Il presente lavoro di tesi analizza la fattispecie del testimone che non si presenta al dibattimento, non ottemperando all'obbligo, penalmente sanzionato, previsto dall'art. 198 c.p.p. Si è suddivisa la trattazione in quattro capitoli. Nel primo si affronta il tema del processo accusatorio, accolto dalla riforma del codice di procedura penale del 1988. I tratti peculiari di questo modello processuale si individuano nel principio dell'oralità e nel principio del contraddittorio. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova, specificamente in relazione alla prova testimoniale, si scontra con un altro principio: il principio di non dispersione della prova. L'art. 111 Cost., quindi, nel suo quinto comma, prevede le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio. Nel secondo capitolo si tratta delle cause della mancata comparizione del testimone davanti al giudice del dibattimento e delle reazioni, ossia l'accompagnamento coattivo e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, dell'ordinamento davanti a questa evenienza. Si cita anche un intervento concreto, realizzato presso il Tribunale di Milano, per tentare di limitare quantomeno le assenze dei testimoni dovute a disorganizzazione degli uffici e all'invio di citazioni incomplete o non corrette. Tuttavia, non sempre alla mancata comparizione può porsi rimedio. L'escussione del teste può diventare irripetibile, ossia essere assolutamente ed oggettivamente impossibile. Dopo aver delineato il concetto di irripetibilità, nelle sue due anime di originaria e sopravvenuta, inquadriamo la problematica in argomento nella seconda tipologia. Per evitare che il contributo probatorio del soggetto non comparso vado disperso, l'ordinamento prevede la lettura delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in sede di indagini preliminari o di udienza preliminare. Il terzo capitolo, cuore del presente lavoro, tratta appunto della lettura delle dichiarazioni precedentemente rese da un dichiarante, poi non comparso al dibattimento, inquadrando tale situazione nelle fattispecie descritte dagli artt. 512 e 512 bis c.p.p. Si descrive il concetto di imprevedibilità che consente la lettura ex artt. 512 e 512 bis c.p.p. Le parti, in sede di indagini o di udienza preliminare, devono valutare la probabilità che si verifichi l'irripetibilità dell'escussione testimoniale. Se il giudice riterrà che fosse prevedibile l'irripetibilità, non sarà consentita la lettura in dibattimento delle dichiarazioni. Alter ego dell'istituto delle letture è quello dell'incidente probatorio. I due meccanismi processuali si escludono a vicenda proprio in virtù del requisito dell'imprevedibilità. Se fosse stata prevedibile la sopravvenuta irripetibilità si sarebbe dovuto chiedere l'incidente probatorio. Esso consiste nell'assunzione anticipata della prova in fase predibattimentale nelle forme e con le garanzie previste per il dibattimento. Almeno in teoria. Si tenta, infatti, di descrivere come, nella pratica, questo strumento presenti notevoli difficoltà operative. Il farraginoso meccanismo di accesso, i tempi non sempre aderenti alle esigenze di estrema celerità connaturate a quest'ultimo, nonché le differenze fisiologiche tra le due fasi, preliminare e dibattimentale, inducono a ritenerlo una soluzione solo potenziale al problema dell'acquisizione di materiale probatorio al di fuori del contraddittorio. Si analizzano poi analogie e differenze con l'ipotesi del teste non comparso residente all'estero. Infine, si tratta dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali ai fini decisori in base alla natura riconosciuta al'art. 526 co 1bis c.p.p Il quarto capitolo analizza l'efficacia delle sentenze della Corte EDU nell'ordinamento italiano, tracciando un excursus dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, dalle sentenze costituzionali nn. 348 3 349 del 2007 fino alla recente pronuncia n. 49 del 2015.

il testimone non comparso

TUDISCO, SILVIA
2014/2015

Abstract

Il presente lavoro di tesi analizza la fattispecie del testimone che non si presenta al dibattimento, non ottemperando all'obbligo, penalmente sanzionato, previsto dall'art. 198 c.p.p. Si è suddivisa la trattazione in quattro capitoli. Nel primo si affronta il tema del processo accusatorio, accolto dalla riforma del codice di procedura penale del 1988. I tratti peculiari di questo modello processuale si individuano nel principio dell'oralità e nel principio del contraddittorio. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova, specificamente in relazione alla prova testimoniale, si scontra con un altro principio: il principio di non dispersione della prova. L'art. 111 Cost., quindi, nel suo quinto comma, prevede le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio. Nel secondo capitolo si tratta delle cause della mancata comparizione del testimone davanti al giudice del dibattimento e delle reazioni, ossia l'accompagnamento coattivo e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, dell'ordinamento davanti a questa evenienza. Si cita anche un intervento concreto, realizzato presso il Tribunale di Milano, per tentare di limitare quantomeno le assenze dei testimoni dovute a disorganizzazione degli uffici e all'invio di citazioni incomplete o non corrette. Tuttavia, non sempre alla mancata comparizione può porsi rimedio. L'escussione del teste può diventare irripetibile, ossia essere assolutamente ed oggettivamente impossibile. Dopo aver delineato il concetto di irripetibilità, nelle sue due anime di originaria e sopravvenuta, inquadriamo la problematica in argomento nella seconda tipologia. Per evitare che il contributo probatorio del soggetto non comparso vado disperso, l'ordinamento prevede la lettura delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in sede di indagini preliminari o di udienza preliminare. Il terzo capitolo, cuore del presente lavoro, tratta appunto della lettura delle dichiarazioni precedentemente rese da un dichiarante, poi non comparso al dibattimento, inquadrando tale situazione nelle fattispecie descritte dagli artt. 512 e 512 bis c.p.p. Si descrive il concetto di imprevedibilità che consente la lettura ex artt. 512 e 512 bis c.p.p. Le parti, in sede di indagini o di udienza preliminare, devono valutare la probabilità che si verifichi l'irripetibilità dell'escussione testimoniale. Se il giudice riterrà che fosse prevedibile l'irripetibilità, non sarà consentita la lettura in dibattimento delle dichiarazioni. Alter ego dell'istituto delle letture è quello dell'incidente probatorio. I due meccanismi processuali si escludono a vicenda proprio in virtù del requisito dell'imprevedibilità. Se fosse stata prevedibile la sopravvenuta irripetibilità si sarebbe dovuto chiedere l'incidente probatorio. Esso consiste nell'assunzione anticipata della prova in fase predibattimentale nelle forme e con le garanzie previste per il dibattimento. Almeno in teoria. Si tenta, infatti, di descrivere come, nella pratica, questo strumento presenti notevoli difficoltà operative. Il farraginoso meccanismo di accesso, i tempi non sempre aderenti alle esigenze di estrema celerità connaturate a quest'ultimo, nonché le differenze fisiologiche tra le due fasi, preliminare e dibattimentale, inducono a ritenerlo una soluzione solo potenziale al problema dell'acquisizione di materiale probatorio al di fuori del contraddittorio. Si analizzano poi analogie e differenze con l'ipotesi del teste non comparso residente all'estero. Infine, si tratta dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali ai fini decisori in base alla natura riconosciuta al'art. 526 co 1bis c.p.p Il quarto capitolo analizza l'efficacia delle sentenze della Corte EDU nell'ordinamento italiano, tracciando un excursus dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, dalle sentenze costituzionali nn. 348 3 349 del 2007 fino alla recente pronuncia n. 49 del 2015.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/71780