Informed consent finds its most important consecration in art. 32 of the Constitution, which states: "no one can be forced to a specific medical treatment unless required by law", correlated with the art. 13 of the Constitution which states the inviolability of personal freedom. In recent years, the issue of informed consent, which is the ability for the patient to decide freely and consciously, on their person, had in Italy, as indeed all over the world, a very considerable development. From cutting-edge and controversial topic it became a central ethical requirement of physician - patient relationship. Italy is still one of the countries where, in fact, less doctors inform patients. In addition, among the doctors it is still widely thought that the work even without the patient's consent can be justified in the name of professional integrity, for the good of the patient or the existence of situations of need. For these reasons derives the tendency of physicians to consider informed consent as a foreign or hostile body, source of a hindrance in daily practice and negative impact on the level of professional responsibility. In the end it is seen as something that you would rather avoid, if not to be rejected altogether. To overcome the deadlock between an increasing demanding legislation and a little sensitive professional practice it is necessary to change the perspective from which we look. Very delicate, then, is the theme of the child's age, the minor in legal tradition has always been considered unable to personally exercise their rights. Minors are by law without capacity to act, that means they are unable to express an appropriate willingness to change their legal position. To exercise rights in case of a child, takes place for them legal representatives to whom the law gives the power to act in the interest of others. Normally representation is done by parents, in the exercise of their authority over minor children. When parents are failing or have fallen from power, the representation of minors is up to a guardian, who is appointed by the court. The patient's informed consent will constitute a kind of formal recognition of a substantial process of rational interaction between doctor and patient, however, it should not be forgotten that the patient's decision is always based on a more or less stark reality, that is, about a situation that also it has strong unconscious psychological components. For these reasons, the decision will only be shared, that is not just a patient's decision on a doctor's proposal, but the latter should always try as much as possible to bring out the patient's wishes in the most authentic way possible. Different then are the positions for thoughts, not only legislation, but also ethical, social and human resources that exist in such a sensitive subject.
Il consenso informato trova la sua più importante consacrazione nell'art. 32 della Costituzione, secondo il quale: ¿ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge¿, l'articolo va poi letto con l'art. 13 della stessa Costituzione che afferma l'inviolabilità della libertà personale. Negli anni più recenti, il tema del consenso informato, e cioè della possibilità per il paziente di decidere in modo libero e consapevole sulla propria persona, ha avuto in Italia, come del resto in tutto il mondo, uno sviluppo rilevantissimo. Da argomento di avanguardia e controverso si è trasformato in requisito etico centrale della relazione medico-paziente. L'Italia è ancora uno dei paesi nei quali, di fatto, i medici meno informano i pazienti. Inoltre, tra i medici è ancora diffusa l'idea che l'operare anche senza il consenso del paziente possa essere giustificato in nome della correttezza professionale, del bene del paziente stesso o dell'esistenza di situazioni di necessità. Per questi motivi deriva la tendenza dei medici a considerare il consenso informato come un corpo estraneo o ostile, fonte solo d'intralcio nella pratica quotidiana e di negative conseguenze sul piano della responsabilità professionale. Alla fin fine a livello pratico viene visto come qualcosa di cui si farebbe volentieri a meno, se non da rigettare del tutto. Per superare la situazione di stallo tra una normativa sempre più esigente e una pratica professionale poco sensibile, bisogna mutare la prospettiva da cui si esamina. Molto delicato, poi, è il tema sul consenso informato del minore d'età, nella tradizione giuridica il minorenne è sempre stato considerato incapace di esercitare personalmente i diritti di cui è titolare. Egli è per legge privo di capacità di agire, cioè non è in grado di manifestare una volontà idonea a modificare la propria situazione giuridica. L'esercizio dei diritti del minore avviene dunque per mezzo di un legale rappresentante al quale la legge attribuisce il potere di agire nell'interesse altrui. Normalmente la rappresentanza spetta ai genitori nell'ambito dell'esercizio della loro potestà sui figli minorenni. Vi sono però, poi, molti casi che riguardano la situazione familiare e i rapporti genitore-figlio che spesso possono essere particolarmente delicati. Quando i genitori vengono meno o sono decaduti dalla potestà, la rappresentanza dei minori spetta ad un tutore, che viene nominato dal giudice. Molto delicate sono quindi tutte le situazioni in cui è necessario un intervento diretto del minore, o in cui non lo si può escludere del tutto da ciò che gli sta accadendo. Il nostro ordinamento ormai riconosce che dopo il compimento del dodicesimo anno di età, il minore viene riconosciuto come soggetto capace di intendere e di volere in merito alla sua salute, viene cioè riconosciuto il diritto alla salute direttamente in capo al minore, ovviamente sono questioni che tendenzialmente vengono valutate caso per caso tenendo conto delle situazioni concrete che si presentano.
I diritti della personalità, il consenso informato e minore età
MICONI, CRISTINA
2015/2016
Abstract
Il consenso informato trova la sua più importante consacrazione nell'art. 32 della Costituzione, secondo il quale: ¿ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge¿, l'articolo va poi letto con l'art. 13 della stessa Costituzione che afferma l'inviolabilità della libertà personale. Negli anni più recenti, il tema del consenso informato, e cioè della possibilità per il paziente di decidere in modo libero e consapevole sulla propria persona, ha avuto in Italia, come del resto in tutto il mondo, uno sviluppo rilevantissimo. Da argomento di avanguardia e controverso si è trasformato in requisito etico centrale della relazione medico-paziente. L'Italia è ancora uno dei paesi nei quali, di fatto, i medici meno informano i pazienti. Inoltre, tra i medici è ancora diffusa l'idea che l'operare anche senza il consenso del paziente possa essere giustificato in nome della correttezza professionale, del bene del paziente stesso o dell'esistenza di situazioni di necessità. Per questi motivi deriva la tendenza dei medici a considerare il consenso informato come un corpo estraneo o ostile, fonte solo d'intralcio nella pratica quotidiana e di negative conseguenze sul piano della responsabilità professionale. Alla fin fine a livello pratico viene visto come qualcosa di cui si farebbe volentieri a meno, se non da rigettare del tutto. Per superare la situazione di stallo tra una normativa sempre più esigente e una pratica professionale poco sensibile, bisogna mutare la prospettiva da cui si esamina. Molto delicato, poi, è il tema sul consenso informato del minore d'età, nella tradizione giuridica il minorenne è sempre stato considerato incapace di esercitare personalmente i diritti di cui è titolare. Egli è per legge privo di capacità di agire, cioè non è in grado di manifestare una volontà idonea a modificare la propria situazione giuridica. L'esercizio dei diritti del minore avviene dunque per mezzo di un legale rappresentante al quale la legge attribuisce il potere di agire nell'interesse altrui. Normalmente la rappresentanza spetta ai genitori nell'ambito dell'esercizio della loro potestà sui figli minorenni. Vi sono però, poi, molti casi che riguardano la situazione familiare e i rapporti genitore-figlio che spesso possono essere particolarmente delicati. Quando i genitori vengono meno o sono decaduti dalla potestà, la rappresentanza dei minori spetta ad un tutore, che viene nominato dal giudice. Molto delicate sono quindi tutte le situazioni in cui è necessario un intervento diretto del minore, o in cui non lo si può escludere del tutto da ciò che gli sta accadendo. Il nostro ordinamento ormai riconosce che dopo il compimento del dodicesimo anno di età, il minore viene riconosciuto come soggetto capace di intendere e di volere in merito alla sua salute, viene cioè riconosciuto il diritto alla salute direttamente in capo al minore, ovviamente sono questioni che tendenzialmente vengono valutate caso per caso tenendo conto delle situazioni concrete che si presentano.File | Dimensione | Formato | |
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