L'origine geografica dei prodotti è ritenuta importante quando ad essa viene collegata una specifica qualità del prodotto stesso, come spesso avviene soprattutto per i prodotti agricoli e alimentari. Il nome geografico assume rilevanza per i consumatori nel momento in cui ai prodotti da loro individuati vengono attribuiti pregi e qualità; in tal senso, il territorio riveste da sempre un ruolo fondamentale di tramite tra l'impresa e il suo prodotto e i consumatori finali. Nel caso in cui il nome geografico venisse utilizzato come marchio individuale attribuirebbe al singolo imprenditore del marchio un diritto di esclusiva su un nome, che all'interno dell'immaginario collettivo verrebbe ricollegato ad un genere di prodotti, senza potersi ritenere patrimonio comune. Il divieto del marchio geografico è condiviso a livello europeo, diversamente il marchio geografico collettivo viene consentito negli ordinamenti interni. Il marchio geografico diventa fruibile dagli imprenditori di una determinata zona e solo e soltanto da essi, all'interno di una disciplina di controllo dell'uso che "si concretizza nella delimitazione dell'area geografica e nell'approvazione del disciplinare delle tecniche di produzione da parte delle pubbliche autorità, dall'esito del quale si riconosce ai produttori dell'area geografica che rispettino la disciplina approvata, il diritto di utilizzare in modo esclusivo il toponimo¿ . All'interno di un quadro già ricco di regole del diritto internazionale si sono sviluppati, in ambito europeo, i principi relativi alla denominazione di origine e indicazioni geografiche. Il prodotto tipico è da considerarsi tale, solo se racchiude al suo interno tre caratteristiche fondamentali: la specificità delle risorse locali impiegate nel processo produttivo, la storia e la tradizione produttiva; la dimensione collettiva e la presenza di conoscenze condivise a livello locale . Le risorse specifiche locali determinano le caratteristiche proprie del prodotto tipico, le quali derivano dall'ambiente fisico in cui esso è realizzato. A livello internazionale la protezione delle indicazioni geografiche avviene attraverso l'adesione tra i diversi Paesi di accordi multilaterali. In ordine temporale le specifiche disposizioni in materia di protezione delle indicazioni di origine e delle denominazioni sono state la Convenzione di Parigi, l'Accordo di Madrid, l'Accordo di Lisbona e gli accordi sulla Tutela dei diritti della Proprietà intellettuale collegati agli scambi commerciali (Trips). Il sistema comunitario delle indicazioni geografiche può essere comparato, in astratto, alla tutela offerta all'interno dei diversi ordinamenti giuridici dei Paesi membri. Tuttavia il diritto nazionale non ha potere per attribuire i titoli relativi alle denominazioni geografiche, poiché i segni richiesti potrebbero rispondere a requisiti meno severi rispetto a quelli richiesti dal diritto comunitario con conseguente non possibilità di protezione da parte del diritto comunitario stesso. Per la Corte di Giustizia è esclusa la possibilità di affiancare al sistema comunitario un sistema nazionale di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti che presentano un legame tra l'origine geografica e una loro caratteristica rilevante. Nel caso in cui ci si trovi dinanzi all'assenza di una data normativa comune in materia di produzione e commercio di un prodotto, spetta agli Stati membri al loro interno la sua disciplina compresa anche la sua denominazione.

made in italy e strategie giùseconomiche di protezione del marchio: il caso Nico srl

MOTTOLA, LUCA
2013/2014

Abstract

L'origine geografica dei prodotti è ritenuta importante quando ad essa viene collegata una specifica qualità del prodotto stesso, come spesso avviene soprattutto per i prodotti agricoli e alimentari. Il nome geografico assume rilevanza per i consumatori nel momento in cui ai prodotti da loro individuati vengono attribuiti pregi e qualità; in tal senso, il territorio riveste da sempre un ruolo fondamentale di tramite tra l'impresa e il suo prodotto e i consumatori finali. Nel caso in cui il nome geografico venisse utilizzato come marchio individuale attribuirebbe al singolo imprenditore del marchio un diritto di esclusiva su un nome, che all'interno dell'immaginario collettivo verrebbe ricollegato ad un genere di prodotti, senza potersi ritenere patrimonio comune. Il divieto del marchio geografico è condiviso a livello europeo, diversamente il marchio geografico collettivo viene consentito negli ordinamenti interni. Il marchio geografico diventa fruibile dagli imprenditori di una determinata zona e solo e soltanto da essi, all'interno di una disciplina di controllo dell'uso che "si concretizza nella delimitazione dell'area geografica e nell'approvazione del disciplinare delle tecniche di produzione da parte delle pubbliche autorità, dall'esito del quale si riconosce ai produttori dell'area geografica che rispettino la disciplina approvata, il diritto di utilizzare in modo esclusivo il toponimo¿ . All'interno di un quadro già ricco di regole del diritto internazionale si sono sviluppati, in ambito europeo, i principi relativi alla denominazione di origine e indicazioni geografiche. Il prodotto tipico è da considerarsi tale, solo se racchiude al suo interno tre caratteristiche fondamentali: la specificità delle risorse locali impiegate nel processo produttivo, la storia e la tradizione produttiva; la dimensione collettiva e la presenza di conoscenze condivise a livello locale . Le risorse specifiche locali determinano le caratteristiche proprie del prodotto tipico, le quali derivano dall'ambiente fisico in cui esso è realizzato. A livello internazionale la protezione delle indicazioni geografiche avviene attraverso l'adesione tra i diversi Paesi di accordi multilaterali. In ordine temporale le specifiche disposizioni in materia di protezione delle indicazioni di origine e delle denominazioni sono state la Convenzione di Parigi, l'Accordo di Madrid, l'Accordo di Lisbona e gli accordi sulla Tutela dei diritti della Proprietà intellettuale collegati agli scambi commerciali (Trips). Il sistema comunitario delle indicazioni geografiche può essere comparato, in astratto, alla tutela offerta all'interno dei diversi ordinamenti giuridici dei Paesi membri. Tuttavia il diritto nazionale non ha potere per attribuire i titoli relativi alle denominazioni geografiche, poiché i segni richiesti potrebbero rispondere a requisiti meno severi rispetto a quelli richiesti dal diritto comunitario con conseguente non possibilità di protezione da parte del diritto comunitario stesso. Per la Corte di Giustizia è esclusa la possibilità di affiancare al sistema comunitario un sistema nazionale di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti che presentano un legame tra l'origine geografica e una loro caratteristica rilevante. Nel caso in cui ci si trovi dinanzi all'assenza di una data normativa comune in materia di produzione e commercio di un prodotto, spetta agli Stati membri al loro interno la sua disciplina compresa anche la sua denominazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/69160