Nel corso degli ultimi anni contribuenti ed amministrazioni fiscali hanno riscontrato diversi problemi di carattere applicativo legati all'utilizzo dei cosiddetti ¿metodi tradizionali¿ per la determinazione dei prezzi di trasferimento. A causa dei mutamenti nel contesto economico l'adozione dei metodi tradizionali (metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita e metodo del costo maggiorato) si è resa sempre più difficile a causa della generale indisponibilità di dati necessari per effettuare sia un confronto nei prezzi, che talvolta nei margini lordi. L'irreperibilità di questi dati necessari all'applicazione di tali metodi è sicuramente dovuta ad una generale difficoltà nel recuperare informazioni di carattere qualitativo su funzioni svolte, rischi assunti e assets delle società impegnate nelle transazioni ritenute comparabili. Al contrario, i metodi basati sulla comparazione dei profitti (profit split method e transactional net margin method) risulterebbero potenzialmente in grado di superare queste difficoltà nell'analisi di comparabilità. A questo punto ci si ¿scontra¿ però con una disciplina domestica che rimane ancorata a disposizioni ormai inadeguate in riferimento al contesto economico attuale. Punto di partenza per un'analisi sulle possibili applicazioni dei metodi ¿alternativi¿ dovrà necessariamente essere un inquadramento normativo, sia a livello domestico che convenzionale (Ocse). Sul rapporto tra queste due discipline e sulla possibilità di integrare le disposizioni domestiche con quelle convenzionali più volte si è espressa la dottrina, giungendo però a conclusioni decisamente contrastanti fra loro. È indubbio che la disciplina convenzionale presenti meno carenze e sia più ¿adeguata¿ al contesto economico attuale rispetto a quella interna. Questo, però, grazie anche ad una serie di azioni correttive sulla disciplina (Discussion Draft) che, negli ultimi anni, hanno avuto quale oggetto: l'analisi di comparabilità, nuovi principi applicativi per i metodi reddituali , il passaggio da una impostazione gerarchica da osservare per la scelta del metodo all'adozione del ¿most appropriate method¿. Quest' ultima formula non è tuttavia qualcosa di assolutamente innovativo, ma riprende il concetto di ¿best method rule¿ che anni prima era stato inserito in una disposizione delle regulations statunitensi. Non soltanto il legislatore americano, ma anche altri, come quello australiano, indiano o neozelandese avevano anticipato l'Organizzazione con una disposizione simile. Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi istituti specifici finalizzati all'attuazione di nuove forme di collaborazione tra Amministrazione finanziarie e contribuenti; questi sono il Ruling e gli A.P.A. Dopo una fase di iniziale scetticismo, negli ultimi anni hanno avuto una sempre maggiore diffusione. Non è probabilmente un caso che nella maggior parte delle istanze presentate e degli accordi conclusi il metodo in oggetto fosse un metodo reddituale; queste tipologie di accordi preventivi possono infatti sicuramente fornire al contribuente maggior certezza in merito all'utilizzo di questi metodi ¿alternativi¿. D'altro canto, si vedrà anche come grandi gruppi multinazionali, con la finalità di abbattere l'effective tax rate complessivo, hanno concluso accordi talmente ¿vantaggiosi¿ con alcune autorità fiscali europee, da diventare oggetto di inchiesta da parte della Commissione Europea che li ha definiti "aiuti di stato".

I metodi "alternativi" nella determinazione dei prezzi di trasferimento

DONATELLI, GIOVANNI
2013/2014

Abstract

Nel corso degli ultimi anni contribuenti ed amministrazioni fiscali hanno riscontrato diversi problemi di carattere applicativo legati all'utilizzo dei cosiddetti ¿metodi tradizionali¿ per la determinazione dei prezzi di trasferimento. A causa dei mutamenti nel contesto economico l'adozione dei metodi tradizionali (metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita e metodo del costo maggiorato) si è resa sempre più difficile a causa della generale indisponibilità di dati necessari per effettuare sia un confronto nei prezzi, che talvolta nei margini lordi. L'irreperibilità di questi dati necessari all'applicazione di tali metodi è sicuramente dovuta ad una generale difficoltà nel recuperare informazioni di carattere qualitativo su funzioni svolte, rischi assunti e assets delle società impegnate nelle transazioni ritenute comparabili. Al contrario, i metodi basati sulla comparazione dei profitti (profit split method e transactional net margin method) risulterebbero potenzialmente in grado di superare queste difficoltà nell'analisi di comparabilità. A questo punto ci si ¿scontra¿ però con una disciplina domestica che rimane ancorata a disposizioni ormai inadeguate in riferimento al contesto economico attuale. Punto di partenza per un'analisi sulle possibili applicazioni dei metodi ¿alternativi¿ dovrà necessariamente essere un inquadramento normativo, sia a livello domestico che convenzionale (Ocse). Sul rapporto tra queste due discipline e sulla possibilità di integrare le disposizioni domestiche con quelle convenzionali più volte si è espressa la dottrina, giungendo però a conclusioni decisamente contrastanti fra loro. È indubbio che la disciplina convenzionale presenti meno carenze e sia più ¿adeguata¿ al contesto economico attuale rispetto a quella interna. Questo, però, grazie anche ad una serie di azioni correttive sulla disciplina (Discussion Draft) che, negli ultimi anni, hanno avuto quale oggetto: l'analisi di comparabilità, nuovi principi applicativi per i metodi reddituali , il passaggio da una impostazione gerarchica da osservare per la scelta del metodo all'adozione del ¿most appropriate method¿. Quest' ultima formula non è tuttavia qualcosa di assolutamente innovativo, ma riprende il concetto di ¿best method rule¿ che anni prima era stato inserito in una disposizione delle regulations statunitensi. Non soltanto il legislatore americano, ma anche altri, come quello australiano, indiano o neozelandese avevano anticipato l'Organizzazione con una disposizione simile. Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi istituti specifici finalizzati all'attuazione di nuove forme di collaborazione tra Amministrazione finanziarie e contribuenti; questi sono il Ruling e gli A.P.A. Dopo una fase di iniziale scetticismo, negli ultimi anni hanno avuto una sempre maggiore diffusione. Non è probabilmente un caso che nella maggior parte delle istanze presentate e degli accordi conclusi il metodo in oggetto fosse un metodo reddituale; queste tipologie di accordi preventivi possono infatti sicuramente fornire al contribuente maggior certezza in merito all'utilizzo di questi metodi ¿alternativi¿. D'altro canto, si vedrà anche come grandi gruppi multinazionali, con la finalità di abbattere l'effective tax rate complessivo, hanno concluso accordi talmente ¿vantaggiosi¿ con alcune autorità fiscali europee, da diventare oggetto di inchiesta da parte della Commissione Europea che li ha definiti "aiuti di stato".
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