Viene analizzato il diritto di difesa all'interno del processo penale tramite il ruolo ricoperto dal difensore del soggetto imputato o indagato. L'obiettivo posto dall'ordinamento di realizzare la parità processuale fra accusa e difesa, già esplicitato nella legge delega all'attuale codice di procedura penale (legge n.81/87), con la scelta in favore del sistema accusatorio, viene ribadito con la legge cost. n.2/99, che amplia l'art 111 Cost. prevedendo lo svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e, a livello di legislazione ordinaria, tramite la legge n.63/01. Su questa scia vengono emendate altre tre leggi di fondamentale importanza. La legge n.397/00 concede al difensore la facoltà di effettuare indagini difensive per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Una simile opportunità era già espressa all'art 38 Disp. Att., ma l'istituto soffriva di alcune deficienze, quali la mancata previsione delle modalità di espletamento delle indagini, o della loro successiva documentazione, e non veniva chiarito quale potesse essere la reale utilizzazione processuale degli elementi raccolti dalla difesa, nonostante la riforma del 1995, legge n.332, avesse sancito la possibilità di presentare le risultanze difensive direttamente al giudice. L'attività di investigazione difensiva, sancita dall'art 327 bis, può, su incarico del difensore, essere compiuta dal sostituto, l'investigatore privato autorizzato o il consulente tecnico; essa si si sostanzia nell'indagine personale (tramite colloquio informale, ricezione di dichiarazione scritta e assunzione di informazioni da parte del difensore, o colloquio documentato), in quella reale e nella richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione. Sono previste particolari forme di documentazioni sì da permettere l'utilizzazione processuale delle risultanze difensive. Un'importante novità è l'indagine preventiva compiuta nell'eventualità che si instauri un procedimento penale. La legge n.60/01 modifica l'istituto della difesa d'ufficio attribuendo autonomia, professionalità ed effettività all'avvocato nominato dallo Stato. Vanno tenute in conto le specifiche capacità del professionista, viene introdotta la possibilità di nominare un sostituto e assicurata la sua effettiva retribuzione. Con la legge n.134/01 viene affrontata la tematica del patrocinio a spese dello stato. Tra le maggiori innovazioni della riforma rientrano l'apertura verso il compenso dell'investigatore privato, l'estensione ai reati contravvenzionali, l'innalzamento della soglia di non abbienza e la facoltà di scelta del difensore, tra gli iscritti ad apposito albo, che risponde a certi requisiti e viene remunerato dallo Stato. La posizione del difensore all'interno del procedimento è, poi, determinata, in positivo, dalle garanzie e libertà che accompagnano la sua azione difensiva ed, in negativo, dagli obblighi, limitazioni e responsabilità penali in cui può incorrere. Il difensore può incorrere, tra gli altri, nei reati di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale e di favoreggiamento personale. Anche le normative sulla privacy e sull'antiriciclaggio impongono restrizioni all'attività difensiva. Infine è introdotto, all'art 371 ter c.p., il reato di false dichiarazioni al difensore sì da parificare la tutela già concessa al PM dall'art 371 bis c.p., il quale, tuttavia, si applica anche nei confronti del testimone reticente.
Diritto di difesa e ruolo del difensore nel processo penale
BARICCO, ALBERTO
2011/2012
Abstract
Viene analizzato il diritto di difesa all'interno del processo penale tramite il ruolo ricoperto dal difensore del soggetto imputato o indagato. L'obiettivo posto dall'ordinamento di realizzare la parità processuale fra accusa e difesa, già esplicitato nella legge delega all'attuale codice di procedura penale (legge n.81/87), con la scelta in favore del sistema accusatorio, viene ribadito con la legge cost. n.2/99, che amplia l'art 111 Cost. prevedendo lo svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e, a livello di legislazione ordinaria, tramite la legge n.63/01. Su questa scia vengono emendate altre tre leggi di fondamentale importanza. La legge n.397/00 concede al difensore la facoltà di effettuare indagini difensive per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Una simile opportunità era già espressa all'art 38 Disp. Att., ma l'istituto soffriva di alcune deficienze, quali la mancata previsione delle modalità di espletamento delle indagini, o della loro successiva documentazione, e non veniva chiarito quale potesse essere la reale utilizzazione processuale degli elementi raccolti dalla difesa, nonostante la riforma del 1995, legge n.332, avesse sancito la possibilità di presentare le risultanze difensive direttamente al giudice. L'attività di investigazione difensiva, sancita dall'art 327 bis, può, su incarico del difensore, essere compiuta dal sostituto, l'investigatore privato autorizzato o il consulente tecnico; essa si si sostanzia nell'indagine personale (tramite colloquio informale, ricezione di dichiarazione scritta e assunzione di informazioni da parte del difensore, o colloquio documentato), in quella reale e nella richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione. Sono previste particolari forme di documentazioni sì da permettere l'utilizzazione processuale delle risultanze difensive. Un'importante novità è l'indagine preventiva compiuta nell'eventualità che si instauri un procedimento penale. La legge n.60/01 modifica l'istituto della difesa d'ufficio attribuendo autonomia, professionalità ed effettività all'avvocato nominato dallo Stato. Vanno tenute in conto le specifiche capacità del professionista, viene introdotta la possibilità di nominare un sostituto e assicurata la sua effettiva retribuzione. Con la legge n.134/01 viene affrontata la tematica del patrocinio a spese dello stato. Tra le maggiori innovazioni della riforma rientrano l'apertura verso il compenso dell'investigatore privato, l'estensione ai reati contravvenzionali, l'innalzamento della soglia di non abbienza e la facoltà di scelta del difensore, tra gli iscritti ad apposito albo, che risponde a certi requisiti e viene remunerato dallo Stato. La posizione del difensore all'interno del procedimento è, poi, determinata, in positivo, dalle garanzie e libertà che accompagnano la sua azione difensiva ed, in negativo, dagli obblighi, limitazioni e responsabilità penali in cui può incorrere. Il difensore può incorrere, tra gli altri, nei reati di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale e di favoreggiamento personale. Anche le normative sulla privacy e sull'antiriciclaggio impongono restrizioni all'attività difensiva. Infine è introdotto, all'art 371 ter c.p., il reato di false dichiarazioni al difensore sì da parificare la tutela già concessa al PM dall'art 371 bis c.p., il quale, tuttavia, si applica anche nei confronti del testimone reticente.File | Dimensione | Formato | |
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