Con la dicitura di “operazioni straordinarie di impresa” si è soliti pensare ad un’ampia tipologia di operazioni che vedono riconosciuta la loro straordinarietà nella natura non ricorrente delle medesime e nella loro idoneità ad incidere su fattispecie quali ad esempio lo scorporo, l’aggregazione o l’incorporazione di complessi aziendali realizzate per il tramite di operazioni aventi per oggetto la soggettività stessa delle società ovvero la modifica soggettiva della veste giuridica dell’impresa. Il legislatore con la riforma del diritto societario ha inteso disciplinare con alcune specifiche disposizioni una particolare tipologia di fusione, la quale deve la sua specificità non tanto alle caratteristiche sue proprie, quanto piuttosto al fatto che essa si inserisce a valle di una precedente acquisizione di partecipazioni finanziata con capitale di debito, per effetto della quale una delle società partecipanti alla fusione ha acquisito il controllo dell’altra. In Italia per prime operazioni di LBO si dovettero aspettare gli anni Novanta, entrate fin da subito nel mirino della giurisprudenza e della dottrina per i critici profili di contrarietà a norme inderogabili del diritto societario. L’operazione ha comportato anche una modifica dello statuto e della compagine societaria che ha portato all’inserimento della clausola della Roulette Russa all’interno dello statuto. La clausola della Roulette Russa è stata da sempre poco usata dai professionisti a causa di scarsi solidi riferimenti giurisprudenziali sia per quanto riguarda la riproduzione in contesti societari diversi sia per la scarsa conoscenza di applicazione in casi di controversie dovute alla male applicazione o male redazione della clausola nell’atto. Dopo aver rispettato tutte le norme riguardanti la fusione per incorporazione dal punto di vista civilistico della fusione per incorporazione oggetto della mia tesi, ho effettuato gli opportuni controlli e test dal punto di vista fiscale al fine di rispettare l’Articolo 172 del TUIR per poi procedere con la compilazione dell’Unico della Società di capitali risultante dalla fusione. Sia la società incorporante che l’incorporata presentano delle perdite pregresse molto importanti, ai sensi dell’art. 172 co. 7, le perdite fiscali maturate ante fusione dalle società partecipanti alla fusione, comprese quelle maturate dalla incorporante, possono essere riportare anche nei periodi d’imposta successivi alla data di decorrenza della fusione solo a certe condizioni.
Fusione per incorporazione inversa a seguito di acquisizione con indebitamento
ACCATINO, FRANCESCA
2021/2022
Abstract
Con la dicitura di “operazioni straordinarie di impresa” si è soliti pensare ad un’ampia tipologia di operazioni che vedono riconosciuta la loro straordinarietà nella natura non ricorrente delle medesime e nella loro idoneità ad incidere su fattispecie quali ad esempio lo scorporo, l’aggregazione o l’incorporazione di complessi aziendali realizzate per il tramite di operazioni aventi per oggetto la soggettività stessa delle società ovvero la modifica soggettiva della veste giuridica dell’impresa. Il legislatore con la riforma del diritto societario ha inteso disciplinare con alcune specifiche disposizioni una particolare tipologia di fusione, la quale deve la sua specificità non tanto alle caratteristiche sue proprie, quanto piuttosto al fatto che essa si inserisce a valle di una precedente acquisizione di partecipazioni finanziata con capitale di debito, per effetto della quale una delle società partecipanti alla fusione ha acquisito il controllo dell’altra. In Italia per prime operazioni di LBO si dovettero aspettare gli anni Novanta, entrate fin da subito nel mirino della giurisprudenza e della dottrina per i critici profili di contrarietà a norme inderogabili del diritto societario. L’operazione ha comportato anche una modifica dello statuto e della compagine societaria che ha portato all’inserimento della clausola della Roulette Russa all’interno dello statuto. La clausola della Roulette Russa è stata da sempre poco usata dai professionisti a causa di scarsi solidi riferimenti giurisprudenziali sia per quanto riguarda la riproduzione in contesti societari diversi sia per la scarsa conoscenza di applicazione in casi di controversie dovute alla male applicazione o male redazione della clausola nell’atto. Dopo aver rispettato tutte le norme riguardanti la fusione per incorporazione dal punto di vista civilistico della fusione per incorporazione oggetto della mia tesi, ho effettuato gli opportuni controlli e test dal punto di vista fiscale al fine di rispettare l’Articolo 172 del TUIR per poi procedere con la compilazione dell’Unico della Società di capitali risultante dalla fusione. Sia la società incorporante che l’incorporata presentano delle perdite pregresse molto importanti, ai sensi dell’art. 172 co. 7, le perdite fiscali maturate ante fusione dalle società partecipanti alla fusione, comprese quelle maturate dalla incorporante, possono essere riportare anche nei periodi d’imposta successivi alla data di decorrenza della fusione solo a certe condizioni.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/67365