Dal punto di vista della legge divina il contratto di matrimonio islamico occupa una posizione intermedia tra le ibadat e le muamalat. Rientra tra le prime poiché è l'unica forma che rende leciti i rapporti tra un uomo e una donna, ma essendo un istituto di diritto civile regolamentato al pari di una compravendita, ricade anche sotto la categoria dei contratti. Come ogni contratto consensuale necessità di alcuni elementi costitutivi che garantiscano la sua validità. Oltre agli usuali requisiti come la capacità giuridica delle parti, il consenso, la forma e l'espressione di tale consenso, il diritto musulmano richiede l'intervento di un curatore matrimoniale e la fissazione nel contratto del dono nuziale. Il matrimonio considerato atto obbligatorio per ciascun musulmano che abbia mezzi per poterlo contrarre, può in presenza di alcuni impedimenti divenire atto riprovevole e proibito. La giurisprudenza ha classificato gli impedimenti in due categorie: quelli perpetui e quelli temporanei. La parentela di sangue, l'affinità (o alleanza) e l'allattamento rientrano nella prima categoria di impedimenti; gli impedimenti da terzo ripudio, da sussistenza di precedenti matrimoni e da disparità di culto rientrano nella categoria dei cosiddetti impedimenti temporanei. Oltre agli impedimenti temporanei citati la tradizione profetica ne ha enunciati altri: l'impedimento da disparità di condizione sociale, l'impedimento derivante dallo stato di pellegrinaggio e l'impedimento da malattia grave.
Il contratto di matrimonio nel diritto islamico
BAYOUMY, YASMIN
2013/2014
Abstract
Dal punto di vista della legge divina il contratto di matrimonio islamico occupa una posizione intermedia tra le ibadat e le muamalat. Rientra tra le prime poiché è l'unica forma che rende leciti i rapporti tra un uomo e una donna, ma essendo un istituto di diritto civile regolamentato al pari di una compravendita, ricade anche sotto la categoria dei contratti. Come ogni contratto consensuale necessità di alcuni elementi costitutivi che garantiscano la sua validità. Oltre agli usuali requisiti come la capacità giuridica delle parti, il consenso, la forma e l'espressione di tale consenso, il diritto musulmano richiede l'intervento di un curatore matrimoniale e la fissazione nel contratto del dono nuziale. Il matrimonio considerato atto obbligatorio per ciascun musulmano che abbia mezzi per poterlo contrarre, può in presenza di alcuni impedimenti divenire atto riprovevole e proibito. La giurisprudenza ha classificato gli impedimenti in due categorie: quelli perpetui e quelli temporanei. La parentela di sangue, l'affinità (o alleanza) e l'allattamento rientrano nella prima categoria di impedimenti; gli impedimenti da terzo ripudio, da sussistenza di precedenti matrimoni e da disparità di culto rientrano nella categoria dei cosiddetti impedimenti temporanei. Oltre agli impedimenti temporanei citati la tradizione profetica ne ha enunciati altri: l'impedimento da disparità di condizione sociale, l'impedimento derivante dallo stato di pellegrinaggio e l'impedimento da malattia grave.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/64044