La tesi è focalizzata sulla narrazione dell'evoluzione, in Italia, della giustizia amministrativa, dalle origini sino ai giorni nostri. Lo sviluppo dei rimedi «giustiziali» amministrativi è avvenuto per tappe, analizzate approfonditamente nell'elaborato. Il modello di giustizia amministrativa italiano segue quello francese, per via della dominazione napoleonica. A seguito della Restaurazione, in Italia si ritorna agli ordinamenti anteriori al periodo napoleonico, ma in molti territori della Penisola si decide di mantenere una qualche forma di tutela amministrativa, al fine di porre sotto controllo l'Amministrazione e, soprattutto, difendere gli interessi della stessa, evitando l'ingerenza del giudice ordinario su questioni prettamente pubbliche. Il contenzioso amministrativo viene, nuovamente, istituito nel Regno delle due Sicilie, negli Stati Pontifici e nel Regno di Sardegna. L'analisi condotta si sofferma maggiormente sui Tribunali del Contenzioso Amministrativo piemontesi, essendo stati i primi a garantire, seppur indirettamente, una blanda forma di tutela ai cittadini nei confronti degli atti amministrativi. Essi erano organi del potere esecutivo, il cui fine ultimo era la garanzia della discrezionalità amministrativa. All'indomani dell'Unità d'Italia si discute se mantenere il sistema duale di giustizia amministrativa, basato sulla compresenza di Tribunali del Contenzioso Amministrativo e Tribunali civili, o introdurre il sistema monistico, di derivazione belga. Prevale il modello a giurisdizione unica e con la Legge n. 2248 del 1865, Allegato E, (c.d. Legge abolitiva del contenzioso amministrativo) viene stabilito che al giudice ordinario sarebbe spettata la tutela del cittadino nei confronti della P.A., in caso di lesione di «diritti civili e politici», e l'Amministrazione stessa avrebbe dovuto occuparsi degli «altri affari» non devoluti al giudice ordinario. Tale soluzione generava un vuoto di tutela giurisdizionale nei confronti degli interessi dei cittadini, dipendenti dalla violazione di atti amministrativi che non riguardassero rapporti di diritto privato. Per tale ragione, la Legge n. 5992 del 1889 istituisce la IV Sezione del Consiglio di Stato, con funzioni giurisdizionali, dando luogo ad un sistema dualistico. Al giudice ordinario è dato il potere di disapplicare l'atto illegittimo relativo al caso controverso, al giudice amministrativo quello di annullare il provvedimento illegittimo. Il criterio di riparto tra giudice ordinario e amministrativo è basato sulla natura della situazione controversa (diritto soggettivo: giurisdizione ordinaria; interesse legittimo: giurisdizione amministrativa). La Legge n. 62 del 1907 istituisce una nuova Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la V, a cui sono devolute tutte le controversie attribuite alla giurisdizione di merito del Consiglio di Stato. In seguito, la Riforma del 1923 prevede che il giudice amministrativo possa conoscere, in determinate materie, anche dei diritti soggettivi. Nel corso dei lavori della Costituente viene nuovamente avanzata la proposta di ricostruire un sistema a giurisdizione unica (il maggior fautore di tale proposta è stato Piero Calamandrei); la nostra Carta Costituzionale conferma il sistema imperniato sulla pluralità dei giudici. L'articolo 125 della Costituzione prevede l'istituzione di organi di giustizia di primo grado: a ciò si provvede con la Legge n. 1034 del 1971, la quale istituisce i TAR. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, auspicato dal Trattato di Lisbona, è stato, in ultimo, realizzato attraverso l'emanazione del Codice del processo amministrativo, una raccolta organica di norme che sancisce la piena parità tra giudizio civile e giudizio amministrativo.
La tutela giurisdizionale nei confronti della PA dal contenzioso preunitario al codice del processo amministrativo
ROSTAGNO, VITTORIA
2015/2016
Abstract
La tesi è focalizzata sulla narrazione dell'evoluzione, in Italia, della giustizia amministrativa, dalle origini sino ai giorni nostri. Lo sviluppo dei rimedi «giustiziali» amministrativi è avvenuto per tappe, analizzate approfonditamente nell'elaborato. Il modello di giustizia amministrativa italiano segue quello francese, per via della dominazione napoleonica. A seguito della Restaurazione, in Italia si ritorna agli ordinamenti anteriori al periodo napoleonico, ma in molti territori della Penisola si decide di mantenere una qualche forma di tutela amministrativa, al fine di porre sotto controllo l'Amministrazione e, soprattutto, difendere gli interessi della stessa, evitando l'ingerenza del giudice ordinario su questioni prettamente pubbliche. Il contenzioso amministrativo viene, nuovamente, istituito nel Regno delle due Sicilie, negli Stati Pontifici e nel Regno di Sardegna. L'analisi condotta si sofferma maggiormente sui Tribunali del Contenzioso Amministrativo piemontesi, essendo stati i primi a garantire, seppur indirettamente, una blanda forma di tutela ai cittadini nei confronti degli atti amministrativi. Essi erano organi del potere esecutivo, il cui fine ultimo era la garanzia della discrezionalità amministrativa. All'indomani dell'Unità d'Italia si discute se mantenere il sistema duale di giustizia amministrativa, basato sulla compresenza di Tribunali del Contenzioso Amministrativo e Tribunali civili, o introdurre il sistema monistico, di derivazione belga. Prevale il modello a giurisdizione unica e con la Legge n. 2248 del 1865, Allegato E, (c.d. Legge abolitiva del contenzioso amministrativo) viene stabilito che al giudice ordinario sarebbe spettata la tutela del cittadino nei confronti della P.A., in caso di lesione di «diritti civili e politici», e l'Amministrazione stessa avrebbe dovuto occuparsi degli «altri affari» non devoluti al giudice ordinario. Tale soluzione generava un vuoto di tutela giurisdizionale nei confronti degli interessi dei cittadini, dipendenti dalla violazione di atti amministrativi che non riguardassero rapporti di diritto privato. Per tale ragione, la Legge n. 5992 del 1889 istituisce la IV Sezione del Consiglio di Stato, con funzioni giurisdizionali, dando luogo ad un sistema dualistico. Al giudice ordinario è dato il potere di disapplicare l'atto illegittimo relativo al caso controverso, al giudice amministrativo quello di annullare il provvedimento illegittimo. Il criterio di riparto tra giudice ordinario e amministrativo è basato sulla natura della situazione controversa (diritto soggettivo: giurisdizione ordinaria; interesse legittimo: giurisdizione amministrativa). La Legge n. 62 del 1907 istituisce una nuova Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la V, a cui sono devolute tutte le controversie attribuite alla giurisdizione di merito del Consiglio di Stato. In seguito, la Riforma del 1923 prevede che il giudice amministrativo possa conoscere, in determinate materie, anche dei diritti soggettivi. Nel corso dei lavori della Costituente viene nuovamente avanzata la proposta di ricostruire un sistema a giurisdizione unica (il maggior fautore di tale proposta è stato Piero Calamandrei); la nostra Carta Costituzionale conferma il sistema imperniato sulla pluralità dei giudici. L'articolo 125 della Costituzione prevede l'istituzione di organi di giustizia di primo grado: a ciò si provvede con la Legge n. 1034 del 1971, la quale istituisce i TAR. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, auspicato dal Trattato di Lisbona, è stato, in ultimo, realizzato attraverso l'emanazione del Codice del processo amministrativo, una raccolta organica di norme che sancisce la piena parità tra giudizio civile e giudizio amministrativo.File | Dimensione | Formato | |
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