimentari; mentre, nel caso in cui l'erede acquisti l'eredità in modo puro e semplice, si reputa debba aversi riguardo alle condizioni economiche dell'erede (o degli eredi) su cui gravi l'onere del legato, questo perchè, avvenuta la confusione economica tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius, non è più possibile distinguere i patrimoni in questione. Quanto poi alla disciplina, saranno applicabili al legato di alimenti oltre, all'art. 438 (misure degli alimenti), gli artt. 440, 1° comma, prima parte (mutamento delle condizioni economiche dei soggetti e conseguente cessazione, riduzione e aumento), 443, 1° e 2° comma (modo di somministrazione degli alimenti), 444 (adempimento della prestazione alimentare), e 448 (cessazione per morte dell'obbligato). Il legato di alimenti si differenzia dal legato di prestazioni periodiche, dal fatto che il legato di alimenti si può esigere all'inizio del termine; altra differenza attiene poi all'oggetto stesso del legato: nel caso in cui l'oggetto del legato di prestazioni periodiche consista in una somma di denaro, in dottrina si sottolinea come, tale debito, sia soggetto al principio nominalistico, a meno che non risulti una diversa volontà testamentaria; mentre nel caso di attribuzione a titolo alimentare, ricorre debito di valore, e come tale sarà suscettibile di rivalutazione economica. Il legato di alimenti si distingue poi dal legato di rendita vitalizia: si è infatti in presenza di un legato di alimenti, quando il testatore, nel disporre, ha prevalentemente avuto presente lo scopo alimentare della prestazione, mentre si è in presenza di legato vitalizio, quando il testatore ha attribuito una somma di denaro o una quantità di cose fungibili da prestarsi con periodicità in quanto tali. Il debito che ne trae origine è un debito di valuta e come tale è regolato dal principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie.Occorre infine distinguere il legato di alimenti dal legato di usufrutto, la cui peculiarità consiste nel fatto che, una volta costituito, il diritto in oggetto soggiace ai principi generali: il legatario diventa titolare di un diritto reale su cosa altrui, che potrà far valere erga omnes: ed è proprio per questo motivo che il legato di usufrutto si distingue dal legato di alimenti, avendo quest'ultimo portata meramente obbligatoria ed essendo il diritto del legatario subordinato alla collaborazione del soggetto onerato.

I LEGATI-IL LEGATO DI ALIMENTI

MOTTURA, ELENA
2009/2010

Abstract

Il legato di alimenti è disciplinato dall'art. 660 c.c. il quale rinvia, quanto alla disciplina, all'art. 438 c.c.Ed è proprio tale rimando che fa sorgere una delle questioni più discusse tanto in dottrina quanto in giurisprudenza ed avente ad oggetto lo stato di bisogno del legatario; si discute, infatti, se esso debba considerarsi quale presupposto fondamentale per l'esistenza dell'istituto in oggetto. Appare preferibile la soluzione che eleva, lo stato di bisogno del legatario a presupposto fondamentale per l'esistenza del legato di alimenti. Ci si chiede inoltre in che misura incidano le condizioni economiche dell'onerato: occorre distinguere il caso in cui onerato sia erede che abbia accettato puramente e semplicemente l'eredità, dal caso in cui onerato sia erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario o legatario. In quest'ultimo caso l'ammontare del patrimonio ereditario e il valore della cosa legata costituiscono un limite al complesso delle prestazioni alimentari; mentre, nel caso in cui l'erede acquisti l'eredità in modo puro e semplice, si reputa debba aversi riguardo alle condizioni economiche dell'erede (o degli eredi) su cui gravi l'onere del legato, questo perchè, avvenuta la confusione economica tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius, non è più possibile distinguere i patrimoni in questione. Quanto poi alla disciplina, saranno applicabili al legato di alimenti oltre, all'art. 438 (misure degli alimenti), gli artt. 440, 1° comma, prima parte (mutamento delle condizioni economiche dei soggetti e conseguente cessazione, riduzione e aumento), 443, 1° e 2° comma (modo di somministrazione degli alimenti), 444 (adempimento della prestazione alimentare), e 448 (cessazione per morte dell'obbligato). Il legato di alimenti si differenzia dal legato di prestazioni periodiche, dal fatto che il legato di alimenti si può esigere all'inizio del termine; altra differenza attiene poi all'oggetto stesso del legato: nel caso in cui l'oggetto del legato di prestazioni periodiche consista in una somma di denaro, in dottrina si sottolinea come, tale debito, sia soggetto al principio nominalistico, a meno che non risulti una diversa volontà testamentaria; mentre nel caso di attribuzione a titolo alimentare, ricorre debito di valore, e come tale sarà suscettibile di rivalutazione economica. Il legato di alimenti si distingue poi dal legato di rendita vitalizia: si è infatti in presenza di un legato di alimenti, quando il testatore, nel disporre, ha prevalentemente avuto presente lo scopo alimentare della prestazione, mentre si è in presenza di legato vitalizio, quando il testatore ha attribuito una somma di denaro o una quantità di cose fungibili da prestarsi con periodicità in quanto tali. Il debito che ne trae origine è un debito di valuta e come tale è regolato dal principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie.Occorre infine distinguere il legato di alimenti dal legato di usufrutto, la cui peculiarità consiste nel fatto che, una volta costituito, il diritto in oggetto soggiace ai principi generali: il legatario diventa titolare di un diritto reale su cosa altrui, che potrà far valere erga omnes: ed è proprio per questo motivo che il legato di usufrutto si distingue dal legato di alimenti, avendo quest'ultimo portata meramente obbligatoria ed essendo il diritto del legatario subordinato alla collaborazione del soggetto onerato.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/72588