L'imposta regionale sulle attività produttive è un'imposta reale il cui presupposto è l'esercizio abituale nel territorio delle regioni o provincie autonome di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. E' un'imposta locale e generalmente indeducibile dalle imposte sui redditi a parte le eccezioni introdotte dal DL 185/2008. E' l'unica imposta a carico delle imprese proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Sotto il profilo civilistico il requisito dell'organizzazione è elemento imprescindibile e costitutivo delle nozioni di imprenditore e di azienda. Sono soggetti passivi dell'Irap coloro i quali esercitano abitualmente una o più attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La Legge finanziaria del 2008 ha profondamente modificato il criterio per la determinazione della base imponibile Irap. Partendo dallo schema di conto economico previsto dalla legislazione civilistica per la determinazione dell'imponibile IRAP consideriamo: Valore della produzione - Costi della produzione = Reddito imponibile IRAP. Costi da B6 a B14 con l'esclusione di: costi per il personale, altre svalutazioni delle immobilizzazioni, svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; accantonamenti per rischi, altri accantonamenti,interessi ricompresi nei canoni leasing. I componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP. Da queste affermazioni si ricava agevolmente che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell'IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Il D.L. 201/2011 ha agito sulle disposizioni che disciplinano il "cuneo fiscale", innalzando l'importo delle deduzioni previste, in relazione alla categoria di lavoratori protetti e alla sede di lavoro. I soggetti passivi Irap devono presentare una dichiarazione per ciascun periodo d'imposta, anche se non ne consegua un debito di imposta. Si devono indicare gli elementi della base imponibile e le eventuali deduzioni e detrazioni spettanti e procedere al calcolo dell'imposta dovuta. La dichiarazione Irap deve essere inviata in forma autonoma, esclusivamente on line all'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione Irap va presentata entro i termini previsti. Ogni anno occorre procedere al versamento del saldo IRAP relativo all'anno precedente e all'acconto IRAP relativo all'anno in corso. Il versamento dell'Irap deve essere effettuato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha sostenuto l'inclusione dei lavoratori autonomi tra i soggetti assoggettati ad IRAP, a patto che sussista una autonoma organizzazione. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è importante seguire i principi di inerenza e correlazione. In caso in cui non si rispettano i principi di redazione del bilancio non si avrà una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del risultato economico.

IRAP: calcolo e applicabilità

CROITORU, VENERA
2013/2014

Abstract

L'imposta regionale sulle attività produttive è un'imposta reale il cui presupposto è l'esercizio abituale nel territorio delle regioni o provincie autonome di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. E' un'imposta locale e generalmente indeducibile dalle imposte sui redditi a parte le eccezioni introdotte dal DL 185/2008. E' l'unica imposta a carico delle imprese proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Sotto il profilo civilistico il requisito dell'organizzazione è elemento imprescindibile e costitutivo delle nozioni di imprenditore e di azienda. Sono soggetti passivi dell'Irap coloro i quali esercitano abitualmente una o più attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La Legge finanziaria del 2008 ha profondamente modificato il criterio per la determinazione della base imponibile Irap. Partendo dallo schema di conto economico previsto dalla legislazione civilistica per la determinazione dell'imponibile IRAP consideriamo: Valore della produzione - Costi della produzione = Reddito imponibile IRAP. Costi da B6 a B14 con l'esclusione di: costi per il personale, altre svalutazioni delle immobilizzazioni, svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; accantonamenti per rischi, altri accantonamenti,interessi ricompresi nei canoni leasing. I componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP. Da queste affermazioni si ricava agevolmente che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell'IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Il D.L. 201/2011 ha agito sulle disposizioni che disciplinano il "cuneo fiscale", innalzando l'importo delle deduzioni previste, in relazione alla categoria di lavoratori protetti e alla sede di lavoro. I soggetti passivi Irap devono presentare una dichiarazione per ciascun periodo d'imposta, anche se non ne consegua un debito di imposta. Si devono indicare gli elementi della base imponibile e le eventuali deduzioni e detrazioni spettanti e procedere al calcolo dell'imposta dovuta. La dichiarazione Irap deve essere inviata in forma autonoma, esclusivamente on line all'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione Irap va presentata entro i termini previsti. Ogni anno occorre procedere al versamento del saldo IRAP relativo all'anno precedente e all'acconto IRAP relativo all'anno in corso. Il versamento dell'Irap deve essere effettuato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha sostenuto l'inclusione dei lavoratori autonomi tra i soggetti assoggettati ad IRAP, a patto che sussista una autonoma organizzazione. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è importante seguire i principi di inerenza e correlazione. In caso in cui non si rispettano i principi di redazione del bilancio non si avrà una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del risultato economico.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/61924