Nel contesto di una più ampia tendenza ad accrescere la tutela del minore, si sta progressivamente affermando uno spazio di autonomia sempre maggiore in capo al minore. Il tema dell'ascolto completa, pertanto, il quadro di una trasformazione della posizione del fanciullo come portatore autonomo di diritti e non soltanto oggetto di tutela. In linea di principio, i minori non hanno la capacità legale di agire e ciò comporta la generale invalidità degli atti che essi compiono. Tuttavia, il legislatore, in una serie di norme che saranno infra approfondite, ha attribuito rilevanza al consenso di un soggetto che ha un'età inferiore ai diciotto anni; anche al di fuori dei casi in cui è richiesto un vero e proprio consenso, si è stabilito che il minore debba essere ascoltato e che la sua opinione debba essere tenuta in considerazione. Per quanto riguarda il contesto giuridico in cui il diritto all'ascolto si è affermato, esso è sicuramente il frutto dell'interazione delle fonti internazionali con il nostro diritto. Sono state, infatti, le Convenzioni internazionali - in particolar modo, la Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996 - a porre il primo accento sull'importanza dell'ascolto del minore. A tali aperture sul fronte internazionale, tuttavia, per lungo tempo non hanno fatto seguito analoghe spinte innovative sul piano interno: il legislatore ha, infatti, manifestato un ritardo nell'adeguarsi e dare seguito alle Convenzioni, provvedendo alla ratifica rispettivamente nel 1991 e nel 2003. Si è, dunque, rilevata nel tempo una situazione di forte asimmetria tra gli ordinamenti internazionali e il nostro diritto interno, che ha riconosciuto solo in parte e in modo frammentario il diritto del minore ad esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui si trovava coinvolto. Costituisce, quindi, un'importante novità la recente approvazione della legge 8 febbraio 2006 n. 54 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio dell'obbligatorietà del minore nei procedimenti di separazione coniugale. In tal modo, è stata sanata una lacuna presente da lungo tempo. Il minore, pertanto, non deve essere più considerato come un soggetto estraneo al giudizio di separazione lato sensu dei genitori ma assume il ruolo di parte attiva. Il presente lavoro si propone di analizzare l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale italiano in tema di ascolto del minore, alla luce delle recenti novità, nonché dei principi sanciti dalle citate convenzioni internazionali.
Il diritto all'ascolto del minore
BARBARO, MIRKO
2011/2012
Abstract
Nel contesto di una più ampia tendenza ad accrescere la tutela del minore, si sta progressivamente affermando uno spazio di autonomia sempre maggiore in capo al minore. Il tema dell'ascolto completa, pertanto, il quadro di una trasformazione della posizione del fanciullo come portatore autonomo di diritti e non soltanto oggetto di tutela. In linea di principio, i minori non hanno la capacità legale di agire e ciò comporta la generale invalidità degli atti che essi compiono. Tuttavia, il legislatore, in una serie di norme che saranno infra approfondite, ha attribuito rilevanza al consenso di un soggetto che ha un'età inferiore ai diciotto anni; anche al di fuori dei casi in cui è richiesto un vero e proprio consenso, si è stabilito che il minore debba essere ascoltato e che la sua opinione debba essere tenuta in considerazione. Per quanto riguarda il contesto giuridico in cui il diritto all'ascolto si è affermato, esso è sicuramente il frutto dell'interazione delle fonti internazionali con il nostro diritto. Sono state, infatti, le Convenzioni internazionali - in particolar modo, la Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996 - a porre il primo accento sull'importanza dell'ascolto del minore. A tali aperture sul fronte internazionale, tuttavia, per lungo tempo non hanno fatto seguito analoghe spinte innovative sul piano interno: il legislatore ha, infatti, manifestato un ritardo nell'adeguarsi e dare seguito alle Convenzioni, provvedendo alla ratifica rispettivamente nel 1991 e nel 2003. Si è, dunque, rilevata nel tempo una situazione di forte asimmetria tra gli ordinamenti internazionali e il nostro diritto interno, che ha riconosciuto solo in parte e in modo frammentario il diritto del minore ad esprimere la propria opinione nei procedimenti in cui si trovava coinvolto. Costituisce, quindi, un'importante novità la recente approvazione della legge 8 febbraio 2006 n. 54 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio dell'obbligatorietà del minore nei procedimenti di separazione coniugale. In tal modo, è stata sanata una lacuna presente da lungo tempo. Il minore, pertanto, non deve essere più considerato come un soggetto estraneo al giudizio di separazione lato sensu dei genitori ma assume il ruolo di parte attiva. Il presente lavoro si propone di analizzare l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale italiano in tema di ascolto del minore, alla luce delle recenti novità, nonché dei principi sanciti dalle citate convenzioni internazionali.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/71698