Consortium is a typical contract with a community of purpose for the formation of an organization in order to progress a business activity. After the reform n. 377/1976 enterpreneurs can use the concortium in the form of society. Consortium Companies is provided for in Article 2615 ter cod.civ. and they must have in the corporate purpose the purposes of the Article 2602 cod. civ. The utilization of the Consortium Companies allows to operate in market with joint collaboration.

Il consorzio è un contratto tipico con comunione di scopo, plurilaterale che si propone come organizzazione comune preordinata allo svolgimento di attività individualmente esercitate. Con l'introduzione della riforma n. 377 del 1976 si è accolta la tesi dell'utilizzazione diretta della veste societaria. La società consortile è prevista dall'articolo 2615 ter cod. civ. ed ha attinenza con i consorzi. Lo scopo consortile va infatti individuato nella disciplina o nello svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate. Sono società consortile le società che hanno come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602 cod. civ. La società consortile non deve mirare alla produzione in via diretta e immediata di un profitto da dividere tra i soci e una moderata attività con i terzi si può rivelare necessaria per conseguire un vantaggio mutualistico adeguato, quando il numero e la capacità produttiva delle imprese associate non consente una razionale utilizzazione delle strutture consortili. Inoltre, la società consortile, in qualsiasi forma costituita, deve rispettare l'articolo 2247 cod. civ. nella parte in cui fissa come elemento indefettibile della nozione di società l'esercizio di un'attività economica. La società consortile, prevista dall'articolo 2615 ter cod. civ., è un modello apertis verbis per la creazione di un'organizzazione comune preordinata alla disciplina e allo svolgimento di fasi delle rispettive imprese, ossia per il perseguimento delle finalità proprie del consorzio; l'utilizzazione del tipo societario consente di operare per il mercato e sul mercato, sfruttando in pieno le utilità che possono derivare dalla collaborazione comune, ma legittimando tecniche di acquisizione dei vantaggi consortili di tipo capitalistico.

Le società consortili

BISCARDI, LUIGI
2013/2014

Abstract

Il consorzio è un contratto tipico con comunione di scopo, plurilaterale che si propone come organizzazione comune preordinata allo svolgimento di attività individualmente esercitate. Con l'introduzione della riforma n. 377 del 1976 si è accolta la tesi dell'utilizzazione diretta della veste societaria. La società consortile è prevista dall'articolo 2615 ter cod. civ. ed ha attinenza con i consorzi. Lo scopo consortile va infatti individuato nella disciplina o nello svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate. Sono società consortile le società che hanno come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602 cod. civ. La società consortile non deve mirare alla produzione in via diretta e immediata di un profitto da dividere tra i soci e una moderata attività con i terzi si può rivelare necessaria per conseguire un vantaggio mutualistico adeguato, quando il numero e la capacità produttiva delle imprese associate non consente una razionale utilizzazione delle strutture consortili. Inoltre, la società consortile, in qualsiasi forma costituita, deve rispettare l'articolo 2247 cod. civ. nella parte in cui fissa come elemento indefettibile della nozione di società l'esercizio di un'attività economica. La società consortile, prevista dall'articolo 2615 ter cod. civ., è un modello apertis verbis per la creazione di un'organizzazione comune preordinata alla disciplina e allo svolgimento di fasi delle rispettive imprese, ossia per il perseguimento delle finalità proprie del consorzio; l'utilizzazione del tipo societario consente di operare per il mercato e sul mercato, sfruttando in pieno le utilità che possono derivare dalla collaborazione comune, ma legittimando tecniche di acquisizione dei vantaggi consortili di tipo capitalistico.
ITA
Consortium is a typical contract with a community of purpose for the formation of an organization in order to progress a business activity. After the reform n. 377/1976 enterpreneurs can use the concortium in the form of society. Consortium Companies is provided for in Article 2615 ter cod.civ. and they must have in the corporate purpose the purposes of the Article 2602 cod. civ. The utilization of the Consortium Companies allows to operate in market with joint collaboration.
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
733713_luigibiscardi-lesocietàconsortili.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 405.96 kB
Formato Adobe PDF
405.96 kB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/62009