L'Unione Europea, tramite l'adozione del Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), ha proseguito nel cammino di unificazione delle norme di diritto internazionale privato in materia, intrapreso già dal 1980 con la Convenzione di Roma. Con lo sviluppo del Mercato Unico Europeo si è generato il bisogno di avere uno spazio dove viga la certezza che, indipendentemente dal giudice o dallo Stato investito della decisione, a una determinata situazione giuridica sia applicata una stessa legge di modo che sia garantita la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie e la libera circolazione delle sentenze. Il Regolamento Roma I è pertanto la conseguenza di questa scelta comunitaria. Rispetto alla Convenzione di Roma esso presenta una serie di importanti implicazioni sotto il profillo del contenuto materiale dell'atto. Uno dei campi che ha subito le maggiori modifiche è quello riguardante le soluzioni previste nel caso in cui le parti non si avvalgano della facoltà di scegliere il diritto applicabile per la propria obbligazione contrattuale. L'approccio della Convenzione di Roma è infatti più incline a sottolineare il valore della effettività del legame tra la situazione da regolare e la disciplina materiale ad essa applicabile, piuttosto che quello della formale prevedibilità di tale disciplina. L'art. 4 della Convenzione si fonda sulla regola generale del richiamo alla legge del paese verso cui il contratto presenta il collegamento più stretto; esso indica inoltre a questo scopo una seria di legami presuntivi suscettibili di essere abbandonati ogni qualvolta il loro riscontro non risulti soddisfacente sotto il profilo della regola generale. Senza dubbio, questa flessibilità della disciplina consente alle soluzioni previste dall'art. 4 di adeguarsi alle esigenze regolatorie della situazione di volta in volta considerata. Tuttavia allo stesso tempo, per l'ampiezza dei poteri discrezionali attribuiti al giudice, essa nuoce alla certezza ed alla prevedibilità del diritto applicabile uno degli scopi primari perseguiti dalla Comunità Europea. Pertanto, questi valori sono stati determinanti nella nuova disciplina del diritto applicabile in mancanza di scelta delle parti all'interno del Regolamento Roma I. Infatti, l'art. 4 di quest'ultimo è caratterizzato da un maggiore grado di rigidità rispetto alla disciplina convenzionale. La disciplina regolamentare valorizza la prevedibilità formale e stabilisce una serie di legami oggettivi precostituiti inerenti a fattispecie contrattuali nominate dalla prestazione caratteristica ¿tipica¿ con ampia preferenza per la legge del luogo di residenza del prestatore caratteristico. Tuttavia, il principio dell'effettività del legame non è completamente abbandonato in quanto il criterio del collegamento più stretto è ancora presente come clausola di salvaguardia nel testo regolamentare, anche se esso perde la centralità avuta nella Convenzione per diventare, a seconda dei casi, o una regola speciale o una regola meramente sussidiaria. In altre parole, il Regolamento Roma I tenta di bilanciare l'obbiettivo della certezza del diritto con la flessibilità del ¿proper law¿, dando comunque inequivocabilmente la priorità al primo di questi per la disciplina della legge applicabile in mancanza di scelta.

La legge applicabile in mancanza di scelta delle parti (art. 4 del Regolamento Roma I)

LUOBIKYTE, EGLE
2009/2010

Abstract

L'Unione Europea, tramite l'adozione del Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), ha proseguito nel cammino di unificazione delle norme di diritto internazionale privato in materia, intrapreso già dal 1980 con la Convenzione di Roma. Con lo sviluppo del Mercato Unico Europeo si è generato il bisogno di avere uno spazio dove viga la certezza che, indipendentemente dal giudice o dallo Stato investito della decisione, a una determinata situazione giuridica sia applicata una stessa legge di modo che sia garantita la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie e la libera circolazione delle sentenze. Il Regolamento Roma I è pertanto la conseguenza di questa scelta comunitaria. Rispetto alla Convenzione di Roma esso presenta una serie di importanti implicazioni sotto il profillo del contenuto materiale dell'atto. Uno dei campi che ha subito le maggiori modifiche è quello riguardante le soluzioni previste nel caso in cui le parti non si avvalgano della facoltà di scegliere il diritto applicabile per la propria obbligazione contrattuale. L'approccio della Convenzione di Roma è infatti più incline a sottolineare il valore della effettività del legame tra la situazione da regolare e la disciplina materiale ad essa applicabile, piuttosto che quello della formale prevedibilità di tale disciplina. L'art. 4 della Convenzione si fonda sulla regola generale del richiamo alla legge del paese verso cui il contratto presenta il collegamento più stretto; esso indica inoltre a questo scopo una seria di legami presuntivi suscettibili di essere abbandonati ogni qualvolta il loro riscontro non risulti soddisfacente sotto il profilo della regola generale. Senza dubbio, questa flessibilità della disciplina consente alle soluzioni previste dall'art. 4 di adeguarsi alle esigenze regolatorie della situazione di volta in volta considerata. Tuttavia allo stesso tempo, per l'ampiezza dei poteri discrezionali attribuiti al giudice, essa nuoce alla certezza ed alla prevedibilità del diritto applicabile uno degli scopi primari perseguiti dalla Comunità Europea. Pertanto, questi valori sono stati determinanti nella nuova disciplina del diritto applicabile in mancanza di scelta delle parti all'interno del Regolamento Roma I. Infatti, l'art. 4 di quest'ultimo è caratterizzato da un maggiore grado di rigidità rispetto alla disciplina convenzionale. La disciplina regolamentare valorizza la prevedibilità formale e stabilisce una serie di legami oggettivi precostituiti inerenti a fattispecie contrattuali nominate dalla prestazione caratteristica ¿tipica¿ con ampia preferenza per la legge del luogo di residenza del prestatore caratteristico. Tuttavia, il principio dell'effettività del legame non è completamente abbandonato in quanto il criterio del collegamento più stretto è ancora presente come clausola di salvaguardia nel testo regolamentare, anche se esso perde la centralità avuta nella Convenzione per diventare, a seconda dei casi, o una regola speciale o una regola meramente sussidiaria. In altre parole, il Regolamento Roma I tenta di bilanciare l'obbiettivo della certezza del diritto con la flessibilità del ¿proper law¿, dando comunque inequivocabilmente la priorità al primo di questi per la disciplina della legge applicabile in mancanza di scelta.
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