Questa tesi tratta gli obblighi che l'art. 21 T.U.F. impone alla banca nei confronti degli investitori. Questi obblighi sono: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; acquisire informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività, non operare in conflitto di interessi, e svolgere una gestione indipendente, sana e prudente. L'unico problema dell'articolo in esame è che non stabilisce le sanzioni in caso di mancato adempimento a tali obblighi. Per questo motivo è intervenuta la giurisprudenza, pervenendo molte volte a sentenze in contrasto tra di loro. Inizialmente la Corte di Cassazione era favorevole alla sanzione della nullità virtuale, successivamente però, torna sui suoi passi e si allinea alle decisioni di molti tribunali di merito, optando per la responsabilità precontrattuale. Il principio centrale che qui si deduce, è che il comportamento illegittimo in sede precontrattuale rileva ai fini della nullità negoziale, solo ove espressamente previsto dal legislatore: la nullità è riconducibile al comportamento scorretto al momento della formazione del contratto solo ove previsto dalla legge. Se ne può dedurre che, l'obbligo dei contraenti di comportarsi secondo buona fede, pone piuttosto, se violato durante la fase delle trattative, un problema di reazione ad una scorrettezza, dando luogo dunque, a responsabilità precontrattuale. Non sono però mancati altri orientamenti in merito. I Tribunali hanno anche optato per la sanzione della annullabilità del contratto. La Cassazione si è espressa nuovamente per cercare di unificare le visioni contrastanti dei Tribunali. Essa, con le sentenze ¿gemelle¿ del 2007 ha distinto tra le violazioni che avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto, le quali danno luogo a responsabilità percontrattuale, e quelle riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto di intermediazione, per le quali si configura la responsabilità contrattuale, ed eventualmente la risoluzione per inadempimento del contratto stesso.

Gli obblighi della banca ai sensi dell'art 21 T.U.F.

CALLERI, VALERIA
2010/2011

Abstract

Questa tesi tratta gli obblighi che l'art. 21 T.U.F. impone alla banca nei confronti degli investitori. Questi obblighi sono: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; acquisire informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività, non operare in conflitto di interessi, e svolgere una gestione indipendente, sana e prudente. L'unico problema dell'articolo in esame è che non stabilisce le sanzioni in caso di mancato adempimento a tali obblighi. Per questo motivo è intervenuta la giurisprudenza, pervenendo molte volte a sentenze in contrasto tra di loro. Inizialmente la Corte di Cassazione era favorevole alla sanzione della nullità virtuale, successivamente però, torna sui suoi passi e si allinea alle decisioni di molti tribunali di merito, optando per la responsabilità precontrattuale. Il principio centrale che qui si deduce, è che il comportamento illegittimo in sede precontrattuale rileva ai fini della nullità negoziale, solo ove espressamente previsto dal legislatore: la nullità è riconducibile al comportamento scorretto al momento della formazione del contratto solo ove previsto dalla legge. Se ne può dedurre che, l'obbligo dei contraenti di comportarsi secondo buona fede, pone piuttosto, se violato durante la fase delle trattative, un problema di reazione ad una scorrettezza, dando luogo dunque, a responsabilità precontrattuale. Non sono però mancati altri orientamenti in merito. I Tribunali hanno anche optato per la sanzione della annullabilità del contratto. La Cassazione si è espressa nuovamente per cercare di unificare le visioni contrastanti dei Tribunali. Essa, con le sentenze ¿gemelle¿ del 2007 ha distinto tra le violazioni che avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto, le quali danno luogo a responsabilità percontrattuale, e quelle riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto di intermediazione, per le quali si configura la responsabilità contrattuale, ed eventualmente la risoluzione per inadempimento del contratto stesso.
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