In the criminal field, the Perizia, a technical consultation of psychiatrists and psychologists, has always had relevance in order to assess the existence of the criteria of imputability in offenders suspected of having a defect in their capacity to understand. As provided in Article Eighty-five of the Italian Penal Code, a subject can be criminally punished only if he or she is considered imputable at the time of the act, being, therefore, in a mental condition such that he or she possesses full capacity to understand. Imputability, therefore, reflects the minimum and necessary element, for the purpose of social reproachability, a mental maturity such as to guide one's actions, recognizing their value. From this we can see how possible conditions can arise in which a person does not possess such capabilities, thus being acquitted due to a total mental defect (Art. 88 of the Criminal Code) or having a reduction of the punishment provided as a result of the presence of a partial mental defect (Art. 89 of the Criminal Code). In the last period, thanks to a Judgment of the United Sections of the Supreme Court No. 9163, dated March 8, 2005, and recognized as the Raso Judgment, alongside the various mental disorders such as psychosis, especially schizophrenia, and bipolar disorders in manic phases, personality disorders have also been included among the possible conditions affecting the subject's capacity. Following this breakthrough in the psychiatric-legal field, it was deemed appropriate to consult a number of psychiatric expert reports, drawn up at the request of Judges of various Courts in the Piedmont Region, in order to verify, in concrete cases, in which situations a personality disorder could be considered so serious as to impair the intentional and/or volitional capacity of the subject offender. The purpose of this study is to compare concrete cases, examined in expert opinion in order to better understand when personality disorders are included among the possible causes of recourse to articles eighty-eight and eighty-nine of the Penal Code. In particular, an attempt will be made to to identify what are the symptoms for which some subjects, presenting the same psychopathological diagnosis, are held not at all, partially or fully responsible for their actions and therefore punished with an imposition of punishment.
In ambito penale ha da sempre rilevanza la Perizia, consultazione tecnica di psichiatri e psicologi, al fine di valutare la sussistenza dei criteri di imputabilità in soggetti autori di reato di cui si sospetti un difetto della capacità di intendere e di volere. Come prevede l’articolo ottantacinque del Codice Penale italiano, un soggetto può essere penalmente punito solo se ritenuto imputabile al momento del fatto, trovandosi, quindi, in una condizione psichica tale da possedere piena capacità di intendere e di volere. L’imputabilità, perciò, rispecchia l’elemento minimo e necessario, al fine di una rimproverabilità sociale, una maturità mentale tale da guidare le proprie azioni, riconoscendone il loro valore. Da ciò si intuisce come si possano presentare possibili condizioni nelle quali un soggetto non possegga tali capacità, venendo così prosciolto per vizio totale di mente (art. 88 c.p.) o vedendosi applicare una riduzione della pena prevista in seguito alla presenza di un vizio parziale di mente (art. 89 c.p.). Nell’ultimo periodo, grazie ad una Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9163, datata 8 marzo 2005 e riconosciuta come Sentenza Raso, di fianco ai vari disturbi mentali quali psicosi, in special modo schizofrenia, e disturbi bipolari nelle fasi maniacali, tra le possibili condizioni incidenti nella capacità del soggetto sono stati inclusi anche i disturbi della personalità. In seguito a tale svolta in ambito psichiatrico-giuridico, si è ritenuto opportuno consultare alcune perizie psichiatriche, redatte su richiesta di Giudici di diversi Tribunali della Regione Piemonte, per verificare, nei casi concreti, in quali situazioni un disturbo di personalità possa essere ritenuto così grave da compromettere la capacità intenzionale e/o volitiva del soggetto autore di reato.Lo scopo di tale studio è quello di confrontare i casi concreti, esaminati in perizia al fine di meglio comprendere quando i disturbi della personalità vengano inseriti tra le possibili cause di ricorso agli articoli ottantotto e ottantanove del Codice Penale. In particolare si cercherà di individuare quali siano i sintomi per cui alcuni soggetti, che presentano una medesima diagnosi psicopatologica, vengano ritenuti per nulla, parzialmente o pienamente responsabili delle loro azioni e per tanto puniti con una irrogazione di pena.
Imputabilità e disturbi della personalità: analisi di perizie psichiatriche svolte nella fase di cognizione in alcuni tribunali nel Piemonte
CALLEGARI, ANNA
2021/2022
Abstract
In ambito penale ha da sempre rilevanza la Perizia, consultazione tecnica di psichiatri e psicologi, al fine di valutare la sussistenza dei criteri di imputabilità in soggetti autori di reato di cui si sospetti un difetto della capacità di intendere e di volere. Come prevede l’articolo ottantacinque del Codice Penale italiano, un soggetto può essere penalmente punito solo se ritenuto imputabile al momento del fatto, trovandosi, quindi, in una condizione psichica tale da possedere piena capacità di intendere e di volere. L’imputabilità, perciò, rispecchia l’elemento minimo e necessario, al fine di una rimproverabilità sociale, una maturità mentale tale da guidare le proprie azioni, riconoscendone il loro valore. Da ciò si intuisce come si possano presentare possibili condizioni nelle quali un soggetto non possegga tali capacità, venendo così prosciolto per vizio totale di mente (art. 88 c.p.) o vedendosi applicare una riduzione della pena prevista in seguito alla presenza di un vizio parziale di mente (art. 89 c.p.). Nell’ultimo periodo, grazie ad una Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9163, datata 8 marzo 2005 e riconosciuta come Sentenza Raso, di fianco ai vari disturbi mentali quali psicosi, in special modo schizofrenia, e disturbi bipolari nelle fasi maniacali, tra le possibili condizioni incidenti nella capacità del soggetto sono stati inclusi anche i disturbi della personalità. In seguito a tale svolta in ambito psichiatrico-giuridico, si è ritenuto opportuno consultare alcune perizie psichiatriche, redatte su richiesta di Giudici di diversi Tribunali della Regione Piemonte, per verificare, nei casi concreti, in quali situazioni un disturbo di personalità possa essere ritenuto così grave da compromettere la capacità intenzionale e/o volitiva del soggetto autore di reato.Lo scopo di tale studio è quello di confrontare i casi concreti, esaminati in perizia al fine di meglio comprendere quando i disturbi della personalità vengano inseriti tra le possibili cause di ricorso agli articoli ottantotto e ottantanove del Codice Penale. In particolare si cercherà di individuare quali siano i sintomi per cui alcuni soggetti, che presentano una medesima diagnosi psicopatologica, vengano ritenuti per nulla, parzialmente o pienamente responsabili delle loro azioni e per tanto puniti con una irrogazione di pena.File | Dimensione | Formato | |
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