This dissertation intends to take into consideration the introduction in the Italian legal system of Legislative Decree no. 231/2001. With this decree, for the first time, we hear about the liability of collective bodies for crimes committed by subjects in top positions or by subjects subject to the management and supervision of the latter, carried out in the interest or to the advantage of entity itself. This introduction, following various impulses of supranational law, is considered a historic turning point: the legislator, with the delegated law no. 300/2000, provided a response to the need not to leave unpunished those subjects, other than natural persons who have materially committed the offense, who derive an interest or an advantage from the crimes committed. To do this, it was necessary in some way to circumvent the principle enshrined in art. 27 of the Constitution, according to which criminal liability is personal, from which historically it has been said that it is impossible to configure criminal liability against individuals other than individuals. This led to the legislative decree n. 231/2001, through which it was intended to adapt the repressive system to the new economic scenario, believing that only by sanctioning the illegal behavior of economic subjects it is possible to contribute to the creation of a system of rules to guarantee correct competition on the markets. It was acknowledged that overcoming the societas delinquere non potest principle is a natural consequence of the evolution of the concept of business, increasingly recognized as mediator of the interests of those subjects who interact with it in various capacities. The decisive case of this administrative liability arises from the carrying out of pre-identified crimes, which result in the natural form of responsibility, exposing the company to both pecuniary and disqualifying sanctions. A precautionary logic is preferred over a repressive-punitive one: providing the preventive adoption and effective implementation of a prevention plan as an "organizational burden" of the body aimed at the prevention of crimes "of the especially the one that occurred. The scheme defined in this sense is that of the attribution of responsibility for the failure to adopt and implement internal organizational precautions suitable for monitoring and managing activities at risk and preventing the commission of crimes through the adoption and effective implementation of models. of organization, management and control. The entity will not see the offense attributed to itself if it proves that it has adopted and effectively implemented, before the commission of the offense, these models to prevent offenses of the kind that occurred. The task of supervising the functioning and observance of the models and of updating them has been entrusted to a body of the entity with autonomous powers of initiative and control, the so-called Supervisory body. Starting from the deepening of the principle of correct administration and adequate structures, we move on to the deepening of the fundamental aspects of the legislative dictate and retrace the steps necessary for the implementation of an organization, management and control model both as a defense tool from liability 231 and as an opportunity for business growth.
Il presente elaborato intende prendere in considerazione l’introduzione nell’ordinamento italiano del d.lgs. n. 231/2001. Con questo decreto, per la prima volta, si sente parlare di responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi, compiuti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Tale introduzione, in seguito a diversi impulsi di diritto sovrannazionale, è considerata una svolta storica: il legislatore, con la legge delega n. 300/2000, ha fornito una risposa all’esigenza di non lasciare impuniti quei soggetti, diversi dalle persone fisiche che pur hanno compiuto materialmente l’illecito, che traggono un interesse o un vantaggio dai reati commessi. Per fare questo si è dovuto in qualche modo aggirare il principio sancito nell’art. 27 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità penale è personale, dal quale storicamente si è fatta discendere l’impossibilità di configurare una responsabilità penale a carico di soggetti diversi dalle persone fisiche. Si è giunti così al d.lgs. n. 231/2001, attraverso il quale si è inteso adeguare il sistema repressivo al nuovo scenario economico, ritenendo che solo sanzionando i comportamenti illeciti dei soggetti economici sia possibile contribuire alla creazione di un sistema di regole a garanzia di una corretta concorrenza sui mercati. Si è preso atto che il superamento del principio societas delinquere non potest costituisce una naturale conseguenza dell’evolversi del concetto di impresa, sempre più riconosciuta quale mediatrice degli interessi di quei soggetti che a vario titolo con la stessa interagiscono. La fattispecie determinante tale responsabilità amministrativa nasce dalla realizzazione di preindividuati reati, ai quali consegue la naturale forma di responsabilità esponendo l’azienda a sanzioni sia di tipo pecuniario sia ti tipo interdittivo. Viene prediletta una logica di stampo precauzionale rispetto ad una repressivo-punitiva: prevedendo quale causa di esclusione della punibilità dell’ente la preventiva adozione ed efficace attuazione di un piano di prevenzione quale “onere organizzativo” dell’ente finalizzato alla prevenzione dei reati “della specie di quello verificatosi. Lo schema definito in tal senso è quello dell’attribuzione di responsabilità per l’omessa adozione ed implementazione delle cautele organizzative interne idonee a monitorare e gestire le attività a rischio ed impedire la commissione di reati attraverso l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo. L’ente non vedrà imputato a sé l’illecito se dimostra che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, tali modelli a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo c.d. Organismo di Vigilanza. Partendo dall’approfondimento del principio di corretta amministrazione e di adeguati assetti si passa all’approfondimento degli aspetti fondamentali del dettato normativo e si ripercorrono le fasi necessarie per l’implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo sia come strumento di difesa dalla responsabilità 231 sia come opportunità di crescita aziendale.
LA GESTIONE DEL RISCHIO 231 COME OPPORTUNITA' DI CRESCITA AZIENDALE
MAERO, CHIARA
2020/2021
Abstract
Il presente elaborato intende prendere in considerazione l’introduzione nell’ordinamento italiano del d.lgs. n. 231/2001. Con questo decreto, per la prima volta, si sente parlare di responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi, compiuti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Tale introduzione, in seguito a diversi impulsi di diritto sovrannazionale, è considerata una svolta storica: il legislatore, con la legge delega n. 300/2000, ha fornito una risposa all’esigenza di non lasciare impuniti quei soggetti, diversi dalle persone fisiche che pur hanno compiuto materialmente l’illecito, che traggono un interesse o un vantaggio dai reati commessi. Per fare questo si è dovuto in qualche modo aggirare il principio sancito nell’art. 27 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità penale è personale, dal quale storicamente si è fatta discendere l’impossibilità di configurare una responsabilità penale a carico di soggetti diversi dalle persone fisiche. Si è giunti così al d.lgs. n. 231/2001, attraverso il quale si è inteso adeguare il sistema repressivo al nuovo scenario economico, ritenendo che solo sanzionando i comportamenti illeciti dei soggetti economici sia possibile contribuire alla creazione di un sistema di regole a garanzia di una corretta concorrenza sui mercati. Si è preso atto che il superamento del principio societas delinquere non potest costituisce una naturale conseguenza dell’evolversi del concetto di impresa, sempre più riconosciuta quale mediatrice degli interessi di quei soggetti che a vario titolo con la stessa interagiscono. La fattispecie determinante tale responsabilità amministrativa nasce dalla realizzazione di preindividuati reati, ai quali consegue la naturale forma di responsabilità esponendo l’azienda a sanzioni sia di tipo pecuniario sia ti tipo interdittivo. Viene prediletta una logica di stampo precauzionale rispetto ad una repressivo-punitiva: prevedendo quale causa di esclusione della punibilità dell’ente la preventiva adozione ed efficace attuazione di un piano di prevenzione quale “onere organizzativo” dell’ente finalizzato alla prevenzione dei reati “della specie di quello verificatosi. Lo schema definito in tal senso è quello dell’attribuzione di responsabilità per l’omessa adozione ed implementazione delle cautele organizzative interne idonee a monitorare e gestire le attività a rischio ed impedire la commissione di reati attraverso l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo. L’ente non vedrà imputato a sé l’illecito se dimostra che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, tali modelli a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo c.d. Organismo di Vigilanza. Partendo dall’approfondimento del principio di corretta amministrazione e di adeguati assetti si passa all’approfondimento degli aspetti fondamentali del dettato normativo e si ripercorrono le fasi necessarie per l’implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo sia come strumento di difesa dalla responsabilità 231 sia come opportunità di crescita aziendale.File | Dimensione | Formato | |
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