Il presente lavoro si pone l'obbiettivo di compiere un'indagine di natura comparatistica, tra il modello italiano e quello statunitense nell'àmbito della giustizia penale negoziata, analizzando rispettivamente il patteggiamento e il plea bargaining. L'idea della comparazione sorge per via di un legame a monte tra i due istituti: il legislatore italiano delegato del 1987, nell'introdurre l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel codice di procedura penale, fece un esplicito richiamo al plea bargaining. Nello specifico egli affermò che il ricorso a procedimenti negoziali sarebbe stato auspicabile all'obiettivo di potere celebrare un numero di processi "gestibile" dal sistema come invero accade negli Stati Uniti d'America. Stante un esame più accurato tale prospettazione del patteggiamento, quale soluzione alla lentezza del processo italiano, nella prassi, è stata disattesa; sia per le differenze fra i due istituti sia per le diversità relative all'intero apparato processuale dei due ordinamenti a confronto. La ratio delle differenze fra i due istituti in esame, può ravvisarsi in una diversa nozione di giustizia; nei modelli di common law il processo, cosiddetto adversary, viene ad intendersi quale una competizione tra accusa e difesa ove la giustizia corrisponde alla lealtà ¿ fairness ¿. In un tale sistema, onde raggiungere risultati fair, indipendentemente dall'accertamento del vero, risulta sufficiente attenersi alle regole. Contrariamente accade nei sistemi di civil law ove l'obbiettivo del processo risiede nella ricerca del vero per mezzo della valutazione delle prove. Nel dettaglio vero è che, in tema di giustizia negoziata, le differenze tra i soggetti dei due ordinamenti vertono soprattutto sulla figura della pubblica accusa. Negli Stati Uniti, ove il giudice assume quasi un ruolo di ratificatore dell'accordo, il prosecutor, come figura "politica" in senso tecnico, gestisce a proprio libito i procedimenti. I difensori medesimi degli imputati, sia per conservare buoni rapporti con l'accusa sia per una certezza di guadagno economico, garantito dall'accordo ma non dal trial, tendono a manifestare un atteggiamento collaborativo con il prosecutor, finendo loro stessi con il coartare la volontà degli imputati incentivando l'accordo non di rado a discapito della verità. Nell'ordinamento italiano l'attività del pubblico ministero risulta più vincolata; egli può proporre l'accordo ma si tratta di una richiesta formale costituita da elementi predefiniti dalla legge e non da una scelta discrezionale caratterizzata dalla segretezza, come invece avviene negli Stati Uniti. L'ordinamento italiano mantiene una condotta più garantista per l'imputato: egli viene tutelato dal giudice per mezzo di vagli sia sulla sua volontà ad accordarsi che sulle cause di non punibilità di cui all'articolo 129 c.p.p.; l'imputato non verrà indotto all'accordo dai poteri discrezionali della pubblica accusa né coartato dall'avvocato. In materia di impugnazioni tra i due ordinamenti l'ordinamento italiano si dimostra più garantista per l'imputato che non quello statunitense giacché le possibilità di impugnare le sentenze in Italia sono indubbiamente maggiori; l'imputato dispone sia del ricorso in Cassazione che della revisione mentre, negli Stati Uniti, l'unico strumento di impugnazione per l'imputato risiede nell'appello, spesso escluso a priori mediante l'appeal waiver. Nonostante il maggior garantismo italiano nel nostro paese, così come del resto negl

Applicazione della pena su richiesta delle parti e plea bargaining

DI VITO, KATY
2013/2014

Abstract

Il presente lavoro si pone l'obbiettivo di compiere un'indagine di natura comparatistica, tra il modello italiano e quello statunitense nell'àmbito della giustizia penale negoziata, analizzando rispettivamente il patteggiamento e il plea bargaining. L'idea della comparazione sorge per via di un legame a monte tra i due istituti: il legislatore italiano delegato del 1987, nell'introdurre l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel codice di procedura penale, fece un esplicito richiamo al plea bargaining. Nello specifico egli affermò che il ricorso a procedimenti negoziali sarebbe stato auspicabile all'obiettivo di potere celebrare un numero di processi "gestibile" dal sistema come invero accade negli Stati Uniti d'America. Stante un esame più accurato tale prospettazione del patteggiamento, quale soluzione alla lentezza del processo italiano, nella prassi, è stata disattesa; sia per le differenze fra i due istituti sia per le diversità relative all'intero apparato processuale dei due ordinamenti a confronto. La ratio delle differenze fra i due istituti in esame, può ravvisarsi in una diversa nozione di giustizia; nei modelli di common law il processo, cosiddetto adversary, viene ad intendersi quale una competizione tra accusa e difesa ove la giustizia corrisponde alla lealtà ¿ fairness ¿. In un tale sistema, onde raggiungere risultati fair, indipendentemente dall'accertamento del vero, risulta sufficiente attenersi alle regole. Contrariamente accade nei sistemi di civil law ove l'obbiettivo del processo risiede nella ricerca del vero per mezzo della valutazione delle prove. Nel dettaglio vero è che, in tema di giustizia negoziata, le differenze tra i soggetti dei due ordinamenti vertono soprattutto sulla figura della pubblica accusa. Negli Stati Uniti, ove il giudice assume quasi un ruolo di ratificatore dell'accordo, il prosecutor, come figura "politica" in senso tecnico, gestisce a proprio libito i procedimenti. I difensori medesimi degli imputati, sia per conservare buoni rapporti con l'accusa sia per una certezza di guadagno economico, garantito dall'accordo ma non dal trial, tendono a manifestare un atteggiamento collaborativo con il prosecutor, finendo loro stessi con il coartare la volontà degli imputati incentivando l'accordo non di rado a discapito della verità. Nell'ordinamento italiano l'attività del pubblico ministero risulta più vincolata; egli può proporre l'accordo ma si tratta di una richiesta formale costituita da elementi predefiniti dalla legge e non da una scelta discrezionale caratterizzata dalla segretezza, come invece avviene negli Stati Uniti. L'ordinamento italiano mantiene una condotta più garantista per l'imputato: egli viene tutelato dal giudice per mezzo di vagli sia sulla sua volontà ad accordarsi che sulle cause di non punibilità di cui all'articolo 129 c.p.p.; l'imputato non verrà indotto all'accordo dai poteri discrezionali della pubblica accusa né coartato dall'avvocato. In materia di impugnazioni tra i due ordinamenti l'ordinamento italiano si dimostra più garantista per l'imputato che non quello statunitense giacché le possibilità di impugnare le sentenze in Italia sono indubbiamente maggiori; l'imputato dispone sia del ricorso in Cassazione che della revisione mentre, negli Stati Uniti, l'unico strumento di impugnazione per l'imputato risiede nell'appello, spesso escluso a priori mediante l'appeal waiver. Nonostante il maggior garantismo italiano nel nostro paese, così come del resto negl
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